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Contratto di trasporto, ricevimento senza riserve

Contratto di trasporto, ricevimento senza riserve delle cose trasportate, modo con il quale il destinatario deve formulare la riserva.

Pubblicato il 05 January 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-Sezione Undicesima Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato ex art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente

SENTENZA n. 11055/2021 pubblicata il 31/12/2021

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30018/2018 R.G., iscritta a ruolo il 15.06.2018, giusta nota di iscrizione a ruolo depositata su PCT il 14.06.2018, promossa da:

XXX S.R.L., P.I.:

Parte Attrice contro:

YYY S.P.A., C.F.:

-Parte Convenuta- e contro:

ZZZ S.P.A., P.I. e C.F.:

-Parte Convenuta-

e contro:

KKK, nato a

-Parte Convenuta contumace- e contro:

SSS S.P.A., C.F. e P.I.:

-Parte Terza chiamata- e contro:

EEE S.P.A.,

-Parte Terza chiamata contumace-

TERMINE per il deposito della nota difensiva spirato il 24.11.2021.

OGGETTO: trasporto/spedizione – responsabilità ex art. 2054 ccrisarcimento del danno per avaria e danneggiamento.

CONCLUSIONI per l’Attrice XXX:

“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, così giudicare. Nel merito: condannare i convenuti in via fra di loro solidale e/o alternativa al risarcimento dei danni tutti subiti dall’esponente per i fatti di cui è causa che si quantificano nella misura di € 17.505,00 (già al netto dell’acconto di € 1.600,00 corrisposto da YYY S.P.A.), oltre all’importo di € 3.000,00 corrispondente al costo sostenuto dall’esponente per il trasposto del macchinario da Torino a Lollar ed € 2.869,00 costo sostenuto dall’esponente per il trasporto del macchinario da Lollar a Torino, così per un totale di € 23.374,00, o nella diversa misura maggiore o minore emergenda in corso di causa, oltre interessi al fatto al saldo e rivalutazione monetaria.

In ogni caso: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.

Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva”

* * * Conclusioni per la Convenuta YYY:

“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, nel merito: rigettare le domande dell’Attrice nei confronti della concludente in quanto infondate in fatto ed in diritto, avendo YYY S.P.A. corrisposto ante causam l’importo di € 1.600,00, congruo e sufficiente per estinguere la propria obbligazione, condannando l’Attrice alla rifusione delle spese;

nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertata fondatezza delle domande dell’attrice ne confronti di YYY S.P.A., liquidare il danno solo nella misura che risulterà rigorosamente provata, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, e per l’effetto, dichiarare comunque satisfattivo l’importo di € 1.600,00 corrisposto da YYY S.P.A., previa attualizzazione, o, in subordine, previa detrazione dello stesso, liquidare l’eventuale maggiore importo, rigettando ogni ulteriore e/o diversa pretesa avanzata dall’Attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

In via istruttoria: insiste, occorrendo e senza inversione degli oneri probatori, nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse di cui ai capitoli qui di seguito riportati e con delega al Tribunale di Torino per l’escussione del teste ***:

1) vero che ***, capo del dipartimento legale di ZZZ, il 17.08.2017 scriveva ad ***, dipendente di XXX, che “per un’opportuna gestione dei sinistri dovrà essere distinto il danno da caricamento dal danno da circolazione/urto”, come da mail che si rammostra al teste (cfr. doc. 7 fasc. attore);

2) vero che ***, capo del dipartimento legale di ZZZ, il 17.08.2017 scriveva ad ***, dipendente di XXX, che “per i diversi danni sono state attivate diverse coperture assicurative”, come da mail che si rammostra al teste (doc. 7 fasc. attore);

4) vero che il prezzo della porta a nuovo della scocca del generatore modello CHP, è pari ad € 1.350,00, come da documento che si mostra al teste (doc. 5 fasc. attore e doc. 4 fasc. YYY);

5) vero che ho redatto la perizia che mi si mostra, di cui confermo integralmente il contenuto (doc. 4 fasc. YYY);

6) vero che in forza della polizza n. sottoscritta con YYY S.P.A. da ***, la Compagnia liquidava a XXX l’importo di € 1.600,00 mediante assegno bancario n. a risarcimento dei danni subiti dal generatore di XXX a causa dell’urto procurato dal veicolo *** il 25.05.2017 durante le manovre di uscita dal cantiere (doc. 5 fasc. YYY e doc. 10 fasc. attrice).

Si indicano come testimoni su tutti i capitoli:

1) *** c/o ZZZ;

2) *** c/o XXX;

3) Perito ***,. Rileva che, all’udienza del 13.09.2021 le altre parti non hanno rinnovato le istanze istruttorie non ammesse con conseguente decadenza.

In ogni denegata ipotesi, in caso di reiterazione e di ritenuta ammissibilità, salvo gravame, rinnova la richiesta di prova contraria, senza inversione del relativo onere, come dedotta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. Chiede, occorrendo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse operativa, per i danni asseritamente cagionati al macchinario durante le operazioni di carico e scarico, la polizza RCA stipulata da YYY, che sia disposto, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., nei confronti di tutte le parti, l’ordine di esibizione delle polizze stipulate per la RCT e/o a copertura dei danni arrecati alle cose oggetto del contratto di trasporto, evidenziando che l’esistenza delle stesse emerge dai documenti prodotti (doc. 7 fasc. Attore).

Sempre senza inversione dell’onere probatorio, chiede, disporsi, occorrendo, CTU meccanica volta a enucleare i danni cagionati dalle operazioni di manovra del veicolo da quelli cagionati durante le attività di carico e scarico, nonché ad accertare la differente entità dei danni causalmente ricollegati ai due sinistri, instando affinché il quesito venga limitato alle conseguenze di danno allegate e provate, con esclusione di qualsiasi indagine esplorativa e tendente ad esonerare la parte dagli oneri probatori che gravano su di essa e che nella specie non sono stati assolti”

* * * Conclusioni per la Convenuta ZZZ:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale civile di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l’incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti dinnanzi al Giudice competente, ovvero dinnanzi al Tribunale di Bolzano;

in via principale: respingere le pretese di XXX S.R.L. nei confronti di ZZZ S.P.A., perché infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della mancata prova del danno azionato; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle pretese attoree nei confronti di ZZZ S.P.A., accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di AUTOTRASPORTI KKK, ovvero di EEE S.P.A., ovvero di SSS S.P.A., ovvero di tutti od alcuni di queste ultime in via gradata, per i danni eventualmente riscontrati, e condannare queste ultime, anche in via solidale tra loro, ad indennizzare/risarcire l’attrice XXX di quanto ritenuto di giustizia, nonché in ogni caso a manlevare e garantire ZZZ S.P.A. di quando dovesse essere condannata a pagare all’attrice XXX, tenendola indenne da ogni pretesa attorea; in via subordinata: in caso di denegato accoglimento delle pretese attoree, limitare in ogni caso l’ammontare dell’eventuale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1696 co. 2 c.c., detratto in ogni caso l’importo di € 1.600,00 già corrisposto da YYY S..P.A;

in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA come per legge

* * * Conclusioni per la terza chiamata SSS:

