L'Azienda ha impugnato il verbale dell'Ente Previdenziale che negava la natura di lavoro subordinato per due soci, ciascuno al 50% e unici membri del Consiglio di Amministrazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la parità di quote e la gestione congiunta escludessero la subordinazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che il lavoro subordinato del socio amministratore è incompatibile solo con la carica di amministratore unico. Negli altri casi, le cariche sono cumulabili se si dimostra lo svolgimento di mansioni diverse e l'assoggettamento al potere direttivo della società. Inoltre, l'onere di provare l'esistenza o l'inesistenza del vincolo spetta all'Ente Previdenziale che richiede i contributi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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