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Mancata notifica del ricorso e decreto di fissazione di udienza

Rito del lavoro, mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, assegnazione di un nuovo termine.

Pubblicato il 26 December 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa, a seguito dell’udienza del 22/12/2020 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020;

SENTENZA n. 494/2020 pubblicata il 22/12/2020

Con motivazione contestuale

nella causa civile di I Grado promossa da:
XXX, rappresentato e difeso dall’Avv.,

RICORRENTE

Contro

la Società “YYY s.r.l.s.” (partita IVA:), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’Avv., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce in atti (comunicazioni ex lege);

RESISTENTE

E contro

ZZZ – Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc., Via

RESISTENTE – omessa notificarinuncia ricorrente

CONCLUSIONI

Parte ricorrente: 1. Condannare la società convenuta al pagamento di una somma pari ad € 12.465,90 (di cui € 2.688,09 per TFR) in ragione delle mensilità non pagate, delle festività in domenica, di ferie e ROL non godute, della tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR, oltre interessi e rivalutazione come da legge.

2. Condannare la società convenuta al pagamento dell’orario straordinario ammontante ad € 22.145,12 come da conteggio sindacale allegato o comunque della diversa somma che risulterà dalla disponenda consulenza tecnica.

3. Dichiarare tenuta la società YYY s.r.l.s. e la ZZZ Soc. Coop. a r.l. al pagamento in via solidale delle somme dovute al ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1676.

4. Condannare le società convenute al pagamento della somma di cui sopra oltre interessi e rivalutazione dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo. 5. Condannare la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva.

6. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

Parte resistente: si insiste affinché l’On.le Tribunale adito voglia rigettare i ricorso proposto dal Sig. XXX, perché infondato in fatto ed in diritto; in mero subordine, disporre la riduzione e/o la totale compensazione dell’importo ingiunto, in ragione delle dovute e convenute perequazioni fra dare e avere, come specificate in premessa (id est: al punto B), alla luce sempre delle circostanze e rilievi contenuti nel presente atto, una alle prove documentali fornite ed a quelle orali espletande; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 7.8.2017 il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della Società “YYY s.r.l.s., quale datrice di lavoro e della società ZZZ Soc. Coop. a r.l. quale committente, al fine di ottenere la somma di € 12.465,90 a titolo di mensilità non pagate, festività in domenica, ferie e ROL non godute, tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR ed € 22.145,12 a titolo di straordinario. A sostegno della domanda deduceva:

– di essere stato assunto in data 14/11/2014 dalla società YYY s.r.l.s., impresa operante nel settore dei trasporti, con la qualifica di autista e con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende per il trasporto merce;

– che era incaricato del trasporto di prodotti alimentari dal magazzino sito in alle diverse località ubicate in Provincia di;

– che lo stesso iniziava l’attività lavorativa alle ore 23:00 per far ritorno in sede alle ore 08:00 del giorno successivo. Tale orario si ripeteva per sei giorni nella fascia settimanale;

– che nel periodo estivo (giugno-settembre) la giornata lavorativa si protraeva fino alle ore 15:00, orario in cui faceva rientro nella sede operativa di;

– di non aver ricevuto le retribuzioni maturate dal mese di maggio 2016 sino all’agosto successivo allorquando cessava il rapporto di lavoro.

1.2. La società “YYY s.r.l.s.” si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare eccepiva in compensazione un controcredito vantato a titolo di risarcimento del danno procurato da un incidente stradale verificatosi nel Novembre 2015 per colpa del ricorrente che, alla guida del camion di proprietà attrice, urtava un albero posto ai margini della strada di percorrenza, ed a titolo di indennità di mancato preavviso. In ordine al lavoro straordinario eccepiva che il ricorrente svolgeva lavoro discontinuo e che l’onere della prova incombeva sul lavoratore.