“Voglia, pertanto, il Tribunale, contrariis reiectis:

in via preliminare: dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e rimettere le parti avanti al Tribunale di Bolzano o Torino; in via principale e nel merito:

– respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;

– respingere la domanda di manleva formulate da ZZZ nei confronti di SSS S.P.A.; in subordine: dichiarare l’esclusiva responsabilità di EEE S.P.A. ovvero di KKK impresa individuale; in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e quindi della manleva avanzata da ZZZ S.P.A. nei confronti di SSS S.P.A., condannare EEE S.P.A. e/o KKK Impresa Individuale, anche in via solidale, a tenere indenne SSS S.P.A. da qualsiasi somma dovesse quest’ultima essere condanna a pagare a XXX;

con vittoria di spese, diritti ed onorari”

FATTO E DIRITTO

1. Allegazioni delle parti
XXX ha evocato in giudizio ZZZ, YYY e KKK, svolgendo le domande sopra trascritte, a sostegno deducendo:

– XXX a maggio 2017 ha conferito incarico a ZZZ di trasportare un generatore di energia da Fidenza a Torino, presso lo JUVETUS Village, ove si trova la centrale tecnologica Continassa;

– ZZZ ha incaricato a sua volta KKK, il quale ha effettuato il trasporto il 23.05.2017, mediante un auto-articolato con motrice SCANIA, munita di gru installata dietro la cabina del mezzo, di proprietà di KKK e condotto da ***, assicurato per RCA con YYY;

– durante il trasporto, il carico e lo scarico il macchinario è stato danneggiato come subito denunciato il 25.05.2017 da XXX a ZZZ, che si è assunta ogni responsabilità, dichiarandosi disponibile al risarcimento dei danni di cui ha chiesto la quantificazione;

– durante le attività di carico è stata danneggiata la struttura del macchinario, atteso che lo spostamento è avvenuto con la gru e senza di martinetti, così strappando gli strati di gomma sottostanti la macchina e determinando una forte oscillazione, con i conseguenti danni;

– inoltre, subito dopo lo scarico a Torino, l’autocarro si è avvicinato al macchinario urtandolo con il rimorchio e danneggiandolo ancora;

– XXX ha comunicato a ZZZ la necessità di trasportare il macchinario presso la sede di BOSH Germania a Lollar, per una stima del danno e le conseguenti riparazioni e con comunicazione del 7.06.2017 ZZZ ha concordato sulla necessità del trasporto in Germania, confermando che si sarebbe occupata del trasporto, eseguito il 20.07.2017 al nolo di € 3.000,00; – il 17.08.2017 XXX ha inviato a ZZZ il preventivo di riparazione del macchinario per € 19.105,00 ricevendo rassicurazioni sulla responsabilità e sul risarcimento del danno, onde XXX ha provveduto alle riparazioni del caso, con un esborso conforme al preventivo ed il 24.11.2017 il macchinario è stato trasportato a Torino al nolo di € 2.865,00;

– nonostante i solleciti, ZZZ non ha provveduto al risarcimento del danno;

– XXX ha tuttavia ricevuto da parte di YYY un assegno da € 1.600,00 senza alcuna motivazione, che ha trattenuto in acconto;

– dopo vari solleciti, XXX ha convocato KKK, YYY e ZZZ nella procedura di negoziazione assistita, senza esito;

– la responsabilità del vettore risulta ex artt. 19 e 21 delle condizioni generali del contratto, oltre che da numerosi messaggi di posta elettronica di riconoscimento della responsabilità;

– le parti hanno scelto come foro esclusivo il Tribunale di Milano;

– KKK ed il suo assicuratore RC Auto sono responsabili ex art. 2054 cc e 2043 cc per i danni derivati dalla circolazione dell’autoarticolato con motrice targato . La Convenuta YYY si è tempestivamente costituita in giudizio ex art. 167 cpc, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:

– le domande attoree verso YYY sono infondate, atteso che parte del danneggiamento, secondo la prospettazione della stessa Attrice, è avvenuto durante la fase di carico effettuata con la gru, senza adoperare mezzi più idonei, mentre dopo lo scarico l’autocarro si sarebbe avvicinato eccessivamente al macchinario, urtandolo e danneggiandolo ulteriormente;

– quanto alla domanda per i danni da carico, YYY è priva di legittimazione passiva, atteso che la polizza azionata non copre i danni tipici del trasporto, quali sono quelli da carico ma solo i danni derivanti dalla circolazione del mezzo;

– in subordine, ove il Giudice reputi che tali danni siano coperti dalla polizza RC auto si chiede che il Giudice ordini l’esibizione di altre polizze stipulate a copertura del medesimo rischio;

– quanto ai lamentati danni in tesi avvenuti durante la fase di manovra, si rileva che tale danno è stato già integralmente risarcito da YYY, la quale ha pagato a XXX l’indennizzo di € 1.600,00 sulla base di quanto asserito dalla pretesa danneggiata e, cioè che l’urto avrebbe cagionato danni ad una delle porte del macchinario (scocca di protezione del generatore) per un costo di € 1.350,00 oltre montaggio, reputandosi tale valutazione del tutto congrua;

– l’onere della prova del fatto storico, del danno e del nesso causale incombe a XXX; allo stato manca la prova dei lamentati danni, quantificati sulla scorta di un mero preventivo, semmai risultando necessaria un’apposita consulenza tecnica, atteso che all’epoca il danneggiato ha proceduto alle riparazioni senza svolgere accertamenti in contraddittorio con YYY. La Convenuta ZZZ si è tempestivamente costituita in giudizio ex art. 167 cpc, eccependo in rito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, nonché chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa di KKK, EEE E SSS in manleva, rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo:

– la ricostruzione dei fatti attorea è partigiana e non veritiera;

– è vero che le parti hanno concluso un contratto per il trasporto, tra l’altro, di un generatore del peso di 5.200 kg da Fidenza a Torino;

– ZZZ ha quindi incaricato SSS, la quale a sua volta si è avvalsa di EEE, con sede operativa a Piacenza;

– solo dopo la materiale esecuzione del trasporto ZZZ ha appreso che EEE ha a sua volta sub-incaricato KKK, senza espressa autorizzazione di ZZZ;

– la merce è stata consegnata al vettore il 24.05.2017 e riconsegnata a destino il 25.05.2017, con sottoscrizione del documento di trasporto senza elevazione di riserve;

– è vero poi che dopo lo scarico, il conducente urtava accidentalmente il macchinario; – ZZZ è stata quindi allertata da XXX, ha assunto informazioni presso il subvettore apprendendo che effettivamente era avvenuto tale urto, come anche confermato dalla circostanza che YYY ha versato un indennizzo di € 1.600,00;

