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Codice Civile
Codice Penale

Eccezione riconvenzionale, domanda riconvenzionale

L’elemento che distingue l’eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale è il fine che il convenuto si propone.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott., nella causa civile n. /2019
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da XXX SRL (avv.ti)

– ricorrente –

contro

YYY (avv.ti)

– convenuto–

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., all’udienza del giorno 10.7.2020, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA n. 154/2020 pubblicata il 10/07/2020

XXX S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. /18 con il quale il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla società di pagare a YYY la somma di €12.543,56 a titolo di TFR e di retribuzione del mese di settembre del 2018.

Nel merito ha sostenuto che i residui crediti lavorativi del YYY “sono…assorbiti da danni che lo stesso sarà chiamato a rifondere alla XXX, causati dalla sua condotta….”. Più in particolare ha esposto che la compagine sociale di essa opponente è stata, a lungo, riferibile a due distinte famiglie: quella di *** e *** e quella di *** e di suo marito YYY; che si sono verificati fatti che hanno indotto ***, in data 18.6.2015, a dimettersi dalla carica di A.D. e a cedere le quote sociali possedute in favore di ***; che, contestualmente, *** ha stipulato un patto di non concorrenza di durata triennale; che, all’esito di tale vicenda, l’opposto è passato “…dal ricoprire la carica di membro del cda di XXX ad essere impiegato quale dipendente della stessa…”; che, scaduto il termine finale del patto di non concorrenza, il YYY, insieme a ***, hanno costituito la *** S.r.l. esercente attività identica a quella svolta da XXX; che il 29.6.2018 l’opposto si è dimesso da XXX; che il YYY si occupava della gestione del ciclo produttivo di parte dei prodotti di essa opponente predisponendo i preventivi ai clienti, gestendo l’acquisto delle materie prime, gli ordini di produzione interna e produzione esterna sino alla rendicontazione dei costi di produzione delle commesse; che, in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, ha indirizzato alla propria email personale files grafici di proprietà di XXX, richieste di preventivo formulate da terzi e “listini dei prezzi di acquisto praticati dall’azienda che produce, per conto di XXX, prodotti cartotecnici da quest’ultima ideati e creati”; che ha rivelato a la Ditta ***, costituente un distributore/rivenditore dei prodotti realizzati da XXX e con il quale era stato sottoscritto un accordo di non concorrenza dati riservati di essa opponente tra cui, in particolare, “…i prezzi delle forniture che XXX praticava in favore di ***…”; che ha nascosto alla proprietà i reali costi di produzione in relazione a talune forniture, sia in sede di deliberazione finale dell’ordine, sia, successivamente, in fase di rendicontazione dei costi; che ha contattato direttamente alcuni fornitori di XXX per conto della costituenda società prima ancora della cessazione del rapporto di lavoro.

Si è costituito il YYY, nel giudizio di opposizione sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’eccezione riconvenzionale ed osservando, in particolare, che egli: a) non si è mai appropriato di dati aziendali per utilizzarli nella futura realtà concorrenziale; b) mai ha rivelato a clienti “vari dati riservati riguardanti clienti primari”; c) mai ha deliberatamente nascosto i reali costi di produzione e D) mai ha offerto a clienti di XXX servizi anche in favore della costituenda società

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da XXX S.r.l. si fonda, sotto il profilo della dedotta illegittimità dell’ingiunzione, sull’argomento che, dopo l’emissione del prospetto paga posto a fondamento del ricorso monitorio, l’opponente avrebbe emesso un secondo prospetto paga nel quale avrebbe indicato, in misura pari a 0, il credito del lavoratore avendo opposto in compensazione il credito risarcitorio che costituisce l’oggetto dell’eccezione riconvenzionale sollevata nel presente giudizio. In tale senso ha dedotto che non vi sarebbe prova scritta del credito azionato. Nel merito, pur non contestando la determinazione del credito retributivo maturato dal lavoratore ed oggetto dell’ingiunzione, ha eccepito l’estinzione di tale credito per effetto della compensazione con il proprio credito a titolo di risarcimento per inadempimento, da parte del lavoratore, degli obblighi di cui all’art. 2105 c.c.

