Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUINTO DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA » Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena » Art. 134
Computo delle pene
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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