– su richiesta di XXX il macchinario è stato trasportato da Torino a Lollar e poi a Torino, dietro il pagamento del nolo e senza riserve di ripetizione;

– solo il 9.01.2018 XXX si è doluta che i danni non erano riferibili unicamente alla circolazione stradale ma anche ad una errata movimentazione del carico, pretendendo la complessiva somma di € 19.105,00;

– si eccepisce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, contestandosi la riconducibilità delle condizioni generali di cui al doc. 16 attoreo al contratto di trasporto di causa, reputandosi competente il Tribunale di Bolzano, nel cui circondario si trova la sede legale di ZZZ, che è anche il luogo di conclusione del contratto e di esecuzione della prestazione; – ZZZ non è responsabile per quanto accaduto, atteso che i danni semmai sono stati causati dal comportamento negligente di KKK, dopo la consegna senza elevazione di riserve; si tratta quindi di danni da circolazione stradale di cui all’art. 2054 cc, che esulano dalla responsabilità vettoriale;

– non è vero che ZZZ ha ammesso la responsabilità, atteso che l’ing. *** di ZZZ si è limitato a cercare di tranquillizzare il cliente senza riconoscere alcunché, al più riconoscendo la responsabilità del conducente del veicolo per i danni da circolazione;

– nel denegato caso di condanna, si svolge domanda trasversale di manleva verso KKK, contro SSS, quale sub-vettore di ZZZ, e contro EEE, sub vettore di SSS, che ha affidato a KKK il trasporto senza alcuna autorizzazione;

– la domanda extra-contrattuale attorea risulta svolta solo contro KKK e comunque è infondata;

– circa il quantum si eccepisce il limite di responsabilità vettoriale previsto dall’art. 1696 cc, onde ZZZ al massimo risponde per € 1,00/kg, pari ad € 5.200,00, da dedursi € 1.600,00 già percepiti;

– manca la prova dei lamentati danni, calcolati in maniera arbitraria sulla scorta di un semplice preventivo, senza che sia mai stata inviata a ZZZ la fattura. Il Convenuto KKK non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La Terza chiamata SSS si è costituita il 28.06.2019 (quindi oltre i termini ex art. 167 cpc rispetto alla prima udienza di comparizione, fissata il 4.07.2019), ha resistito alle domande, concludendo come sopra e deducendo:

– il trasporto ha riguardato un generatore di energia, non imballato, da Fidenza (PR) a Torino;

– SSS è stata incaricata da ZZZ ed ha sub-affidato la spedizione a EEE, la quale senza autorizzazione l’ha affidata a sua volta a KKK;

– il trasporto è stato eseguito senza elevazione di riserve a destino;

– dopo la riconsegna, il conducente del veicolo, nell’effettuare manovre, ha urtato il macchinario, danneggiandolo;

– in ogni caso il danno da circolazione stradale è stato risarcito da YYY, onde mancano i presupposti per invocare la responsabilità vettoriale, in quanto parte Attrice è decaduta dalla relativa azione, non sussistendo responsabilità cumulativa tra i vettori, essendosi trattato di sub-trasporto.

La Terza chiamata EEE non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace.

2. Trattazione del processo
Il Giudice, autorizzata la chiamata in causa dei terzi SSS e EEE e la notifica della comparsa di ZZZ al co-evocato KKK, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 4.07.2019, ha dichiarato la contumacia di KKK e di EEE ed ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori.

Alla successiva udienza del 21.11.2019, il Giudice ha ammesso parte della prova orale dedotta dall’Attrice e da ZZZ, SSS ed YYY, abilitando le parti alla prova contraria, per come richiesta, con delega al GOT per l’assunzione delle prove ammesse.

All’udienza del 27.01.2020 sono stati sentiti cinque testimoni, due per XXX, due per ZZZ ed uno per SSS e, quindi, dopo una serie di rinvii causati dalla sopravvenuta emergenza pandemica, con mancata comparizione del teste restante alle udienze del 5.10.2020 e del 30.11.2020, all’udienza del 13.09.2021 è stato escusso il teste *** per YYY.

Con ordinanza riservata del 16.09.2021 il Giudice ha dato atto della mancata comparizione senza giustificazione di KKK a rendere l’interrogatorio deferito, nonostante la rituale notificazione del verbale ammissivo dell’interpello, ed ha rigettato l’istanza di YYY di ordine di esibizione su altre polizze e di CTU sui danni al macchinario, quindi ha dichiarato chiusa l’istruttoria e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, tenuta il 14.10.2021 nelle forme della trattazione scritta, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite e sopra riportate, ha assegnato alle stesse i doppi termini minimi ex art. 190 cpc (20 più 20 giorni), spirati rispettivamente il 4 ed il 24.11.2021, trattenendo all’esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc.

3. Thema decidendum

XXX -nella qualità di proprietario della merce nonché mittente e destinatario del trasporto da Fidenza a Torino- ha svolto contro ZZZ, nella qualità di vettore, una domanda contrattuale di condanna al risarcimento del danno, per i danni occorsi al macchinario durante il trasporto dello stesso, indicati in misura pari ai costi di riparazione di € 17.505,00 -al netto dell’importo di € 1.600,00 già versato da YYY a titolo di indennizzo- oltre ad € 5.869,00 per costi di trasporto in Germania ai fini della riparazione, o la diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi.

XXX ha altresì svolto contro KKK, nella qualità di proprietario del veicolo targato e di YYY, nella qualità di assicuratore RCA del detto veicolo, una domanda di risarcimento del danno extra-contrattuale ai sensi dell’art. 2054 cc, per i danni conseguenti all’urto del macchinario da parte dell’autocarro avvenuto dopo lo scarico a terra del macchinario, nella fase di uscita dell’autocarro, chiedendo la condanna dei medesimi a pagare, in solido con ZZZ, € 17.505,00, al netto dell’importo di € 1.600,00 già versato da YYY a titolo di indennizzo, oltre ad € 5.869,00 per costi di trasporto in Germania ai fini della riparazione, indicati in misura pari ai costi di riparazione di € 17.505,00, al netto dell’importo di € 1.600,00 già versato da YYY a titolo di indennizzo, oltre ad € 5.869,00 per costi di trasporto in Germania ai fini della riparazione.

Quanto alla domanda contrattuale, ZZZ ha resistito, svolgendo eccezione di incompetenza per territorio derogabile per essere in tesi competente il Tribunale di Bolzano, nel merito contestando la carenza di legittimazione passiva per i danni da circolazione stradale, la carenza di prova del quantum e degli esborsi, nonché svolgendo domanda di manleva vettoriale nei confronti di tutta la catena dei sub-vettori SSS, EEE e KKK.

Quanto alla domanda extracontrattuale, KKK è rimasto contumace, mentre YYY ha resistito, eccependo la carenza di legittimazione passiva alla domanda per danni da carico non coperti al rischio di polizza RCA e contestando di avere già indennizzato integralmente i danni da circolazione stradale, anche contestando la carenza di prova del quantum.