1.3. La società ZZZ non si costituiva, invece, in giudizio in quanto il ricorrente non provvedeva a notificare il ricorso, tanto è vero che all’udienza del 26.2.2019 rinunciava alla relativa domanda.

1.4. Così radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 9.8.2018 il Giudice, dott.ssa , ha emesso ordinanza ex articolo 423 c.p.c. per la somma di € 12.029,87 (€ 12.465,90 – € 436,03). La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata alla presente udienza per discussione con termine per note.

In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l’udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.

2. Va in primo luogo sottolineato che la domanda inizialmente proposta dal ricorrente nei confronti della società ZZZ – Società Cooperativa a r.l. è stata oggetto di rinuncia da parte del lavoratore, oltre che inefficace in quanto mai notificata alla stessa, sicchè preso atto della rinuncia suddetta, il presente giudizio prosegue nei confronti della sola YYY srl.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l’atto introduttivo, puo’ essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all’udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d’ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c., che non necessita dell’accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest’ultima non si sia costituita in giudizio.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all’art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro – e non estensibile neppure in via analogica – a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall’art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell’indirizzo giurisprudenziale che – sull’assunto del perfezionamento dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem – ha statuito che il giudice d’appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all’appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza.

Nel caso di specie non può operare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l’applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non avendo il ricorrente chiesto il rinnovo della notifica del ricorso contro ZZZ, ma anzi avendo espressamente rinunciato alla relativa domanda.

Ne consegue che la domanda nei confronti della società ZZZ a r.l. va dichiarata improcedibile.

Passando al merito della domanda la stessa va accolta nei termini seguenti.

Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della Società “YYY s.r.l.s al fine di ottenere la somma di € 12.465,90 a titolo di mensilità non pagate, festività in domenica, ferie e ROL non godute, indennità di mancato preavviso, tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR ed € 22.145,12 a titolo di straordinario.

E’ noto che, ai sensi dell’art.2697 c.c., chiunque chieda l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l’onere di provare l’inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l’inadempimento ovvero l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l’esistenza dell’obbligazione, gravando invece sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell’estinzione dell’obbligazione.

Nel caso di specie non risulta in contestazione che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società “YYY s.r.l.s.” dal 14.11.2014 ad agosto 2016 con la qualifica di autista e con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende per il trasporto merce.

Peraltro l’inquadramento del ricorrente e la data di assunzione risultano dalle buste paga allegate.

Come già dedotto nell’ordinanza ex articolo 423 c.p.c. la società resistente non ha contestato la sussistenza del credito del lavoratore a titolo di differenze retributive per le mensilità non pagate, festività in domenica, ferie e ROL non godute, tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR, se non eccependo in compensazione (impropria) un controcredito a titolo di indennità di mancato preavviso ed a titolo di risarcimento del danno.

Tale controcredito è stato rivendicato dalla società a titolo di risarcimento del danno procurato da un incidente stradale verificatosi nel Novembre 2015 per asserita colpa del ricorrente che, alla guida del camion di proprietà attrice, urtava un albero posto ai margini della strada di percorrenza.

Nella memoria difensiva, però, la società resistente non ha offerto alcun elemento utile per comprendere la dinamica del sinistro stradale né si preoccupava di indicare le coordinate spazio temporali dell’accadimento, né dava minimamente conto dell’ammontare del danno subito dal veicolo nell’occorso. I capitoli di prova, sul punto, articolati non sono stati ammessi in quanto estremamente generici ed indeterminati.

A fronte di tale evidente carenza deduttiva, prima ancora che probatoria, deve ritenersi del tutto infondata l’eccezione di compensazione impropria sollevata dalla parte resistente, sicchè, ne consegue, che il credito rivendicato dal ricorrente a titolo di differenze retributive per € 12.029,87 deve ritenersi fondato.

Per quanto attiene l’indennità di mancato preavviso, deve ritenersi che sussistano le condizioni per il suo riconoscimento a favore del lavoratore, a fronte della perdurante violazione dell’obbligazione retributiva in capo alla società, a nulla rilevando l’eccepito risarcimento del danno allegato dalla parte resistente, per le ragioni sopra esposte.

