Un uomo, condannato per un reato lieve di spaccio, presenta ricorso alla Corte di Cassazione. Chiede una riduzione della pena lamentando che i giudici non abbiano considerato le sue difficili condizioni economiche. La Corte, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile. La ragione è che questa specifica lamentela costituisce uno dei cosiddetti 'motivi nuovi in cassazione', ovvero un argomento mai sollevato nel precedente grado di appello. Questo errore procedurale ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche un'ulteriore sanzione economica per il ricorrente.
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