Quanto alla domanda di manleva vettoriale svolta da ZZZI, EEE e KKK sono rimasti contumaci, mentre SSS ha resistito, assumendo di non essere responsabile e, in subordine, ha svolto domanda di manleva verso EEE.

Il Giudice sin d’ora rileva che tale ulteriore domanda trasversale svolta dalla Terza chiamata contro altra Terza chiamata è inammissibile, in quanto è stata tardivamente svolta da SSS oltre il termine di cui all’art. 167 cpc, ed è stata inoltre proposta contro una parte co-evocata rimasta contumace, onde SSS avrebbe dovuto chiedere al Giudice un termine per provvedere alla notificazione della comparsa al contumace contro cui intendeva svolgere una domanda, al fine della rituale instaurazione del contraddittorio sulla stessa: in assenza di tanto, la domanda oltre che inammissibile perché tardivamente proposta è inammissibile anche per tale ulteriore profilo.

4. Eccezione di incompetenza per territorio derogabile
In quanto logicamente preliminare al merito deve per prima essere esaminata l’eccezione in rito svolta da ZZZ di asserita incompetenza per territorio derogabile del Tribunale di Milano, per essere in tesi competente il Tribunale di Bolzano.

XXX ha resistito, evidenziando che l’art. 30 delle condizioni generali di contratto prevede una clausola derogativa di competenza in favore del Tribunale ambrosiano.

In diritto, il Tribunale osserva che l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, ai sensi dell’art. 38 cpc, come sancito da costante giurisprudenza di legittimità, deve essere proposta con riguardo a tutti i fori alternativamente prospettabili, pena in difetto, l’inammissibilità dell’eccezione ed il consolidamento della competenza avuto riguardo al criterio di collegamento incontestato: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., come modificato dall’art. 4 L. 26.11.1990 n. 353 -la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”- comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc, indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. civ. sez. L del 18.02.2011 n. 3989; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 1^.03.1995 n. 2336; Cass. civ. sez. 6-3 del 10.03.2014 n. 5456; Cass civ. sez. 6-1 del 27.10.2016 n. 21769). La giurisprudenza ha altresì chiarito che ove tanto riguarda anche il foro convenzionale (Cass. civ. SS.UU. del 27.04.1993 n. 4912) e, ove l’eccipiente sia una persona fisica, il criterio della residenza e quello del domicilio (Cass. civ. sez. 6-3 del 14.03.2018 n. 6380) mentre, ove sia una persona giuridica, è onere dell’eccipiente contestare anche che nel circondario tribunale adito non vi sia un proprio stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio (Cass. civ. sez. 6-3 del 7.03.2013 n. 5725; conf.: Cass. civ. sez. 6-3 dell’11.12.2014 n. 26094; Cass. civ. sez. 6-3 del 4.11.2016 n. 22510).

Orbene, il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto sopra esposti, l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata da ZZZ è inammissibile, in quanto incompleta, atteso che l’eccipiente, che è una società di capitali, ha omesso di contestare la competenza del Tribunale di Milano con riferimento al profilo previsto dall’art. 19 cpc, ovverosia ha omesso di contestare che nel circondario del Tribunale di Milano ZZZ abbia una sede secondaria con rappresentante abilitato a stare in giudizio, con conseguente consolidamento della competenza per territorio avuto riguardo al profilo incontestato. Quanto precede, a tacere dell’ulteriore criterio di radicamento non contestato: difatti, la presente causa è stata introdotta da XXX contro tre convenuti, onde l’eccipiente avrebbe dovuto altresì contestare la competenza del Tribunale di Milano -entro il termine di cui all’art. 167 cpc- anche con riferimento alla insussistenza di connessione tra le varie domande svolte contro i tre convenuti e di conseguente irrilevanza di sussistenza della competenza per territorio verso costoro.

In conclusione, l’eccezione è stata formulata da ZZZ in maniera incompleta, onde è inammissibile e tanto comporta che deve essere disattesa a prescindere dalla disamina nel merito anche nei confronti di ZZZ.

5. Istruzione della causa
La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti nonché con prova orale. In particolare, le parti hanno versato, tra gli altri, i seguenti documenti:

– contratto d trasporto del 22.05.2017 tra XXX e ZZZ (doc. 1 fasc. ZZZ);

– documento di trasporto n. 17/0046 del 23-24.05.2017 (doc. 1 fasc. Att.);

– corrispondenza telematica tra XXX e ZZZ dal 25.06.2017 al 17.08.2017 (docc. 2, 3, 4, 7 e 17 fasc. Att.);

– preventivo per le riparazioni, fattura a carico di XXX datata 12.12.2017 e contabile del pagamento (docc. 6, 8 e 18 fasc. Att.);

– fotografie dei danni visibili sul macchinario (docc. 19 e 20 fasc. Att., doc. 7-8 fasc. YYY e docc. 7-9 fasc. ZZZ);

– assegno di € 1.600,00 da YYY del 5.07.2017 (doc. 10 fasc. Att. e doc. 3 fasc. ZZZ);

– d.d.t. del 20.07.2017 e del 24.11.2017 (docc. 5 e 9 fasc. Att.);

– polizza RC Auto di YYY per il veicolo targato (doc. 3 fasc. YYY); – relazione di perizia stesa da consulente di YYY sui danni da circolazione stradale al macchinario (doc. 4 fasc. YYY);

Quanto alle prove orali, KKK non si è presentato senza giustificato motivo a rendere l’interrogatorio deferito dall’Attrice all’udienza del 13.09.2021.

I testimoni attorei *** e ***, dichiaratisi dipendenti di XXX all’epoca dei fatti, hanno confermato il capitolato attoreo in ordine alla dinamica del sinistro, sia in fase di carico, sia in fase di manovre dopo lo scarico, il primo teste dichiarando di essere stato presente alle due fasi, il secondo teste dichiarando di non essere stato presente e di avere appreso quanto riferito da chi era presente e di avere ad ogni buon conto constatato personalmente i danni sul macchinario (verb. ud. 27.01.2020).

Il teste *** di ZZZ, dipendente di ZZZ con le mansioni di responsabile della filiale di Bari, ha riferito di avere appreso solo dopo l’esecuzione del trasporto dell’intervenuta sub-vezione da EEE a KKK e di non essere stato presente alle fasi di carico e di scarico ma di avere appreso dei danneggiamenti dall’ing. *** di XXX, mentre la teste ***, dipendente di ZZZ, ha riferito di nulla sapere del sinistro e che il d.d.t. non reca elevazioni di riserve (verb. ud. 27.01.2020).

Il teste ***, indotto da SSS, all’epoca dipendente della stessa, ha confermato l’incarico di trasporto, riferendo che era stato sub-affidato a EEE, e di essere a conoscenza che sono emersi problemi al caricamento (verb. ud. 27.01.2020).

