La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una curatela fallimentare che chiedeva il controvalore di un immobile oggetto di confisca. Sebbene l'azione revocatoria sull'immobile fosse stata trascritta prima del sequestro di prevenzione, la Corte ha stabilito la prevalenza della misura ablativa. La decisione si fonda sulla competenza esclusiva del giudice della prevenzione a valutare i diritti dei terzi e sul fatto che la sentenza di revocatoria, ottenuta in un giudizio a cui gli organi della procedura di prevenzione non avevano partecipato, non è a loro opponibile. La sentenza chiarisce un importante punto di contatto tra azione revocatoria e confisca.
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