2. Ciò premesso, il credito azionato in via monitoria dal lavoratore si riferisce alla mensilità di settembre del 2018 e non risulta contestato quanto al suo ammontare essendo stato solo dedotto che esso dovrebbe ritenersi estinto per effetto di compensazione con un credito del datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno per violazione, da parte dell’opposto, degli obblighi di cui all’art. 2105 c.c..

Tuttavia, tale credito risarcitorio non risulta indicato tra le trattenute nel prospetto paga consegnato al lavoratore in un primo momento (unico prospetto, peraltro, esistente alla data del deposito del ricorso per ingiunzione) ed utilizzato dal giudice del procedimento monitorio, quale prova del credito, al fine di somministrare l’ingiunzione opposta.

Sotto tale profilo, la presente fattispecie non risulta assimilabile a quella affrontata da Cass. n. 2239 del 2017 (pronuncia, questa, secondo la quale un’ingiunzione emessa sulla base di un prospetto paga nel quale fosse indicata una trattenuta a titolo risarcitorio tale da assorbire il credito retributivo, sarebbe illegittimamente emessa) in quanto, nel caso di specie, l’ingiunzione è stata emessa sulla base di un prospetto paga effettivamente emesso dal datore di lavoro e nel quale non figurava alcuna trattenuta a titolo di risarcimento del danno.

D’altronde, pur volendo seguire il ragionamento della Suprema Corte, con ordinanza del 18.2.2020, nel respingere l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, questo giudice ha rilevato che la vicenda giuridica sottoposta al vaglio giudiziale è “piuttosto da ricondurre a quella di cui all’art. 2732 c.c. essendo, però, onere del datore di lavoro provare l’esistenza dei presupposti legittimanti la revoca della confessione (o la limitazione dei suoi effetti) e non essendo, nel caso di specie, tale prova di pronta soluzione [e che] anche in base ai principi desumibili dalla pronuncia della S.C. sopra citata, laddove l’efficacia della confessione sia infirmata da altri fatti o circostanze parimenti dichiarati e laddove tali fatti e circostanze siano contestati (come nel caso di specie) sia rimesso al giudice, secondo le circostanze, apprezzare l’efficacia probatoria delle dichiarazioni”. Si è, pertanto, conclusivamente rilevato che “laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro intenda paralizzare un credito certo e liquido, come quello avente ad oggetto la retribuzione e il TFR, con un presunto contro credito a titolo di risarcimento del danno, incerto nell’an e nel quantum, la dichiarazione confessoria del credito retributivo possa valere come prova scritta dello stesso ai sensi degli artt. 633 e ss c.p.c. dovendo, invece, la pretesa datoriale essere verificata sul piano istruttorio”.

3. Sempre in via preliminare rispetto all’indagine sul merito della controversia, è infondata l’eccezione della parte opposta secondo cui la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di natura risarcitoria osterebbe all’esame dell’eccezione di compensazione sollevata con la memoria difensiva.

Con orientamento costante, infatti, la S.C. ha avuto modo di rilevare che “l’elemento che distingue l’eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale nel rito del lavoro è soggetta alle prescrizioni contenute negli art. 416 e 418 c.p.c., nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9965/01).

Nel caso di specie, la responsabilità contrattuale dell’opposto è stata posta a fondamento di un’eccezione unicamente diretta a paralizzare la pretesa creditoria del medesimo sicchè non risultava necessaria la formale proposizione di una domanda risarcitoria né il rispetto dei relativi incombenti processuali di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c.

