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Art. 134 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 134 Codice Penale

Riduzione pena rito abbreviato: Cassazione corregge l’errore
Un imputato, condannato per truffa, si rivolge alla Corte di Cassazione perché il giudice d'appello, pur riducendo la pena base, ha commesso un errore: ha omesso di applicare la riduzione pena rito abbreviato, uno sconto obbligatorio di un terzo. La Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza precedente e ha ricalcolato direttamente la sanzione, applicando lo sconto dovuto. La pena è stata così ridotta da 6 a 4 mesi di reclusione. La sentenza stabilisce che la riduzione di pena per chi sceglie il rito abbreviato è un diritto intoccabile e la sua mancata applicazione costituisce un errore di diritto che va corretto.
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Determinazione della pena: legittima la condanna sopra il minimo
Un imputato, condannato per spaccio di lieve entità a due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, ha contestato la sentenza in Cassazione, ritenendola eccessiva. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiave sulla **determinazione della pena**. I giudici hanno chiarito che la scelta della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è legittimo se la motivazione non è illogica o arbitraria. In questo caso, la pena, pur essendo superiore al minimo, era giustificata dall'organizzazione dell'attività di spaccio e dalla varietà di droghe trattate, risultando quindi corretta e proporzionata.
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