Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUINTO DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA » Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena » Art. 133-ter
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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