L'Imputato proponeva ricorso per contestare la sentenza penale di merito, lamentando la motivazione sulla propria responsabilità e il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Contestava inoltre la rateizzazione del pagamento concessa dai giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. I giudici supremi hanno rilevato che le doglianze sulla responsabilità e sulla conversione della pena miravano a una rilettura dei fatti già esaminati correttamente in appello. L'impugnazione della rateizzazione è risultata priva di concreto interesse difensivo, trattandosi di un beneficio concedibile d'ufficio. L'Imputato è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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