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Art. 133-ter Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 133-ter Codice Penale

Conversione della pena detentiva: sanzione ridotta
La Corte di Appello ha disposto la conversione della pena detentiva di quattro mesi di reclusione inflitta al Condannato in una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Il calcolo originario applicava il vecchio parametro minimo di 250 euro per ogni giorno di carcere. Il Condannato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale che ha abbassato la soglia minima giornaliera a 75 euro. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, dichiarando illegale il conteggio eseguito con il criterio previgente. La Suprema Corte ha pertanto annullato la decisione impugnata e ha rinviato il procedimento a una diversa sezione della Corte di Appello per ricalcolare l'importo della sanzione economica in base alle reali condizioni patrimoniali dell'interessato.
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Restituzione in termini: GIP non motiva, Cassazione annulla
Un Lavoratore aveva chiesto la restituzione in termini per completare i lavori di pubblica utilità, sostitutivi di una pena pecuniaria. Il GIP di Torino ha respinto la sua istanza. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa motivazione dell'ordinanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'ordinanza del GIP era priva di una motivazione adeguata. Il giudice non aveva esaminato le ragioni addotte dal Lavoratore riguardo l'impossibilità di trovare un ente per svolgere i lavori, specialmente a causa dell'emergenza Covid. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato gli atti al GIP per una nuova valutazione.
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Ricorso per cassazione inammissibile: stop al riesame
L'Imputato proponeva ricorso per contestare la sentenza penale di merito, lamentando la motivazione sulla propria responsabilità e il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Contestava inoltre la rateizzazione del pagamento concessa dai giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. I giudici supremi hanno rilevato che le doglianze sulla responsabilità e sulla conversione della pena miravano a una rilettura dei fatti già esaminati correttamente in appello. L'impugnazione della rateizzazione è risultata priva di concreto interesse difensivo, trattandosi di un beneficio concedibile d'ufficio. L'Imputato è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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