Il teste ***, indotto da YYY, consulente della compagnia, ha riferito di avere visto sul macchinario tutti i danni emergenti dalle fotografie che gli sono state mostrate e di avere periziato e liquidato tuttavia solo i danni da circolazione stradale coperti dalla polizza RC auto, come da mandato ricevuto (verb. ud. 13.09.2021).

Sin d’ora il Tribunale evidenzia che reputa i testi sentiti attendibili e genuini, in quanto indifferenti all’esito della lite, direttamente informati sui fatti riferiti, autori di deposizioni coerenti in sé e con le altre emergenze di causa, non smentiti da testi contrari.

Il Giudice osserva che l’istruttoria svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite.

6. Domanda vettoriale svolta da XXX contro ZZZ: diritto
L’azione di risarcimento del danno da responsabilità vettoriale, svolta da XXX contro ZZZ in relazione ad un trasporto nazionale su gomma, è prevista e regolata dall’artt. 1693 cc. In particolare, ai sensi dell’art. 1693 cc, il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o dell’avaria, totale o parziale, dello stesso sino alla riconsegna al destinatario, salvo che provi che la perdita o l’avaria sia dipesa da fortuito, o da fatto del mittente o del destinatario, o da vizi delle cose o dell’imballaggio: si tratta della cd responsabilità ex recepto del vettore. Circa il quantum del risarcimento, l’art. 1696 cc stabilisce che il danno da avaria o da perdita di merce si calcola con riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della loro riconsegna, stabilendo per i trasporti nazionali su strada una limitazione di responsabilità a favore del vettore, nella misura di € 1/kg, salvo che sia fornita la prova che la perdita è dipesa da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi preposti o dei soggetti di cui comunque si sia avvalso. La Corte di legittimità ha precisato come l’onere della prova della colpa grave o del dolo del vettore o dei suoi ausiliari o incaricati incomba al danneggiato (Cass. civ. sez. 3 del 12.09.2013 n. 20896) e che è irrilevante che il vettore non abbia vinto la presunzione di responsabilità ex recepto stabilita dall’art. 1693 cc: in particolare, è necessario che il giudice del merito accerti in concreto -avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa- che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti.

Quanto al sub-trasporto, la Corte di legittimità ha ribadito che il vettore che concluda un contratto di sub-trasporto è responsabile dell’esecuzione del trasporto e risponde ex art. 1228 cc dei danni imputabili al sub-vettore: “In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al sub-vettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di sub-trasporto, assume la qualità di sub-mittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti” (Cass. civ. sez. 3 n. 19050 del 12.12.2003).

Quanto all’elevazione di riserve, l’art. 1693 co. 2 cc prevede che se il vettore accetta la consegna delle cose da trasportare senza riserve si presume che il carico non abbia vizi di imballaggio. A mente dell’art. 1698 cc, il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento del nolo estingue le azioni derivanti dal contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave del vettore e salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché il danno sia denunciato non appena conosciuto e non oltre otto giorni dal ricevimento. La Corte di legittimità ha stabilito che in assenza di determinazione della forma della riserva, la stessa può essere comunicata in qualsiasi modo idoneo: “In tema di contratto di trasporto, l’art. 1698 c.c., ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l’onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore della esistenza della riserva e del contenuto della stessa” (Cass. civ. sez. 3 n. 7463 del 23.07.1990). Tutti i principi sopra esposti debbono naturalmente essere coordinati con il principio dell’onere di contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate da una parte produce l’effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).

7. Domanda vettoriale svolta da XXX contro ZZZ: decisione
Il Tribunale osserva che sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, la domanda attorea sia risultata integralmente fondata e debba, pertanto, essere accolta, per i seguenti motivi.

Il Tribunale osserva che l’esistenza di un contratto tra XXX e ZZZ, avente ad oggetto il trasporto di un macchinario industriale da Fidenza a Torino è documentale, ed anche pacifica, in quanto ammessa dalla stessa Convenuta, la quale ha altresì dimesso il contratto, da cui risultano specifiche istruzioni e modalità del carico e, segnatamente: “servizio di estrazione con carri armati, carico con camion gru con bilancino, trasporto di macchina ed accessori su pallets, scarico a piè di camion” (doc. 1 fasc. ZZZ).

Ora, il vettore non solo non ha provato di avere rispettato le istruzioni per il carico del macchinario, e comunque di avere eseguito il carico del macchinario sull’autoarticolato a regola d’arte secondo la diligenza professionale esigibile da un vettore professionale ma, a ben vedere, neanche lo ha allegato nei suoi atti, con ciò fallendo finanche di allegare la prova liberatoria. Per di più, il teste sentito, ***, il quale ha dichiarato di avere assistito personalmente alle operazioni di carico, della cui attendibilità già si è scritto, ha riferito che durante il carico, eseguito senza martinetti, il macchinario ha subito i danneggiamento evincibili anche nelle fotografie di cui al doc. 19 attoreo.

L’unica circostanza valorizzata da ZZZ per escludere la propria responsabilità, e cioè che il d.d.t. è stato sottoscritto dal destinatario XXX senza elevazione di riserve è irrilevante per almeno due ragioni. Difatti, per un verso è irrilevante alla stregua del fatto che ZZZ non ha sollevato eccezione di decadenza di XXX dall’azione risarcitoria vettoriale e, per altro verso, comunque è superata dalla circostanza che il giorno dopo la ricezione della merce XXX ha contestato per iscritto al vettore sia i danni avvenuti durante la fase di carico del veicolo e sia quelli avvenuti subito dopo lo scarico della merce e durante la circolazione dell’autoarticolato targato (doc. 3 fasc. Att.): a fronte di tale reclamo ZZZ ha risposto riconoscendo per iscritto l’esistenza dei danni verificatisi durante il carico e dopo lo scarico, assumendosene la responsabilità, come si ricava dal copioso scambio di corrispondenza telematica intercorsa tra le parti.

In particolare, nel messaggio di posta elettronica del 25.05.2017 XXX ha reclamato che il macchinario è stato danneggiato durante la fase di carico, non eseguita correttamente, e dopo lo scarico, durante le manovre eseguite dall’auto-articolato per uscire dall’area di scarico della merce (doc. 3 fasc. Att.). ZZZ, in persona dell’ing. ***, con la qualifica di branch manager, ha risposto lo stesso giorno dopo tre minuti, scusandosi e dichiarando di assumere ogni responsabilità, precisando di avere avviato verifiche (doc. 3 fasc. Att.).

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 15.09, ZZZ, sempre in persona dell’ing- ***, ha ulteriormente scritto a XXX: “ho eseguito le verifiche del caso, le confermo la totale responsabilità del nostro collaboratore sui danni lamentati. Le chiedo di procedere a quantificarli per consentire apertura sinistro…” (doc. 2 fasc. Att).

