Definizione
Uno sbaglio o un'omissione nel testo di un provvedimento giudiziario che non incide sul contenuto della decisione, ma riguarda la sua formulazione. Può essere corretto con una procedura semplificata.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 2.086 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 21% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 17%
- Rigettato 11%
- Inammissibile 21%
- Estinto 1%
- Altro 50%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 234%
- Penale Sez. 533%
- Civile Sez. 533%
Precedenti più richiamati
- Cass. 12184/2020in 79 provvedimenti
- Cass. S.U. 16037/2010in 128 provvedimenti
- Cass. S.U. 9438/2002in 88 provvedimenti
- Cass. S.U. 29432/2024in 93 provvedimenti
- Cass. 21213/2013in 92 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Imputato propone ricorso per Cassazione contestando la validità della sentenza emessa a suo carico. La difesa lamenta una discordanza tra la data di sottoscrizione e quella di emissione dell'atto, sostenendo che tale discrepanza determini la nullità della sentenza penale per violazione delle norme processuali. I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte stabilisce che la legge sanziona con l'invalidità solo la mancanza degli elementi essenziali del dispositivo o l'assenza della firma del magistrato. Qualsiasi refuso cronologico integra un mero errore materiale privo di lesività per la difesa. Il computo dei termini per l'impugnazione resta garantito dalla lettura del verbale in udienza e dall'attestazione ufficiale di deposito. L'Imputato subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna confermata in appello. Il primo ricorrente ha contestato la decisione con argomenti generici, omettendo il confronto con la motivazione sul proprio coinvolgimento diretto. Il secondo ricorrente ha denunciato un refuso formale nel testo della sentenza e lamentato l'omessa valutazione dell'assoluzione del coimputato pronunciata in un diverso procedimento per lo stesso episodio. La Suprema Corte ha ritenuto il primo ricorso del tutto privo di specificità e il secondo manifestamente infondato. L'assoluzione di un altro soggetto in un giudizio separato non determina infatti contrasto tra decisioni incompatibili né supera il valore delle prove raccolte nel rito abbreviato. I giudici hanno dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i due ricorrenti alle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione aveva emesso un'ordinanza in cui dichiarava erroneamente inammissibile il ricorso presentato da un cittadino. Tuttavia, prima della pronuncia era intervenuta la morte dell'imputato, evento che per legge comporta l'immediata cessazione del processo penale. Avvedutasi dello sbaglio commesso nella redazione del dispositivo, la Suprema Corte è intervenuta d'ufficio per rimediare all'errore materiale. I giudici hanno quindi cancellato la precedente formula di inammissibilità e hanno disposto l'annullamento senza rinvio della condanna impugnata. Tale provvedimento dichiara formalmente che il reato contestato è del tutto estinto a causa del decesso del ricorrente, ristabilendo la corretta applicazione delle regole del codice di procedura penale.
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Due imputati hanno concordato una pena per aver venduto un'imbarcazione priva dei requisiti di conformità e con marcatura contraffatta, provocandone il sequestro. La società acquirente ha presentato atto di costituzione di parte civile per ottenere i danni. Gli imputati hanno contestato la richiesta per un errore nel numero identificativo della barca e per l'esistenza di un accordo economico privato, non incassato, con cui la vittima prometteva di non agire. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli imputati. I giudici hanno confermato la validità della costituzione poiché l'errore materiale non creava dubbi sul danno e la transazione privata non impedisce l'azione risarcitoria nel processo penale se non rispetta le forme di legge. Gli imputati pagano le spese.
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La Corte di Cassazione accoglie l'istanza presentata dal difensore per procedere alla correzione di errore materiale all'interno di una propria sentenza penale. Il documento indicava erroneamente il legale come professionista nominato di fiducia, anziché come difensore assegnato di ufficio all'imputato. Il collegio giudicante accerta il mero lapsus di trascrizione presente nel testo della decisione. I giudici ordinano quindi la rettifica formale delle pagine interessate, ristabilendo la reale qualifica dell'avvocato. La cancelleria riceve l'incarico di provvedere alle annotazioni ufficiali sul documento originale, senza alterare la sostanza della pronuncia.
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La cancelleria della Corte di Cassazione ha riscontrato un refuso di battitura nell'intestazione di una sentenza penale già deliberata. Nello specifico, il documento riportava punti interrogativi al posto del nominativo del magistrato che svolgeva le funzioni di pubblica accusa durante l'udienza. Con apposita ordinanza, i giudici hanno disposto la correzione di errore materiale inserendo il nome corretto del magistrato e ordinando l'annotazione formale del provvedimento sugli originali dell'atto, confermando l'assoluta validità della precedente decisione di merito.