4. Passando al merito di tale eccezione, nel quadro dei rapporti contrattuali tra le parti, non sono controverse tra le parti e risultano, peraltro, in via documentale le seguenti circostanze: che, con atto del 18.6.2015, alcuni ex soci della XXX (e, tra gli altri, il sig. YYY, in quanto membro, al tempo, del Consiglio di Amministrazione,) si sono obbligati a non svolgere, per la durata di 3 anni a far data dal 18.6.2015, atti in concorrenza con quelli di XXX; che, scaduto il triennio, in data 9.10.2018, il sig. YYY, unitamente alla moglie *** (tra gli ex soci che avevano firmato il patto di cui sopra), ha costituito una nuova società denominata *** Srl; che nel frattempo, in data 29.6.2018, il YYY ha rassegnato le proprie dimissioni da dipendente di XXX.

E’, inoltre, sostanzialmente pacifico che il ricorrente si occupasse delle seguenti mansioni: “gestione del ciclo produttivo del prodotto busta in carta e stampa a caldo; predisposizione dei preventivi in favore di alcuni clienti, mentre altri erano “trattati” direttamente dai vertici aziendali; gestione e acquisto di alcune materie prime; con riferimento ad alcune commesse gestione parziale degli ordini di produzione interna e esterna e rendicontazione dei costi di produzione; altre commesse, invece, erano gestite da altri colleghi”.

Si procede, a questo punto, con l’esame delle circostanze di fatto che integrerebbero, secondo la parte opponente, la responsabilità contrattuale del YYY ed il suo conseguente obbligo risarcitorio sino a concorrenza dei crediti retributivi azionati con il procedimento monitorio.

5. In primo luogo, l’opponente ha depositato una serie di messaggi di posta elettronica che il YYY ha indirizzato, dal proprio indirizzo di posta aziendale, al suo indirizzo di posta privata. Secondo la parte ricorrente in opposizione, si sarebbe trattato del tentativo, da parte del ricorrente, di carpire illegittimamente segreti aziendali nella fase di cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la parte opposta, invece, tali email avevano ad oggetto attività lavorativa che il YYY intendeva svolgere o completare al suo domicilio e/o recavano dati non riservati e privi di alcun valore intrinseco.

Con una prima email del 27.9.2018, ad avviso di parte opponente, il YYY si sarebbe “appropriato di files grafici di proprietà di XXX” necessari per stampare i prodotti realizzati da XXX in favore del cliente ***. A tale riguardo, la parte opposta ha replicato che il messaggio di posta in questione aveva ad oggetto “una richiesta di preventivo girata al YYY (e ad altri) dalla Responsabile della Comunicazione di XXX” e che il YYY si era limitato a girare la suddetta mail anche al proprio indirizzo di posta elettronica per poterci lavorare da casa, fuori dell’orario di lavoro.

Dall’esame dell’email in questione, risulta evidente che i files grafici si riferivano, anche per gli elementi grafici, esattamente ad una specifica commessa ricevuta da XXX dal cliente *** S.n.c., sicchè appare credibile la replica della parte opposta e del tutto infondato l’addebito della parte opponente in quanto, da una parte, gli elementi grafici possedevano un ipotetico valore solo nell’ambito della specifica commessa del cliente ed in quanto, sotto altro angolo prospettico, l’invio dell’email presso l’indirizzo privato risulta successiva ad uno scambio di email tra cliente ed azienda volto all’effettuazione di un lavoro e, quindi, verosimilmente preordinato all’esecuzione di tale lavoro. Con una seconda email del 28.9.2018 il YYY si sarebbe appropriato della richiesta di preventivo svolta dal cliente *** a XXX, inviando sulla propria mail anche il file grafico del prodotto da realizzare. Anche in questo caso, la parte opposta ha replicato nel senso di avere indirizzato l’email in questione all’indirizzo privato di posta al fine di lavorare alla richiesta di preventivo pervenutagli da un cliente di XXX. Ed anche in questo caso la replica appare del tutto credibile ed infondato l’addebito considerando che, dalla lettura del contenuto delle emails, risulta evidente che la commessa sarebbe stata affidata a XXX e che lo stesso file grafico risultava specifico e possedeva un ipotetico valore solo nell’ambito di tale commessa. La prima email della serie perviene al YYY da parte del cliente francese che, nel rammaricarsi per la cessazione del rapporto dell’opposto con XXX, chiede al YYY un preventivo per un’eventuale commessa da affidare a XXX.