Spetta, dunque, anche l’indennità da mancato preavviso per l’importo di € 436,03.

In definitiva sintesi va riconosciuto al ricorrente la somma di € 12.465,90 a titolo di mensilità non pagate, festività in domenica, ferie e ROL non godute, indennità di mancato preavviso, tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR.

Per quanto attiene il lavoro straordinario, è noto che in tale materia, l’onere probatorio, gravante sul lavoratore che chiede il relativo compenso, come è noto, è esteso alla dimostrazione del prolungamento della prestazione oltre i limiti dell’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice (vedi Cass. Sez. Lav. 12 marzo 2009 n. 6023; Cass. Sez. Lav. 3 febbraio 2005, n. 2144). Ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse.

Tanto premesso, il primo punto di contrasto tra le parti è dato dall’inquadramento della prestazione lavorativa del ricorrente nell’ambito del lavoro discontinuo o del lavoro continuo, in quanto, alla risoluzione di tale questione, è collegata la prova del lavoro straordinario.

L’art. 11 bis del CCNL Trasporti e Logistica (applicabile pacificamente nel caso di specie, in quanto non contestato) fissa, in deroga a quanto previsto nell’art. 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro in 47 ore settimanali “per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super, il cui tempo effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 6 della sezione prima della Parte speciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali

2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l’attività nelle condizioni suddette – e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali”.

L’articolo 11, infatti, prevede:

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l’orario di lavoro settimanale e’ stabilito in 39 ore.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:

– il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;

– i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio.

2. Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all’articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.

3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell’autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta”.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente è stato inquadrato al 3° livello del CCNL, sicchè, la disposizione contrattuale di riferimento per la verifica del lavoro straordinario è l’articolo 11 del CCNL il quale prevede un orario di lavoro ordinario settimanale di 39 ore, con una media settimanale massima di 48 ore.

Passando all’esame della prova orale deve ritenersi che il ricorrente ha dimostrato che il servizio, disimpegnato per conto della committente ZZZ s.r.l., prevedeva un impegno lavorativo che aveva inizio alle ore 23 con partenza da per proseguire sino alle ore 08,00 salvo nei mesi estivi (Giugno-Settembre) in cui l’attività iniziava spesso più tardi, anche alle 3.00, per finire in orario posticipato, anche se in totale corrispondenti all’ammontare delle ore del periodo invernale.

E’ stato anche dimostrato che l’attività di trasporto si protraeva dal lunedì al sabato abbracciando 6 gg. nella fascia settimanale (con esclusione, pertanto, del servizio che iniziava il sabato per concludersi la domenica) e ricomprendeva, oltre al tempo riservato alla guida del mezzo, le operazioni di carico e di scarico nonché quelle di manutenzione ordinaria del veicolo.

Sicchè, considerando che l’orario ordinario di lavoro viene indicato dall’art. 11 del C.C.N.L. in 39 ore, il ricorrente ha fornito prestazioni straordinarie per 15 ore nell’arco settimanale e per l’intero periodo.

Sul punto appare di immediata rilevanza quanto dichiarato dallo stesso legale rappresentante della società resistente in sede di interrogatorio formale:

“***, legale rappresentante della YYY s.r.l.s., il quale, interrogato sui capitoli di ricorso, risponde: Capo 1: “E’ vero, non ricordo le date precise.”

Capo 2: “Sì, è vero, iniziava il servizio di trasporto alle ore 23:00 e rientrava alle 8:00, ma non sempre, qualche volta rientrava intorno alle 6:00/6:30. Preciso però che all’inizio parcheggiava il camion vicino al ZZZ di, quindi arrivava anche prima delle 6:00.”