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La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'assoluzione dell'imputato dal reato di violenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha quindi presentato una memoria sollecitando la correzione della sentenza, lamentando l'omesso esame di precedenti difese sulla legittimazione del Procuratore Generale. I Supremi Giudici hanno inquadrato l'istanza come ricorso straordinario per cassazione e ne hanno dichiarato l'inammissibilità. L'atto mancava infatti della necessaria procura speciale. Inoltre, l'imputato non ha la qualifica di condannato dopo un semplice annullamento con rinvio. La Corte ha altresì chiarito che l'omessa citazione testuale di una memoria non costituisce errore percettivo revocatorio se il Collegio ha superato la questione giuridica con una diversa qualificazione del mezzo di impugnazione.
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La Corte di Cassazione è intervenuta per rimediare a una svista compiuta nella redazione del dispositivo letto in udienza. Nel concludere il procedimento, i giudici avevano annullato la precedente sentenza disponendo un nuovo giudizio sul punto contestato. Tuttavia, il testo della pronuncia ometteva l'indicazione essenziale dell'ufficio giudiziario a cui rinviare gli atti per la celebrazione del nuovo processo. L'imputato ha quindi sollecitato l'intervento del collegio per colmare la lacuna. La Suprema Corte ha accolto la richiesta e ha disposto la correzione errore materiale, inserendo ufficialmente l'espressa designazione della Corte di appello di Perugia quale giudice del rinvio e ordinando le necessarie annotazioni di cancelleria.
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La Suprema Corte ha esaminato un caso in cui un provvedimento penale riportava una data di nascita errata per la persona imputata. L'atto indicava infatti il 28 aprile 1995 anziché il 24 agosto 1995. I giudici hanno chiarito che questo scambio costituisce una semplice svista documentale che non genera alcuna confusione sull'identità reale del soggetto. Di conseguenza, il collegio ha disposto la correzione di errore materiale dell'ordinanza, incaricando la cancelleria di annotare la data corretta sui registri e sul documento originale, lasciando del tutto valida la decisione penale già assunta.
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Un imputato condannato per associazione mafiosa ha contestato la sentenza della Corte di Cassazione, promuovendo un ricorso straordinario per errore di fatto. Il condannato sosteneva che i giudici avessero frainteso il contenuto di alcune intercettazioni, ignorato documenti difensivi su un viaggio all'estero e trascurato le dichiarazioni di collaboratori di giustizia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il rimedio straordinario corregge esclusivamente sviste materiali di lettura degli atti. Il ricorso non permette una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni già respinte o assorbite. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese legali e una sanzione economica.
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Un operaio ha subito ustioni durante il lavoro accendendo un fuoco dentro un fusto metallico con residui di resina infiammabile. Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante per lesioni colpose aggravate, ritenendo nota la prassi pericolosa. Il giudice ha dichiarato equivalenti aggravante e attenuanti generiche, ma ha poi quantificato la sanzione in soli duecento euro applicando per errore lo sconto massimo. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso per cassazione evidenziando il contrasto tra dispositivo e motivazione sul calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha chiarito che il contrasto non annulla il verdetto quando la reale volontà emerge chiaramente. I giudici di legittimità hanno corretto direttamente l'errore materiale, rideterminando la pena pecuniaria in trecento euro di multa senza bisogno di un nuovo processo.
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La Suprema Corte affronta una svista anagrafica comparsa in un precedente provvedimento giudiziario. Nella prima decisione, i giudici avevano dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, condannandolo alle spese e al versamento di una somma verso la Cassa delle ammende. Nel redigere il provvedimento e il ruolo di udienza, l'ufficio aveva alterato il cognome dell'interessato con una doppia consonante errata e aveva indicato una città di nascita errata rispetto ai documenti ufficiali. Una segnalazione documentata del tribunale territoriale ha evidenziato le discrepanze anagrafiche. Il collegio giudicante ha quindi applicato la procedura di correzione di errore materiale, ordinando la rettifica del testo senza alterare la decisione assunta e incaricando la cancelleria di registrare l'esatta identità anagrafica sui documenti originali.