Con una terza email del 26.9.2018 il YYY si sarebbe appropriato della richiesta di preventivo svolta dal cliente *** S.r.l., inviandola sulla propria mail personale. L’addebito è incomprensibile in quanto dall’esame del contenuto del messaggio di posta elettronica, è evidente che il YYY ha lavorato, nell’interesse di XXX, ad una richiesta di preventivo pervenutagli da un cliente dell’opposta comunicando, peraltro, anche il preventivo richiesto al cliente.

Con una quarta email del 14.9.2018, il YYY si sarebbe appropriato della richiesta di preventivo del cliente *** “trasferendola sulla propria mail personale”.

L’addebito è incomprensibile in quanto, dall’esame del contenuto dei messaggi di posta elettronica, è evidente che il YYY ha lavorato, nell’interesse di XXX, ad una commessa su specifico incarico di XXX che, in data 11 settembre 2018, aveva ricevuto un ordine da parte di ***, girandolo al YYY per la relativa lavorazione.

In data 28.9.2018 poi il YYY si sarebbe trasferito i “listini dei prezzi di acquisto praticati dall’azienda che produce, per conto di XXX, prodotti cartotecnici”, accedendo ad un computer in uso ad altro dipendente dell’azienda ed inviandosi una email all’indirizzo di posta aziendale.

A tale riguardo, la parte opposta ha contestato di essersi autonomamente inviato tale email accedendo al computer di altro dipendente aziendale avendo, invece, dedotto di averla ricevuta da *** cui l’account di posta di provenienza del messaggio risulta in effetti intestato. Dovendosi, in mancanza di alcuna istanza di prova formulata al riguardo, ritenere che, come risulta dai documenti, l’email in questione sia giunta sull’indirizzo di posta dell’opposto in quanto inviata da *** cui è riferibile l’indirizzo, viene a cadere l’addebito di un accesso abusivo ad apparecchiature informatiche aziendali preordinato a carpire specifici segreti aziendali. Passando, poi, all’esame del contenuto dell’email, si tratta di un preventivo effettuato a XXX dalla ***. In tal senso, è evidente che, nella email in questione, non vi era alcun contenuto segreto riferibile all’opponente bensì dati riferiti ad un’azienda terza. Infine, non è stato dedotto alcuno specifico danno conseguente all’apprensione dei dati contenuti nell’email in questione. L’opponente ha poi dedotto che con email del 26 settembre 2018 e del 24 settembre del 2018 l’opposto si sarebbe appropriato, trasferendoli sulla propria email personale, dei dati relativi a due nuovi fornitori che si proponevano a XXX. L’addebito è incomprensibile in quanto, dalla lettura delle due email, risulta evidente che le stesse non recavano alcun dato riferibile all’opposta ma costituivano due genericissime email promozionali da parte aziende terze, senza, peraltro, recare alcun elemento di dettaglio di tali aziende, con la mera indicazione del loro sito web. Non è, dunque, neppure ipotizzabile un danno direttamente causato all’opponente come conseguenza dell’inoltro di tale email sull’indirizzo privato dell’opposto.

La parte opponente ha addebitato all’opposto di essersi appropriato “trasferendoli sulla propria mail personale, dei dati relativi ad un nuovo fornitore che si proponeva a XXX (*** S.r.l.)”. Al riguardo, valgono tutte le considerazioni sopra esposte con riferimento alle email del 26 e del 24 settembre del 2018, salvo che, in questo caso, l’email recava qualche elemento di dettaglio in più.