Orbene, a fronte di tanto non vi è dubbio che la riserva è stata elevata dal contraente danneggiato e comunque la responsabilità di ZZZ sussiste, avendo il medesimo vettore espressamente riconosciuto l’esistenza di danneggiamenti anche durante la fase del carico della merce, quindi durante il trasporto, dal che discende che è tenuto al risarcimento.

Circa la quantificazione del risarcimento, si evidenzia che le parti stesse ebbero a concordare nell’immediatezza dei fatti di procedere alla riparazione del macchinario sulla scorta del preventivo steso dalla casa madre tedesca di XXX.

In particolare, nel messaggio di posta elettronica del 7.06.2017, sempre l’ing. *** di ZZZ ha scritto agli incaricati di XXX: “Buongiorno Ingegnere, ritengo che la sua proposta sia quella più giusta nell’interesse di tutti. Le confermo che ci occuperemo del trasporto (indicheremo un costo dello stesso a fini assicurativi e di quantificazione del danno). Ritengo che partirà solo il motore e non gli accessori, mi conferma? All’arrivo del motore in Germania, i suoi tecnici formuleranno un preventivo ed in base all’ordine di grandezza valuteremo se nominare o meno un perito. Ovviamente la prego di documentare e dettagliare il tutto per facilitare la procedura di gestione del sinistro” (doc. 4 fasc. Att.).

Stesse considerazioni si leggono nel messaggio di posta elettronica del 17.07.2017, da ZZZ a XXX, in cui la prima riferisce che XXX anticiperà gli esborsi, che poi saranno trasmessi alla compagnia assicurativa del sub-vettore e, ove questa non provveda alla liquidazione, vi provvederà ZZZ con la propria compagnia poi agendo in rivalsa verso il sub-vettore responsabile (doc. 17 fasc. Att.).

Risulta poi che XXX Germania abbia steso il preventivo il 15.08.2017 per complessivi € 19.105,00 (doc. 6 fasc. Att.) e che lo stesso sia stato inviato da XXX a ZZZ, la quale ha risposto il 17.08.2017 riferendo che avrebbe fatto visionare il preventivo al suo perito (doc. 7 fasc. Att.).

Risulta poi l’emissione di fattura da BOSH Germania a carico di XXX odierna parte in data 12.12.2017 per € 19.105,00 senza applicazione di IVA e prova della contabile del pagamento in data 25.01.2018 per pari somma (docc. 8 e 18 fasc. Att.) come pure vi è prova documentale, ed è anche pacifico, che XXX ha pagato la complessiva somma di € 5.869,00 a titolo di nolo per il trasferimento del macchinario in Germania per le riparazioni e successivo rientro in Italia (docc. 5 e 9 fasc. Att.).

A fronte di tali complessivi elementi probatori, deve concludersi che le parti hanno concordato e comunque il vettore ha accettato di farsi carico dei costi di spedizione del macchinario in Germania ai fini della quotazione delle riparazioni e poi dei costi di riparazione del macchinario, evidentemente avendo il vettore reputato tutti tali esborsi al valore di mercato del macchinario industriale (generatore di energia) danneggiato durante il carico.

Il vettore ha reputato di non inviare un proprio tecnico per la verifica dei danni, è stato informato dei costi di riparazione e non risulta che abbia svolto osservazioni: a fronte di quanto precede, lo stesso è quindi tenuto al risarcimento degli esborsi sostenuti da XXX per la riparazione del macchinario, determinati in € 19.105,00 per la riparazione ed in € 5.869,00 per il trasporto dall’Italia alla Germania e viceversa, da dedursi € 1.600,00 pacificamente pagate a XXX da YYY.

Gli argomenti difensivi svolti da ZZZ sono inidonei a mutare la sopra esposta decisione.

Con un primo argomento difensivo, ZZZ ha eccepito la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 1696 cc, sostenendo quindi che al più sarebbe tenuta nel limite di € 5.200,00, pari al peso del macchinario di kg 5.200 per € 1,00: il Tribunale evidenzia che -come allegato e provato da XXX- la condotta tenuta dal vettore al momento del carico risulta chiaramente contraddistinta da colpa grave, avendo egli violato le istruzioni di carico fornite ed avendo caricato con una gru un macchinario industriale del peso di 5200 kg non imballato e senza avvalersi di martinetti. Ora, anche con l’ordinaria diligenza dell’uomo comune era prevedibile che tali manovre avrebbero potuto danneggiare il pesantissimo macchinario industriale, privo ovviamente di idonei appigli per il sollevamento, come puntualmente avvenuto.

Con un secondo argomento difensivo, ZZZ ha eccepito che il macchinario era usato al momento del trasporto e che manca prova del valore di mercato del macchinario alla data del trasporto ed altresì che la quantificazione del danno è avvenuta arbitrariamente e senza contraddittorio. Ora, il Giudice evidenzia che la quantificazione del danno preteso in causa da XXX contro ZZZ non solo non è arbitraria ma è stata a ben vedere concordata ed è comunque avvenuta nel contraddittorio con il vettore, come dimostrato dallo scambio di messaggi di posta elettronica sopra descritti. ZZZ, difatti, ha prima concordato con XXX di quantificare il danno non con riferimento al valore di mercato del macchinario industriale, evidentemente ben superiore al costo delle riparazioni, poi ha concordato di far riparare il macchinario in Germania presso la casa madre di XXX, concordando di farsi carico delle spese di trasporto, da fatturare a carico di XXX solo a fini assicurativi. Ancora, ZZZ ha unilateralmente valutato di non inviare un proprio tecnico per le operazioni di stima dei danni, e poi, ricevuta la quotazione delle riparazioni, non ha svolto nessuna osservazione, né contestato precipuamente alcunché: tale silenzio ad avviso del Giudice vale nel contesto dello scambio di corrispondenza sopra descritto e volto a definire in via stragiudiziale il sinistro- come accettazione della congruità e pertinenza dei interventi di riparazione descritti nel preventivo trasmesso da XXX, con conseguente infondatezza dell’argomento difensivo svolto in causa.

Con un terzo argomento difensivo, ZZZ ha eccepito che mancherebbe evidenza di quali danni siano riferibili alla fase di errata caricazione e quali siano invece riferibili alla fase dell’urto post-scaricazione anzi sostenendo che tutti i danni del macchinario sarebbero riferibili alla circolazione stradale e che l’ing. Paolo *** avrebbe riconosciuto nei suoi messaggi di posta elettronica solo i danni da circolazione stradale. Ora, il Tribunale osserva che il contenuto dei messaggi di posta elettronica inviati dall’ing. *** di ZZZ è chiarissimo nel senso che l’incaricato di ZZZ, dopo avere svolto gli accertamenti del caso, ha reputato sussistere la responsabilità di ZZZ per tutti i danni patiti dal macchinario, sia durante la fase di caricazione, sia dopo lo scarico e nella fase delle manovre (docc. 2, 3, 4, 7 e 17 fasc. Att.) In ogni caso, anche a voler reputare che -come eccepito da ZZZ- la stessa sia responsabile civile solo per i danni avvenuti durante la fase di caricazione del macchinario da trasportare, si evidenzia che è certo che durante il carico il macchinario ha patito diversi urti e strattonamenti, anche ritratti nelle fotografie di cui al doc. 19 attoreo, come riferito dal teste oculare ***. Solo YYY ha versato in causa una perizia volta a discernere e liquidare unicamente i danni da circolazione stradale e ZZZ, a ben vedere, non ha fornito alcun elemento per contrastare tale perizia.