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La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da un imputato. Tuttavia, nel trascrivere il dispositivo sul ruolo di udienza, i giudici omettono per mera distrazione la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Rilevata la svista, la Suprema Corte interviene d'ufficio avviando la procedura di correzione di errore materiale. I giudici precisano che l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione comportano per legge l'addebito automatico delle spese a carico di chi propone il ricorso. Di conseguenza, la mancata menzione nel dispositivo non cancella il debito verso l'erario, ma autorizza la Cancelleria a rettificare il testo integrandolo con l'espressa condanna economica.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un gestore per reati ambientali legati allo scarico abusivo e al deposito incontrollato di rifiuti pericolosi su un'ampia area. I giudici hanno escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, stabilendo che la successiva bonifica dell'area non cancella la gravità iniziale del danno arrecato all'ambiente. Inoltre, la Corte ha convalidato la sospensione condizionale della pena vincolata a otto mesi di lavoro gratuito per la collettività. Un mero errore di battitura nel nome dell'imputato in una sola pagina non produce alcuna nullità processuale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Suprema Corte ha accolto la richiesta presentata dal difensore di un imputato per rimediare a uno sbaglio nell'intestazione di una precedente sentenza penale. La decisione originaria riportava erroneamente il cognome del legale, indicando una persona diversa da quella che aveva effettivamente assunto il mandato difensivo. I giudici hanno constatato la svista meramente grafica e hanno disposto la correzione di errore materiale del testo originale. Il provvedimento stabilisce la sostituzione del cognome errato con quello corretto del professionista incaricato. La Corte ha ordinato alla cancelleria di procedere alle annotazioni formali sull'atto, confermando la piena validità della decisione originaria senza modificare la decisione sui fatti.
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La Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato da una società contro una lavoratrice, condannando l'azienda a pagare le spese legali. Tuttavia, i giudici hanno dimenticato di inserire nel provvedimento finale la distrazione delle spese a favore dell'avvocato della lavoratrice, benché il legale ne avesse fatto esplicita richiesta negli atti difensivi. L'avvocato ha quindi promosso un ricorso per correzione di errore materiale. La Suprema Corte ha accolto la richiesta del difensore, correggendo il dispositivo della decisione e disponendo formalmente che il pagamento delle spese legali sia eseguito direttamente a favore del legale distrattario, senza applicare ulteriori oneri per il procedimento di rettifica.
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Un avvocato difensore presentava opposizione contro il provvedimento che riconosceva solo parzialmente il compenso richiesto per l'assistenza prestata in un giudizio penale. Il legale lamentava il mancato pagamento delle prestazioni antecedenti al sedici gennaio 2024, data di formale ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il professionista asseriva di aver depositato una prima domanda l'undici dicembre 2023. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione, confermando che l'ammissione produceva effetti solo dalla data successiva indicata nell'atto. La concessione del beneficio con efficacia posticipata costituisce un parziale rigetto dell'istanza originaria. Il difensore doveva impugnare subito il decreto con il rimedio previsto dalla legge entro venti giorni, oppure chiedere la correzione dell'errore materiale. Non avendo contestato quel provvedimento, la decorrenza indicata è divenuta vincolante per la liquidazione.
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Una precedente decisione della Suprema Corte presentava una discrepanza evidente: il testo motivazionale quantificava la sanzione penale in tre mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, mentre il dispositivo conclusivo stabiliva sei mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda. Il Procuratore Generale ha quindi sollecitato l'intervento dei giudici di legittimità per sanare tale discrasia. La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione di errore materiale della sentenza. I magistrati hanno chiarito che lo sviluppo logico complessivo della pronuncia conferma la correttezza della pena maggiore indicata nel dispositivo. Di conseguenza, il Collegio ha modificato la motivazione della sentenza originaria, allineandola formalmente al testo del dispositivo definitivo.
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La Corte di Cassazione affronta una singolare vicenda processuale scaturita da un difetto del sistema informatico. Un provvedimento indicava erroneamente la totale inammissibilità del ricorso promosso dall'imputato. Nella camera di consiglio, invece, il collegio giudicante aveva deliberato l'annullamento della sentenza con rinvio a un nuovo giudice per un ulteriore processo. L'applicativo telematico ministeriale aveva trascritto un testo estraneo al procedimento. I giudici supremi, accortisi dell'incongruenza, hanno attivato la procedura d'ufficio e disposto la correzione dell'errore materiale. Il collegio ha cancellato la pronuncia di inammissibilità e ha ripristinato la reale volontà espressa: la sentenza originaria è annullata e il procedimento torna al tribunale territoriale per una nuova decisione.
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In un procedimento per reato stradale concluso con patteggiamento, il giudice di primo grado applicava la pena concordata e condannava l'imputato a rifondere le spese legali ai familiari della vittima costituiti come danneggiati. Il giudice liquidava i compensi riducendo i parametri medi e riconoscendo un solo aumento per la pluralità dei soggetti. I familiari proponevano ricorso per cassazione, contestando l'applicazione dei minimi tariffari, il mancato riconoscimento della fase decisionale e l'omessa rifusione delle spese vive. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che la liquidazione spese parte civile in caso di patteggiamento esclude per legge la fase decisionale e istruttoria, consentendo la riduzione fino al cinquanta per cento. L'aumento per più parti è facoltativo e le spese vive omesse richiedono la semplice correzione materiale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e dell'ammenda.
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