Con un’ulteriore email del 26 settembre del 2018, poi, secondo la parte opponente, il YYY si sarebbe “appropriato, trasferendoli sulla propria email personale, dei dati anagrafici di un importante distributore estero”. Anche tale addebito, alla luce della mera lettura del messaggio di posta elettronica in questione, risulta privo di alcuna consistenza ed il frutto di uno strumentale e necessariamente consapevole artificio dialettico. Si tratta, infatti, di una email di commiato tra l’opposto e *** la quale ultima, avendo appreso della cessazione del rapporto lavorativo del YYY con la XXX, ha espresso il proprio rammarico, il sentimento di piacere per l’intercorsa collaborazione professionale, la confidenza che anche ella avrebbe cessato, di lì a poco, il proprio rapporto di lavoro con *** e l’auspicio di rimanere in contatto. E’, dunque, evidente che tale email non recava alcun dato riferibile all’opponente nè alcun apprezzabile valore commerciale.

In definitiva, dall’esame di tutte le email prodotte dalla parte opponente a presunto sostegno della responsabilità contrattuale e risarcitoria dell’opposto, deve evidenziarsi che, per la gran parte di esse, non è neppure astrattamente ipotizzabile un comportamento antigiuridico del YYY e che, in ogni caso, non vi è prova, neppure presuntiva, dell’esistenza di alcun danno per l’opponente quale conseguenza diretta dei comportamenti addebitati al YYY.

6. La parte opponente ha, poi, collazionato alcune emails che l’opposto ha scambiato con *** S.r.l. per inferirne il compimento di ulteriori condotte d’infedeltà del lavoratore. Ora, deve premettersi che *** S.r.l., almeno all’epoca cui si riferiscono le emails, costituiva un partner commerciale di sicuro rilievo per l’opponente considerando che le parti avevano ritenuto opportuno regolare i rispettivi rapporti commerciali con una specifica convenzione che impegnava l’opponente a lasciare l’esclusiva della vendita dei prodotti finali a *** che, a sua volta, avrebbe acquistato i medesimi prodotti dall’opponente. In sostanza, *** costituiva un rivenditore esclusivista dei prodotti di XXX. E’, dunque, assolutamente evidente l’interesse della parte opponente a conservare un buon rapporto commerciale con *** e, sotto altra prospettiva, la non configurabilità di una forma di sleale concorrenza da parte di *** volta all’accaparramento del cliente finale, stante l’obbligo di non concorrenza gravante su XXX in virtù dell’accordo. Premesso tutto ciò, le emails depositate si collocano proprio nell’ambito della cura del rapporto commerciale in questione e non vi è alcun elemento per inferire una condotta infedele del YYY che si è limitato a rispondere al rivenditore nella prospettiva della chiusura, da parte di quest’ultimo, di affari che avrebbero naturalmente avvantaggiato anche la XXX, in qualità di fornitore di ***. In tale prospettiva è del tutto credibile e, peraltro, conforme allo spirito di collaborazione e colloquialità che informa le emails prodotte che, come dedotto dalla parte opposta “La comunicazione al*** dei prezzi di alcune buste prodotte per il Cliente *** sia avvenuta esclusivamente nell’ambito dei buoni rapporti sempre intercorsi con ***. Quest’ultimo infatti, dovendo realizzare per un cliente buste analoghe a quelle realizzate da XXX per ***, ha chiesto il prezzo praticato” e che, con riferimento al Cliente *** “il sig. YYY abbia reso noto al*** il prezzo praticato a *** Srl, aumentandolo, all’unico fine di consentire a XXX di ottenere un maggiore margine di guadagno”. Del resto non si vede in che modo *** S.r.l. potrebbe trarre un vantaggio, sotto il profilo della concorrenza nei confronti di un ipotetico cliente comune, dal ricevimento di informazioni inesatte in merito al prezzo praticato dal potenziale venditore concorrente (nel caso di specie XXX). E’, al riguardo, evidente che il soggetto commerciale eventualmente pregiudicato dall’informazione inesatta è quello che riceve l’informazione commerciale rilevante e non quello che la propala. Irrilevante, poi, in mancanza di un’adeguata contestualizzazione, l’email del 14.5.2018.

