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Art. 136 Codice penale

Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

((Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro

il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita

entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della

legge 24 novembre 1981, n. 689.)).

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AGGIORNAMENTO (55)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in

G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena

pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura

fallimentare".

<![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (84) La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale". ]]>

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.