Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUINTO DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA » Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena » Art. 137
Carcerazione preventiva
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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