Home » Codici » Costituzione » Parte I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI » Titolo I RAPPORTI CIVILI » Art. 15
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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