Capo 3 “Vero che il ricorrente iniziava l’attività lavorativa dal magazzino di e si recava nelle diverse piattaforme distributive della merce dislocate nella provincia di , ecc.”.: “Sì, è vero.”

Capo 4: 4) “Vero che l’orario indicato (23:00-08:00) veniva ripetuto per sei giorni nella fascia settimanale”. “Sì, è vero.”

Capo 5: 5) “Vero che il servizio non veniva effettuato nelle giornate di sabato e di domenica ed esattamente nel tratto 23:00 di sabato – 08:00 di domenica”. “La domenica c’era comunque lo stesso orario, nel senso che rientrava il sabato mattina e ripartiva la domenica alle ore 23:00.”

Capo 6 6) “Vero che, limitatamente al periodo di giugno, luglio ed agosto, il servizio iniziava alle ore 23:00 e cessava alle ore 15:00 del giorno successivo”.: “Non è vero. Qualche volta è capitato ma non tutti i giorni. Poteva succedere una volta o due in una settimana e poi per la settimana dopo non succedeva proprio. Capitava che a volte, per i ritardi della frutta che doveva arrivare, non si partiva alle 23:00 ma anche alle 3 di notte. Noi comunque eravamo lì presenti, ma non potevamo partire nell’orario prestabilito delle 23:00, per questo poi si faceva tardi nel rientro.” Capo 7: “Sì, è vero.”Capo 8: “Sì, è vero.”

Il teste *** ha dichiarato:

Capo 1-2: “Preciso che io ho lavorato per la YYY per circa due anni, mi sembra di aver iniziato nel 2015, il 4 maggio. Ho smesso di lavorare per la Luna dopo aver rassegnato le dimissioni per problemi aziendali. Ho lavorato insieme al ricorrente, guidavamo due camion diversi ma caricavamo nello stesso posto la merce alla sera. Partivamo di solito alle 22:00/22:30 circa dal piazzale, in genere partivamo nello stesso orario più o meno. Partivamo con il camion vuoto, il piazzale si trova a. Con il camion vuoto andavamo a e lì caricavamo la frutta, perché lì c’è il centro smistamento della frutta che deve essere portata ai supermercati. Ci occupavamo noi del carico della frutta sul camion e, dopo aver caricato, partivamo per le consegne. Ognuno ha il suo giro, io ad esempio facevo il giro ad Ancona e rientravo di solito alle 10:00/11:00, ma delle volte rientravo anche alle ore 13:00 perché ad ricaricavo il camion e continuavo con le consegne al ritorno. Il ricorrente, invece, faceva forse il giro di e. A volte anche lui andava ad a ricaricare la merce. Delle volte sono stato io stesso a chiamarlo per venire ad, perché ad Ancona mi dicevano che avevano bisogno di un camion in più, per cui, essendo il ricorrente il più vicino, lo chiamavo. Questa non era una cosa fissa, poteva capitare anche più volte a settimana ma non sempre, delle volte non capitava per un’intera settimana. Più o meno tutti rientravamo allo stesso orario, la mattina alle 10 circa, ma questo valeva per le volte in cui facevamo presto, quando avevamo più giri da fare perché ricaricavamo ad o semplicemente perché alla sera caricavamo più consegne, rientravamo a ora di pranzo.”

Capo 4: “Partivamo la domenica sera e finivamo il sabato mattina, però io lavoravo un sabato sì e un sabato no, questo valeva per me.”

Capo 6: “Il periodo estivo, essendo periodo di fragole e cocomeri, si partiva spesso più tardi, che alle 3:00 o alle 4:00 di mattina. Per cui poi, di conseguenza, si rientrava più tardi. In quei giorni noi arrivavamo comunque all’orario prestabilito sul piazzale, al massimo se sapevano che i camion facevano tardi ci avvisavano qualche volta e potevamo arrivare a mezzanotte, ma non di più. Quando partivamo alle 3:00 o alle 4:00 rientravamo anche più tardi, non so di preciso a che ora. A me è capitato una volta di non rientrare per niente, perché ho dormito dal cliente, avendo finito le ore di guida del camion.”