In altre parole, a fronte della circostanza che ZZZ ha concordato con XXX come quantificare il danno di cui si era fatta carico (tutti), che poi la stessa ZZZ, in persona dell’ing. *** era ben consapevole il 17.08.2017 dell’opportunità di discernere i danni da trasporto da quelli del successivo urto (doc. 7 fasc. Att.), ed a fronte della perizia di parte versata da YYY, mancano elementi anche solo indiziari per reputare che il danno da urto da circolazione stradale sia diverso e maggiore di quello già quantificato e liquidato da YYY. Di conseguenza, mancano elementi anche solo indiziari per ipotizzare che il danno causalmente riconducibile al trasporto sia inferiore rispetto a quanto preteso da XXX, al netto di quanto già indennizzato da YYY, con conseguente infondatezza dell’argomento difensivo svolto da ZZZ.

Con un quarto argomento difensivo, peraltro svolto solo nella comparsa conclusiva, ZZZ ha eccepito che l’ing. Paolo *** di ZZZ non avrebbe avuto all’epoca poteri di rappresentanza della parte: il Giudice osserva che l’eccezione, oltre che inammissibile in quanto tardiva, è chiaramente infondata, atteso che *** era il responsabile della filiale di Bari che pacificamente è la filiale di ZZZ che ha preso in carico il contratto di causa. *** era il responsabile di tale filiale e nella corrispondenza intrattenuta con il cliente ha utilizzato la denominazione ed il logo di ZZZ, ha agito e si è comportato come se avesse il potere di impegnare il vettore, che ha consentito tutto ciò da parte del suo dipendente. Orbene, con l’intenso scambio di corrispondenza telematica dimesso in causa intercorso tra *** di ZZZ e gli addetti di XXX chiaramente si è ingenerato un affidamento incolpevole del cliente XXX nella sussistenza del potere di *** di impegnare la parte per le assunzioni di obblighi e responsabilità di cui ai messaggi, con conseguente infondatezza anche di questo argomento difensivo.

Con un quinto argomento difensivo, ZZZ ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno vettoriale, per essere stato il danno cagionato materialmente da KKK, ultimo sub-vettore ed esecutore del trasporto. Il Giudice osserva che l’argomento è palesemente infondato, atteso che il vettore risponde ex art. 1228 cc anche del fatto dei suoi ausiliari.

In conclusione, la domanda attorea è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, Trattandosi di credito di valore, spettano all’Attrice la rivalutazione ISTAT e gli interessi: posto che è documentale che gli esborsi conseguenti al sinistro sono avvenuti dopo il trasporto, si reputa spettare la rivalutazione monetaria ISTAT dalla data dell’ultimo esborso -avvenuto il 25.01.2018- sino ad oggi e gli interessi legali conteggiati ai sensi dell’art. 1284 cc sulla sorte come pro tempore rivalutata ISTAT dal 26.01.2018 e sino al saldo effettivo.

8. Domanda extracontrattuale svolta da XXX contro KKK ed YYY: diritto e decisione
In diritto, si ricorda che a mente dell’art. 2054 co. 3 cc il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

L’assicuratore RCA auto del pari risponde dei danni da circolazione stradale direttamente nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 144 Codice della Assicurazioni private.

Il risarcimento è determinato ai sensi dell’art. 2056 cc, il quale rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il fatto illecito, il danno ed il nesso causale tra illecito e danno.

Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze probatorie di causa la domanda extra-contrattuale svolta contro KKK e YYY è infondata e deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.

Il Tribunale osserva che è certo, in quanto emerso dai documenti e dalle deposizioni dei testimoni sentiti, in particolare dal teste oculare *** che durante le operazioni di manovra eseguite dopo lo scarico del macchinario, il conducente VENZ, alla guida dell’autoarticolato targato, documentalmente di proprietà di KKK e assicurato RCA con YYY, ha urtato il macchinario industriale poco prima scaricato a terra, provocando i danni rappresentati nelle fotografie dimesse sub doc. 20 attoreo, come riferito dal citato teste, della cui attendibilità già si è scritto.

A fronte di ciò, quindi, i Convenuti KKK ed YYY sono responsabili del risarcimento dei danni dedotto e provati in connessione causale diretta con tale urto.

Posto che è pacifico e documentale che YYY ha già versato a favore di XXX la somma di € 1.600,00 a titolo di indennizzo, manca evidenza che i danni causati al macchinario con l’urto in parla siano di ammontare superiore a tale importo. Difatti, l’Attrice ha sul punto sostenuto, peraltro per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, che tale urto (avvenuto post scarico) abbia danneggiato il quadro elettrico del macchinario: ora, anche a tacere della tardività dell’allegazione, di ciò non è stata offerta alcuna prova, di alcun genere, non potendosi escludere affatto che il quadro elettrico sia stato invece danneggiato durante la fase di carico del macchinario sul mezzo autoarticolato, fase in cui il macchinario ha subito urti e strattonamenti, come dichiarato dal teste oculare ***.

Ora, l’onere della prova di dimostrare l’esistenza di danni causalmente riferibili all’evento lesivo fonte di responsabilità extra-contrattuale incombe sul danneggiato, che tale prova non ha offerto. Si evidenzia altresì che la quotazione ed il preventivo steso da BOSH Germania non indica le cause dei singoli danni, ma si limita a descriverli a ed quantificarne i costi di riparazione.

In aggiunta, mentre XXX e ZZZ hanno tra loro concordato di procedere a determinare tutti i danni sulla scorta dei costi di riparazione complessivi indicati dalla casa madre di BOSH (doc. 4 fasc. Att.) tale accordo non è anche intervenuto pure tra XXX e KKK ed YYY, onde ai convenuti per la domanda extracontrattuale le valutazioni e quantificazioni operate da XXX Germania sono del tutto inopponibili.

A ben vedere, come già scritto, l’unica perizia, ancorché di parte- versata in causa e volta a discernere e quantificare i danni da circolazione stradale è proprio e solo quella di YYY, la quale ha riconosciuto come danni da urto da circolazione stradale quello ad una porta del macchinario, danno quantificato e liquidato, senza rilievi specifici di XXX.

