Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUINTO DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA » Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena » Art. 133-bis
Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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