Il teste *** ha dichiarato:

“Capi 1,2,3,6: “Ho conosciuto il ricorrente perché la mattina, quando lui faceva la notte con la frutta, ci incontravamo perché ricaricavamo la merce nello stesso posto, a, in provincia di, nel centro di distribuzione ZZZ. Anche io ogni tanto andavo a scaricare la frutta, per il resto mi occupavo dei generi secchi come birra, Coca Cola ecc. Il centro di smistamento di, comunque, è lo stesso, nel senso che è unico, sia per il secco che per la frutta. è l’unico centro di smistamento ZZZ nella zona di. Io incontravo il ricorrente esclusivamente in questa circostanza, lo vedevo alle 6:00 della mattina, lui arrivava dai suoi giri notturni che faceva per scaricare la frutta nei vari negozi, faceva quindici o venti consegne a notte. Questo me lo riferiva lui. Alle 6:00 veniva a per ricaricare il camion, poi ognuno andava per la sua strada a proseguire con la distribuzione. Incontravo il ricorrente spesso, anche cinque volte alla settimana, dal lunedì al venerdì. Capitava anche qualche volta che non lo vedevo, ma questa eventualità era rara.”

Il teste *** ha riferito:

“CAP. 1: è vero anche se non ricordo con precisione il periodo, posso però dire che fino al mio pensionamento, nel 2016, il sig. *** lavorava per la YYY s.r.l.

CAP. 2: è vero nei seguenti termini. Lo vedevo tutte le volte che mi recavo in piattaforma della ZZZ a S. A. la sera alle 23:00 e spesse volte lo vedevo anche la mattina successiva, alle ore 6:00/7:00 caricare presso la piattaforma ZZZ di.

CAP. 3: la circostanza è vera nella misura in cui ho già risposto. CAP. 4: che io sappia si.

CAP. 5: è vero. CAP. 6: alcune volte l’ho visto in quegli orari, ma non posso dire se l’orario era sempre quello.”

Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, ritenersi dimostrato che per l’intero periodo lavorativo il ricorrente ha lavorato per 9 ore al giorno, per sei giorni alla settimana e, dunque, per 54 ore settimanali, svolgendo 15 ore di lavoro straordinario alla settimana, sia nei mesi invernali, sia nei mesi estivi, in cui la prestazione lavorativa iniziava più tardi e si prolunga, dunque, in un orario diverso, circostanza che, però, non risulta avvenuta costantemente.

Per quantificare la somma dovuta a titolo di lavoro straordinario è possibile fare riferimento al conteggio in atti, sostituendo, però, le somme liquidate nelle mensilità estive a titolo di straordinario, con quelle conteggiate nelle restanti mensilità (€ 725,18 nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2015, € 742,29 nei mesi di giugno e luglio 2016). Per un importo complessivo finale di € 15.556,89.

In definitiva sintesi, la società resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 12.465,90 (di cui € 2.688,09 per TFR) in ragione delle mensilità non pagate, indennità preavviso, delle festività in domenica, di ferie e ROL non godute, della tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR, ed € 15.556,89 a titolo di straordinario, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..

3. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55, come da dispositivoP.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1640/2017 contrariis reiectis, così provvede:

• Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti della società ZZZ società cooperativa a r.l. stante l’omessa notifica del ricorso;

• in accoglimento della domanda, condanna la società YYY s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di € 28.022,79, di cui € 12.465,90 (€ 2.688,09 per TFR) in ragione delle mensilità non pagate, indennità preavviso, delle festività in domenica, di ferie e ROL non godute, della tredicesima e della quattordicesima mensilità e del TFR, ed € 15.556,89 a titolo di straordinario, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;

• condanna le parti resistenti in solido tra loro a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi in € 5.131,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari.

Teramo, 22 dicembre 2020

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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