Definizione
Fattori non specificamente previsti dalla legge che il giudice può considerare per diminuire la pena, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 9.182 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 89% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 5%
- Rigettato 6%
- Inammissibile 89%
- Altro 0%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 787%
- Penale Sez. 27%
- Penale Sez. 56%
Precedenti più richiamati
- Cass. 42688/2008in 444 provvedimenti
- Cass. 24128/2021in 373 provvedimenti
- Cass. 32872/2022in 362 provvedimenti
- Cass. 34364/2010in 337 provvedimenti
- Cass. 3609/2011in 323 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte d'appello confermava la condanna nei confronti di una persona imputata dei reati di invasione di terreni o edifici e di furto aggravato. La difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata declaratoria di prescrizione per l'invasione di edifici, beneficio invece già riconosciuto al coimputato. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso: i giudici di merito non avevano formalmente motivato sul concreto riconoscimento della recidiva contestata. In assenza di tale accertamento, la recidiva non può prolungare i tempi di estinzione. Di conseguenza, il termine massimo per la prescrizione del reato di invasione di edifici, pari a sette anni e sei mesi, era già interamente decorso prima della pronuncia di secondo grado. I giudici di legittimità hanno dunque annullato la condanna per tale capo senza rinvio, cancellando la relativa sanzione e confermando invece la responsabilità per il furto aggravato.
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Un imputato è stato condannato per essersi impossessato di un veicolo mediante rapina. L'uomo ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'eccessiva severità della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità. Ha inoltre lamentato il diniego delle attenuanti generiche nella rapina, sostenendo una violazione di legge e carenze di motivazione da parte dei giudici di secondo grado. La Suprema Corte ha respinto totalmente le censure sollevate dalla difesa. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che l'imputato non ha mai collaborato al processo, rimanendo assente e omettendo di fornire la propria versione sul fatto. Inoltre, la concreta gravità della condotta e l'assoluta assenza di elementi positivi giustificano il rigetto dei benefici. Il ricorrente deve ora pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro la condanna per falsa attestazione a un pubblico ufficiale. L'Imputato contestava la ricostruzione della propria responsabilità penale, proponendo una diversa interpretazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Inoltre, la difesa lamentava la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e il mancato prevalere delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso chiedeva una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità e conteneva argomenti generici sul calcolo della pena, contrastanti con i divieti di legge in presenza di recidiva. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato per un delitto a rilevante impatto economico ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. I giudici di secondo grado avevano già ridotto la pena base per il tempo trascorso senza ulteriori illeciti, ma avevano negato lo sconto aggiuntivo a causa dell'ingente danno economico provocato dal reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e privo di censure specifiche. I giudici hanno chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il magistrato può fondare la propria scelta su un unico elemento prevalente, come l'elevata gravità del danno arrecato. L'imputato ha subito la condanna definitiva e il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per falso ideologico in atto pubblico commesso inducendo in errore il pubblico ufficiale. L'uomo chiedeva di riesaminare le prove e di ottenere le attenuanti generiche, contestando in particolare il valore delle captazioni ambientali e telefoniche di terzi non riscontrate. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che le intercettazioni telefoniche tra terzi costituiscono prova diretta della colpevolezza e non necessitano di riscontri esterni aggiuntivi se interpretate dal giudice con logica e coerenza. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato la propria pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che i giudici non gli avevano concesso la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e avevano motivato in modo insufficiente il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena vincola le parti ed esclude successive contestazioni sui singoli passaggi di calcolo o sull'entità degli sconti sanzionatori, a meno che la pena finale non risulti palesemente illegale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato, condannato per danneggiamento, ha presentato ricorso per contestare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito hanno escluso la non punibilità evidenziando il contesto dell'azione e i numerosi precedenti penali dell'autore, indici di una propensione a delinquere in modo reiterato. La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sui requisiti di non punibilità e sulle attenuanti rientra nell'apprezzamento insindacabile del giudice di merito se assistita da motivazione logica. Di conseguenza, l'Imputato ha subito la conferma definitiva della pena, con l'obbligo di pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato proponeva impugnazione contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Con il primo motivo lamentava la mancata riqualificazione giuridica del fatto e deduceva vizi di motivazione. Con il secondo motivo contestava la valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che le censure riproducevano argomenti di puro fatto già respinti nei precedenti gradi e puntavano a una ricostruzione alternativa delle prove. Quanto alle attenuanti, la motivazione della sentenza d'appello risultava logica, congrua ed esente da vizi, avendo già bilanciato tali attenuanti in modo equivalente all'aggravante. La Corte ha condannato l'Imputato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imprenditore è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta sia in primo grado sia in appello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo di riqualificare il fatto nella fattispecie meno grave di bancarotta semplice, oltre a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. L'atto difensivo si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello, senza muovere critiche concrete alla motivazione della sentenza impugnata. La richiesta sulle attenuanti generiche è risultata palesemente infondata, dato che tali benefici erano già stati concessi fin dal primo grado. L'imprenditore ha subito la conferma definitiva della condanna penale, con l'obbligo di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per il delitto di ricettazione, dichiarando inammissibile la sua impugnazione. L'uomo contestava la qualificazione del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rilevato che la difesa ha riproposto le stesse identiche lamentele già respinte in secondo grado, senza confutare la motivazione della corte territoriale. I giudici hanno inoltre ribadito la legittimità del diniego delle attenuanti generiche a causa dei precedenti specifici del condannato e della gravità dell'illecito. Il ricorso per ricettazione è stato dunque respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Un imputato è stato condannato per il reato di ricettazione e per