Anche dalle fotografie dimesse sub doc. 20, e riconosciute dal teste *** come ritraenti lo stato del macchinario dopo l’urto da circolazione del veicolo, non emerge che l’urto abbia cagionato danni al quadro elettrico né, men che meno, emerge che abbia causato danni superiori a quanto già versato dalla compagnia YYY.

Il macchinario è stato già riparato e messo in opera di talché anche un’eventuale CTU sul medesimo, sollecitata peraltro non da XXX, ma da YYY, risulta in concreto non utilmente praticabile ai fini del decidere.

In conclusione, la domanda svolta da XXX contro KKK ed YYY è infondata per carenza di prova sia del nesso causale tra evento lesivo e danno, sia dell’entità del pregiudizio, mancando evidenza che l’urto, certamente avvenuto e certamente lesivo del macchinario industriale di causa, abbia in concreto cagionato al macchinario danni da liquidarsi in misura maggiore di quanto già pagato dalla compagnia a favore di XXX a titolo di indennizzo per il danno in parola.

La domanda è quindi infondata e deve essere rigettata.

9. Domanda di manleva vettoriale svolta da ZZZ verso KKK, EEE e SSS: diritto e decisione
Il Tribunale osserva che la domanda di manleva svolta da ZZZ contro KKK, SSS e EEE è una domanda di responsabilità contrattuale di tipo vettoriale e dunque è prevista e regolata dalla disciplina esposta nel paragrafo 6 che qui si deve richiamare.

Alla luce dei detti principi di diritto e delle emergenze di causa, la domanda svolta da ZZZ è risultata parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione nei confronti della sola SSS, con cui ZZZ ha concluso direttamente il contratto di sub-vezione, risultando la carenza di legittimazione passiva degli altri sub-vettori EEE e KKK, con i quali ZZZ non ha stipulato alcun contratto.

La domanda è fondata, atteso che SSS non ha allegato né provato di avere eseguito il carico a regola d’arte, emergendo anche per SSS la colpa grave nell’esecuzione del trasporto per come è stato svolto il carico del macchinario.

Circa il quantum debeatur, il Giudice, premesso che SSS non ha svolto eccezioni specifiche in punto di quantum, evidenzia che appaiono causalmente imputabili all’inadempimento di SSS i costi di riparazione del macchinario, come determinati nel preventivo di cui al doc. 6 attoreo, incontestati, e come provati con la fattura e l’esborso da parte del danneggiato (doc. 8 e 18 Att.). di contro, non appaiono causalmente imputabili all’inadempimento di SSS anche i costi di trasporto del macchinario in Germania, e poi nuovamente in Italia, osservandosi che la decisione di ZZZ di accollarsi anche tali esborsi non può essere ribaltata sul sub-vettore in assenza di prova, e finanche di allegazione, che il macchinario non potesse essere riparabile anche a Torino, ove si trovava.

In conclusione, SSS deve essere condannata a tenere indenne ZZZ di ogni somma che la stessa pagherà a favore di XXX in esecuzione della presente sentenza per capitale, limitatamente ad € 17.505,00, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi su tale sorte.

10. Spese di lite

Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all’art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la controversia tra XXX e ZZZ si è conclusa con la soccombenza integrale della seconda che deve, pertanto, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di XXX, non sussistendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. La controversia tra XXX ed YYY-KKK si è conclusa con la soccombenza integrale della prima, che deve pertanto essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di YYY, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite, di contro nulla deve pagare XXX a favore di KKK in quanto il vittorioso è rimasto contumace e quindi non ha sostenuto spese di lite.

La controversia tra ZZZ e SSS si è conclusa con soccombenza reciproca parziale, decisamente prevalente a carico della seconda, che deve, pertanto, essere condannata a rifondere i 4/5 delle spese di lite di ZZZ, con compensazione parziale del restante 20% delle spese di lite.

La controversia tra ZZZ e EEE-KKK si è conclusa con la soccombenza integrale della prima, ma i vittoriosi sono rimasti contumaci onde non hanno sostenuto spese e, quindi, nulla per le spese di costoro è da porsi a carico di ZZZ.

Quanto alla liquidazione delle spese di XXX, di ZZZ e di YYY, applicato il d.m. n. 55 del 10.03.2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all’impegno difensivo ed al valore della causa, compreso nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, si reputano congrui per tutte le parti i parametri medi previsti per le quattro fasi del processo, per complessivi € 4.835,00 oltre, a titolo di rimborso spese vive ex actis, € 264,00 a favore di XXX per c.u. e diritti di cancelleria, € 237,00 a favore di ZZZ per rimborso del c.u. (e salva la riduzione del 20% di compenso e spese vive per ZZZ per la vista compensazione parziale), oltre, a favore di tutte e tre le parti il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale degli aventi diritto.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta ovvero assorbita, così decide:

condanna

ZZZ S.P.A. a pagare a favore di XXX

S.R.L., a titolo di risarcimento del danno vettoriale dedotto e provato per l’avaria del carico durante il trasporto del 23-24.05.2017, la somma di € 23.374,00, oltre rivalutazione ISTAT dal 25.01.2018 ad oggi, oltre interessi di mora dal 26.01.2018 al saldo, conteggiati ex art. 1284 cc. sulla sorte come pro tempore rivalutata; rigetta in quanto infondate le domande di responsabilità extra-contrattuale svolte dall’Attrice contro KKK, quale proprietario dell’autocarro targato e contro YYY SPA, quale assicuratore RCA del detto veicolo;

in accoglimento parziale della domanda di manleva vettoriale svolta da ZZZ S.P.A.,

condanna

SSS S.P.A. a tenere indenne ZZZ S.P.A. di quanto la stessa paghi a favore di XXX S.R.L. a titolo di risarcimento del danno, interessi e rivalutazione, in esecuzione della presente sentenza, limitatamente ad € 17.505,00 per sorte oltre interessi e rivalutazione su tale sorte; rigetta in quanto infondate, le domande di manleva vettoriale svolte da ZZZ S.P.A. contro EEE S.P.A. e contro KKK, titolare dell’omonima impresa individuale;

letti gli artt. 91 e ss cpc,

condanna

ZZZ S.P.A. a pagare a favore di XXX S.R.L., a titolo di refusione integrale delle spese del processo, la somma di € 5.099,00, di cui € 264,00 per rimborso spese vive ex actis ed € 4.835,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale dell’Attrice; altresì,

condanna

XXX S.R.L. a pagare a favore di YYY S.P.A., a titolo di refusione integrale delle spese del processo, la somma di € 4.835,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale di YYY S.P.A.; infine,

condanna

SSS S.P.A. a pagare a favore di ZZZ S.P.A., a titolo di refusione dei 4/5 delle spese del processo, la somma di € 4.057,60, di cui € 189,60 per rimborso del contributo unificato ed € 3.868,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale di ZZZ S.P.A., compensato tra le parti il restante 20% delle spese di lite.

Nulla in favore delle parti vittoriose contumaci.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 30 dicembre 2021

il Giudice dott.ssa

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