Un Lavoratore aveva chiesto la restituzione in termini per completare i lavori di pubblica utilità, sostitutivi di una pena pecuniaria. Il GIP di Torino ha respinto la sua istanza. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa motivazione dell'ordinanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'ordinanza del GIP era priva di una motivazione adeguata. Il giudice non aveva esaminato le ragioni addotte dal Lavoratore riguardo l'impossibilità di trovare un ente per svolgere i lavori, specialmente a causa dell'emergenza Covid. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato gli atti al GIP per una nuova valutazione.
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