Definizione
La determinazione concreta della pena applicata dal giudice al colpevole di un reato.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 3.768 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 85% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 12%
- Rigettato 2%
- Inammissibile 85%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 788%
- Penale Sez. 26%
- Penale Sez. 56%
Precedenti più richiamati
- Cass. 27959/2013in 79 provvedimenti
- Cass. 21294/2013in 121 provvedimenti
- Cass. 28852/2013in 119 provvedimenti
- Cass. 36104/2017in 287 provvedimenti
- Cass. 5582/2013in 172 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Due imputati hanno subito una condanna per il reato di falsa dichiarazione legata al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di appello ha ridotto la pena a otto mesi di reclusione per la prima imputata, escludendo l'aggravante della recidiva, e ha confermato la condanna per il secondo imputato. Entrambi hanno presentato ricorso per contestare la motivazione relativa alla misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I giudici supremi hanno ribadito che la quantificazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Quando il calcolo parte dal minimo stabilito dalla legge, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami anche solo uno dei criteri legali. I ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Con la propria impugnazione, l'imputato ha contestato il trattamento punitivo inflitto dai giudici territoriali e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha esaminato gli atti e ha rilevato che le doglianze difensive risultavano del tutto generiche. Il ricorso, infatti, non ha sviluppato un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già affrontato e risolto le questioni con argomenti logici e completi. I giudici di legittimità hanno pertanto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. A causa della colpa nella proposizione del ricorso infondato, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato, dopo aver concordato la pena nel giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contestando vizi di motivazione relativi alla determinazione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata. I giudici hanno chiarito che chi accetta una pena concordata non può successivamente lamentarsi della motivazione con cui i magistrati hanno quantificato la sanzione, a meno che la pena stessa non sia illegale. L'accordo preventivo tra le parti e la finalità deflattiva del procedimento precludono contestazioni successive sulla misura della condanna liberamente pattuita. A seguito del rigetto per colpa, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un imputato ha proposto ricorso davanti ai giudici di legittimità per ridiscutere la misura della pena inflitta nel secondo grado di giudizio. Il ricorrente ha lamentato presunti errori nella quantificazione della pena, senza tuttavia confutare in maniera specifica le motivazioni della sentenza impugnata. I giudici territoriali avevano già applicato la pena base nel minimo edittale, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva e fissato un incremento modesto per la continuazione dei reati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per totale assenza di confronto critico con la decisione precedente. A fronte dell'inammissibilità per colpa, i magistrati hanno confermato il trattamento sanzionatorio e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della genericità delle censure e della mancata correlazione con l'appello originario. I motivi presentati si limitavano a riproporre le medesime lamentele già esaminate e motivate in modo coerente dai giudici di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente ha perso il giudizio ed è stato condannato al pagamento delle spese di lite e di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un ricorso privo dei requisiti minimi di legge.
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La Suprema Corte ha affrontato il caso di un imputato condannato in appello, il quale contestava la propria responsabilità penale, il trattamento sanzionatorio e l'applicazione della recidiva. L'imputato ha presentato ricorso riproponendo le medesime argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici territoriali. I Supremi Giudici hanno rilevato la totale assenza di critiche specifiche al ragionamento della sentenza impugnata. L'esito finale consiste nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un detenuto per il possesso di un cellulare in carcere. Il personale penitenziario ha sorpreso l'uomo con un microtelefono nascosto nella tasca mentre si trovava all'interno della struttura detentiva. L'imputato ha presentato ricorso lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto e contestando l'entità della pena. I giudici supremi hanno giudicato il ricorso del tutto generico e inammissibile. La Corte ha chiarito che l'introduzione di dispositivi di comunicazione negli istituti di pena rappresenta un fatto di particolare gravità e che la pena era già stata fissata nei minimi consentiti. Il condannato dovrà pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha chiuso il giudizio di secondo grado ricorrendo al concordato in appello, patteggiando l'entità della pena e rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando difetti di motivazione proprio sulla quantificazione della sanzione concordata. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile in modo immediato. La Corte ha ribadito che l'imputato non può contestare la misura della pena quando questa è frutto di un patto tra le parti. L'iniziativa priva di fondamento ha comportato la condanna dell'Imputato alle spese legali e a una sanzione di tremila euro.