l'illecita detenzione di rifiuti, data la rilevanza dei beni e la tipologia del materiale trovato in suo possesso. L'uomo ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'elemento soggettivo del reato e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche oltre alla severità della pena. I Supremi Giudici hanno rigettato le censure dichiarando il ricorso inammissibile: la difesa ha riproposto argomenti già valutati in appello, sollecitando un nuovo esame dei fatti precluso in sede di legittimità. Inoltre, la Corte d'Appello ha correttamente motivato la gravità dei fatti legata al cospicuo valore dei beni ricettati e alla qualità pericolosa dei rifiuti. Il ricorrente perde la causa e deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione e seicento euro di multa nei confronti di un uomo accusato di furto con violenza sulle cose. Il soggetto aveva asportato ringhiere e corrimano tagliandoli e divellendoli da un balcone appartenente a un immobile in ristrutturazione e momentaneamente disabitato. La difesa sosteneva l'insussistenza dell'aggravante a causa dello stato di cantiere dell'edificio e contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno respinto i motivi chiarendo che l'aggravante scatta ogniqualvolta si impiega energia fisica per superare la resistenza dei beni fissati alla struttura. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte d'Appello condanna un uomo per tentato furto in abitazione a dieci mesi e venti giorni di reclusione oltre a una multa. L'imputato decide di presentare da solo l'impugnazione, senza l'assistenza di un legale abilitato, contestando la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti nella massima misura. Egli solleva anche una questione di costituzionalità sul divieto di difesa personale nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione respinge l'atto senza esaminare il merito. I giudici ribadiscono che il ricorso personale in cassazione non è consentito dalla legge dopo la riforma del 2017. L'ordinamento impone la firma esclusiva di un difensore iscritto all'albo speciale, scelta considerata del tutto legittima e costituzionale. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese di giudizio oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un automobilista viene condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno. Il Tribunale e la Corte di Appello negano sia la sospensione condizionale della pena sia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato presenta ricorso per cassazione contestando queste decisioni. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la legittimità del diniego della sospensione condizionale a causa dei pesanti precedenti penali a carico dell'uomo, tra cui furto, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la Suprema Corte convalida l'esclusione della particolare tenuità: il pericolo creato guidando di notte con un tasso alcolemico elevato e trasportando un passeggero rende la condotta grave. Il conducente deve pagare le spese del giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un automobilista ha subito una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza con aggravante specifica. Il conducente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa: sosteneva di non aver ricevuto il prescritto avviso preliminare sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'alcoltest. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove e l'entità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il verbale della polizia, firmato dall'interessato, certificava espressamente la regolare informativa e la rinuncia ad avvalersi di un legale. Poiché il ricorso riproduceva censure di merito già disattese in appello senza puntuali critiche giuridiche, la Corte ha confermato la condanna e ha inflitto al ricorrente il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo ha subito una condanna per furto a quattro mesi di reclusione e duecento euro di multa, nonostante la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. L'imputato ha impugnato la decisione sostenendo che i giudici avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il riconoscimento delle attenuanti risultava incompatibile con il rigetto del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna penale. I giudici supremi hanno chiarito che l'esclusione della pena richiede sia l'esiguità dell'offesa sia la non abitualità della condotta. Il casellario giudiziale dell'uomo registrava almeno sette condanne pregresse per reati simili, tra cui furti, rapine e ricettazioni. Questa serialità dimostra una condotta pienamente abituale e preclude ogni esenzione da responsabilità.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato furto con borsa schermata all'interno di un negozio. L'imputato ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, invocando la propria condizione lavorativa e la presenza di tre figli. I giudici hanno respinto le doglianze dichiarando il ricorso inammissibile. L'adozione di una borsa schermata e l'accurata scelta del negozio dimostrano una chiara premeditazione e una spiccata capacità a delinquere. La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito può legittimamente negare la non menzione del casellario anche qualora abbia accordato la sospensione condizionale della pena. I due istituti perseguono scopi autonomi e richiedono valutazioni differenti sul pericolo di reiterazione delittuosa.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di arresto e tremila euro di ammenda per un uomo colpevole del reato di guida senza patente. L'imputato contestava l'entità della pena inflitta dai giudici territoriali, lamentando un ingiustificato scostamento dal minimo previsto dalla legge. I Supremi Giudici hanno respinto l'impugnazione dichiarandola manifestamente infondata. La decisione di aumentare la sanzione base trova piena giustificazione sia nei precedenti penali registrati nel casellario dell'automobilista, sia nella spiccata pericolosità della condotta. Il conducente guidava infatti di notte, lungo una strada provinciale e trasportando tre passeggeri. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo di versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha subito una condanna a un anno e due mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti di lieve entità. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della sanzione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che l'uomo avesse ammesso i fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è consentito discutere per la prima volta in Cassazione la quantificazione della pena se il tema non faceva parte dei motivi di appello. Inoltre, il giudice nega legittimamente le circostanze attenuanti generiche in assenza di fattori positivi, dato che l'incensuratezza non basta più e una confessione ritrattata non giustifica alcuno sconto. L'imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, dichiarando il suo ricorso del tutto inammissibile. L'uomo contestava la competenza territoriale del primo giudice, l'identificazione basata sulle testimonianze e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o di pene sostitutive. I giudici supremi hanno chiarito che la competenza geografica non muta se l'accusa originaria era fondata, anche se poi sopraggiungono assoluzioni parziali. Inoltre, i rilievi sulle prove costituivano un tentativo vietato di rivalutare i fatti. Infine, la presenza di un precedente penale analogo giustifica pienamente il diniego delle sanzioni alternative al carcere. L'imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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