Home » Codici » Costituzione » Parte I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI » Titolo I RAPPORTI CIVILI » Art. 27
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte (( . . . )).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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