La parte opponente, poi, elenca una serie di forniture in relazione alle quali, a causa di dolosi comportamenti del YYY, la XXX avrebbe praticato a *** prezzi inadeguati a causa dell’errata rendicontazione dei costi di stampa da parte del YYY. Con riferimento ad una parte di tale forniture (per ***, ***, ***) inoltre, con affermazioni in parte generiche e sempre allusive, la parte opponente adombra il sospetto che il YYY abbia eseguito di nascosto l’ordine (o, al contrario, impedito negligentemente l’esecuzione dell’ordine) per la commessa in favore di ***, impedendo all’opponente di emettere la relativa fattura a carico di ***. In relazione a questi ultimi addebiti, la parte opposta ha evidenziato che il YYY non doveva, non rientrando nelle sue mansioni, gestire il magazzino, né, tanto meno, preparare le spedizioni, né lavorare alla bollettazione traendone la logica conclusione che alcun addebito potesse essere contestato al YYY con riferimento alle merci rientrate in magazzino in seguito a lavorazioni esterne, e non spedite. In ogni caso si tratta di addebiti generici e non provati quanto alle condotte omissive o commissive costituenti il fulcro dell’infedeltà del lavoratore. Non risulta, in altre parole, chiaramente allegato e, comunque, non è stata articolata alcuna istanza istruttoria volta a comprovare che l’opposto abbia eseguito o fatto eseguire gli stessi o che essi non siano stati portati a compimento a causa di specifiche condotte omissive del ricorrente.

7. Quanto alla rendicontazione dei costi, questo giudice ha ritenuto di espletare attività istruttoria all’esito della quale le presunte condotte infedeli e/o negligenti imputate al ricorrente sono da ritenersi del tutto inconsistenti sia sotto il profilo disciplinare sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale al medesimo addebitata.

In primo luogo, dall’istruttoria espletata, è emerso che il costo di stampa è un dato che il sistema elabora in automatico a fronte di determinate tipologie di forniture essendo tratto automaticamente da listini già presenti nel software, risalenti al 2012, in relazione a specifici clienti (in questo caso ***). In tale prospettiva, in relazione a tali forniture, l’addebito nei confronti del ricorrente si ridurrebbe a quello di non avere modificato manualmente (operazione possibile) il costo di stampa che automaticamente era elaborato dal software. In secondo luogo, il costo di stampa costituisce un preventivo e, come tale, può non coincidere con il costo a consuntivo che può discendere da fattori della lavorazione non preventivabili ab origine. In tale prospettiva, non vi è prova che l’eventuale scostamento per eccesso del costo (di stampa) a consuntivo rispetto a quello preventivato discendesse da una negligenza dell’opposto in quanto tanto presupporrebbe la prova che il costo di stampa generalmente praticato in favore del cliente fosse ormai obsoleto, così come i listini del 2012, che l’opposto ne fosse o dovesse esserne consapevole il che, però, a sua volta, per essere ricondotto a responsabilità del YYY, presupporrebbe l’allegazione e la prova che il compito di elaborare tali listini presenti nella macchina fosse da ascrivere al YYY. In terzo luogo è emerso, in relazione ad una delle forniture prese ad esempio, che il valore finale dello scostamento è stato della modestissima cifra di €38,00 (il che concorre a rendere non apprezzabile la dedotta responsabilità dell’opposto per non avere modificato manualmente il costo di stampa automaticamente elaborato dalla macchina). In conclusione, va escluso che in relazione ai numerosi addebiti mossi all’opposto con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa, sussista alcuna responsabilità contrattuale del YYY; ne discende l’infondatezza dell’opposizione e la necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei paraicometri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00, tenuto anche conto della domanda di condanna dell’opposto per lite temeraria.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX S.r.l. così provvede: respinge l’opposizione e condanna XXX S.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.

Perugia 10 luglio 2020

Il giudice

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