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La vicenda riguarda un uomo condannato per il reato di evasione. I giudici di merito hanno quantificato una pena rigorosa a causa della notevole pericolosità sociale dell'imputato, comprovata da un grave precedente penale e dal prolungamento nel tempo dell'allontanamento non autorizzato. L'uomo ha impugnato la condanna davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'eccessiva severità della sanzione inflitta. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti dalla difesa erano del tutto generici e non contrastavano le argomentazioni logiche della sentenza di secondo grado. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato con la Procura una pena per spaccio di sostanze stupefacenti, ottenendo dal Tribunale una condanna a cinque anni di reclusione e quarantamila euro di multa. Successivamente ha promosso ricorso per Cassazione, lamentando una carenza di motivazione del giudice sulla scelta della misura della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. La legge limita espressamente le contestazioni possibili contro la sentenza concordata a soli quattro motivi tassativi, tra cui non rientra il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena. I giudici hanno quindi respinto l'impugnazione e condannato l'Imputato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di evasione. L'uomo contestava la ricostruzione dei fatti, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la severità della pena inflitta nei gradi precedenti. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove già esaminate in modo logico dalla Corte d'appello. Inoltre, l'allontanamento prolungato durante la notte esclude la lieve entità della condotta, mentre i precedenti penali confermano la correttezza della pena applicata. L'imputato perde la causa e deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un collaboratore esterno addetto alla cura del verde ha minacciato dipendenti e dirigenti di un complesso alberghiero per evitare il taglio dei propri incarichi e compensi. La vicenda giudiziaria ha visto cadere in prescrizione un primo episodio, mentre è rimasta ferma la colpevolezza per la tentata estorsione successiva. Nel rideterminare la pena, i giudici di merito hanno negato le attenuanti generiche e confermato la sanzione, considerando le continue intimidazioni e i precedenti comportamenti illeciti, seppur prescritti. L'uomo ha contestato la quantificazione della pena e la mancata concessione degli sconti sanzionatori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato: il giudice può motivare il rigetto delle attenuanti richiamando la gravità del dolo e può valutare anche fatti prescritti per pesare la personalità del colpevole.
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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato nei gradi precedenti per furto pluriaggravato. L'imputato contestava la quantificazione della pena inflitta dai giudici di merito. Il Collegio ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile per due ragioni fondamentali: i motivi erano vaghi e l'uomo ha introdotto per la prima volta questioni sulla misura della pena mai sollevate nel precedente giudizio di secondo grado. Poiché i punti della sentenza non impugnati in appello diventano definitivi, la Suprema Corte non può riesaminarli. Di conseguenza, la condanna per furto pluriaggravato resta irrevocabile e l'imputato deve pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha subito una condanna per furto in abitazione e spendita di banconote false. La Corte di Appello ha confermato la penale responsabilità dell'uomo, limitandosi a rimodulare il trattamento sanzionatorio. Il condannato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sull'accertamento dei fatti e sull'entità della pena inflitta. I giudici di legittimità hanno rigettato l'impugnazione. La Suprema Corte ha giudicato i primi motivi non deducibili poiché privi della specifica indicazione dei punti non valutati dai giudici precedenti. Il motivo sulla pena è risultato manifestamente infondato, poiché i giudici territoriali hanno motivato adeguatamente la decisione in proporzione agli aumenti applicati. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'uomo al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte d'appello condanna l'imputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa contesta esclusivamente il trattamento sanzionatorio senza mettere in discussione la colpevolezza. Successivamente, l'imputato propone impugnazione davanti ai giudici di legittimità per contestare per la prima volta la sussistenza della responsabilità penale. La Suprema Corte dichiara il ricorso per cassazione inammissibile perché non consente di sollevare questioni di merito mai trattate in appello. L'omessa contestazione preventiva della responsabilità rende l'accertamento definitivo e non più modificabile. Il ricorrente perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Un uomo ha dato fuoco a un veicolo di notte in una zona residenziale affollata. I giudici di merito lo hanno condannato a nove mesi di reclusione per danneggiamento seguito da incendio. Il condannato ha presentato ricorso per contestare la pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha sostenuto che il reo lavorava regolarmente e aveva compreso la gravità della propria condotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per negare le attenuanti generiche il giudice non deve esaminare ogni singolo elemento favorevole dedotto, ma può fondare la scelta sulla pericolosità del fatto e sui precedenti penali del colpevole. Inoltre, quando la sanzione si colloca vicina al minimo edittale, non occorrono motivazioni dettagliate. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo ha subito la condanna a sei mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto ha opposto una notevole forza fisica contro gli agenti di polizia che cercavano di farlo salire a bordo dell'auto di pattuglia. L'imputato ha impugnato la sentenza lamentando l'eccessiva severità della pena inflitta dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha giudicato le sue censure del tutto generiche e prive di confronto con le motivazioni dei magistrati d'appello. I giudici hanno confermato la proporzionalità della sanzione rispetto alla violenza esercitata contro le forze dell'ordine. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato in appello per il reato di evasione e per la misura della pena inflitta. L'imputato ha presentato ricorso lamentando l'ingiustizia della decisione e contestando il calcolo della condanna. I giudici di legittimità hanno rigettato l'atto senza entrare nel merito delle accuse. I motivi di impugnazione contenevano solo frasi generiche e formule astratte, senza contestare punto per punto la logica della Corte d'appello né indicare prove concrete. I magistrati hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Le doglianze riguardavano l'accertamento della responsabilità, la corretta qualificazione del reato e la severità delle pene inflitte. I ricorrenti non hanno tuttavia spiegato le ragioni specifiche delle loro contestazioni, limitandosi a enunciazioni prive di argomenti concreti. La Suprema Corte ha rilevato la totale genericità dei motivi e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno confermato integralmente la condanna precedente. Gli imputati dovranno pagare le spese dell'intero procedimento penale e versare tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende per aver promosso una procedura palesemente priva di fondamento.
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L'Imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha proposto ricorso contestando la pena inflitta. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della corte d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che le censure proposte riproducevano argomentazioni già valutate nei gradi precedenti ed erano totalmente prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. L'imputato perde la causa: la condanna penale resta ferma ed egli deve pagare le spese legali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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