Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TERZO DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA » Capo I Dei delitti contro l'attività giudiziaria » Art. 372
Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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