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Codice Civile
Codice Penale

Domanda processuale abbandonata

Affinché una domanda processuale possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Pubblicato il 07 May 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

composta dai Signori magistrati:

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA n. 660/2020 pubblicata il 06/05/2020

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. /2016 R.G., posta in deliberazione all’udienza collegiale del 9 luglio 2019 e vertente

TRA

XXX

elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’, rappresentata e difesa dagli giusta procura a margine all’atto di citazione in appello.

APPELLANTE
CONTRO

YYY ZZZ

elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’Avv. dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e appello incidentale;

APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE’ NEI CONFRONTI

EREDI DI KKK JJJ

APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da verbale del 9 luglio 2019.

OGGETTO appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. pubblicata in data 13.7.2015- Nullità testamenti, indegnità a succedere e petizione eredità.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2000, XXX e JJJ convenivano in giudizio YYY e ZZZ nonché KKK, innanzi al Tribunale di Teramo al fine di “ preso atto dell’esercizio dell’azione di petizione dell’eredità ex art. 533 c.c. che con il presente atto formalmente si propone nonché del disconoscimento dei testamenti presunti olografi datati 18 agosto 1990 e 28 agosto 1993, volerne dichiarare la nullità e/o l’annullabilità, sia perché non redatti dalla de cuius *** e comunque non nelle date ivi indicate, sia perché al momento della loro formazione, in caso venisse accertata la loro provenienza in capo alla ***, la medesima non era capace di intendere e di volere e comunque la sua volontà è stata palesemente coartata in tal senso dai convenuti beneficiari. Voler comunque dichiarare i convenuti YYY e ZZZ indegni di successione, ai sensi dell’art. 463 c.c.. Voler inoltre disporre ai sensi dell’art. 572 c.c. l’apertura della successione legittima, con assegnazione dei beni mobili e immobili e denaro in favore degli istanti ed in subordine in favore di chi di spettanza, con l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti del caso, anche in ordine alla custodia dei beni facenti parte l’asse ereditario. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio …”.

Si costituivano i convenuti, i quali contestavano integralmente la fondatezza della domanda attorea, affermando che i testamenti olografi pubblicati erano stati certamente scritti dalla de cuius, la quale li aveva più volte mostrati agli eredi; comunque, dato il disconoscimento effettuato dalle attrici, chiedevano la verificazione delle scritture mediante una consulenza tecnica; in ordine alla data di redazione dei testamenti, deducevano che esse attrici, le quali ne contestavano l’autenticità, avevano omesso completamente di fornire la relativa prova, sicché la differente data della scrittura doveva essere rigorosamente provata, per cui la relativa domanda doveva essere respinta; inoltre contestavano l’affermazione di esse attrici, secondo cui fin dal 1988 la *** non avesse orientamento nel tempo e nello spazio e fosse in sostanza incapace di intendere e di volere, assumendo che essa *** era pienamente in grado di intendere e di volere quantomeno sino ai primi mesi del 1995, anno in cui dimostrava un iniziale deterioramento intellettivo senile; ancora, la domanda con cui si chiedeva l’indegnità di essi convenuti era priva di qualsiasi fondamento. Pertanto, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese processuali.

All’esito dell’istruzione (prove orali nonchè CTU grafologica e medicolegale sulle condizioni di salute della defunta all’epoca di redazione dei testamenti in questione), precisatesi le conclusioni dalle parti, il Tribunale pronunciava sentenza parziale, appellata anch’essa e conclusasi con un provvedimento (1069/2018) di totale conferma della decisione di primo grado.

Con detta sentenza, il primo giudice accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava la nullità dei testamenti olografi datati 18 agosto 1990 e 28 agosto 1993, siccome redatti dalla de cuius *** nelle condizioni di incapacità di intendere e di volere; rimetteva altresì la causa in istruttoria al fine di procedere alla nomina di CTU che ricostruisse il patrimonio relitto dalla *** medesima.

Con la sentenza definitiva il Tribunale di Teramo dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di declaratoria dell’indegnità a succedere per rinuncia della domanda stessa, mentre, in parziale accoglimento della domanda di petizione di eredità, dichiarata aperta la successione legittima di ***, dichiarava XXX e JJJ eredi legittime ciascuno per la quota ideale di un sesto; condannava YYY e ZZZ in solido tra loro al pagamento in favore di XXX Capranica della somma di 15.135,54 ciascuna. Dichiarava inammissibile per il resto la domanda di petizione. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti costituite e con spese delle tre CTU a carico delle parti nella misura del 50%.

In particolare il Tribunale, atteso che le attrici avevano originariamente proposto domanda di accertamento della indegnità a succedere dei convenuti Leopardi nonché domanda di petizione dei beni ereditari nel possesso di questi ultimi, ha ritenuto rinunciata la domanda relativa alla indegnità nonché parzialmente inammissibile la domanda di petizione della eredità in considerazione della mutatio libelli operata da parte attrice che introduceva il giudizio chiedendo l’assegnazione “in natura” dei beni mobili, immobili e denaro mentre, in sede i precisazione delle conclusioni, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro corrispondente al ritenuto valore attuale delle quote di spettanza del compendio ereditario.

Avverso tale sentenza interponeva tempestivamente appello XXX per i motivi di seguito così sintetizzati:

1. Violazione e falsa applicazione della legge, ed in particolare dell’art. 533, 534, e 535 c.c. ed art 112 c.p.c.

2. Violazione e falsa applicazione della legge e in particolare dell’art. 189 cpc dell’art. 112 cpc, illogicità e contraddittorietà della motivazione;

3. Violazione e falsa applicazione della legge ed in particolare dell’art 112 cpc e 533 e ss c.c. anche in relazione all’art. 2697 cc e 115 cpc, erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati ed ammessi da contrparte ex art. 2730, 2733 c.c.; 4. Violazione e falsa applicazione della legge ed in particolare degli artt. 112,91 e 92 cpc.

Si costituivano ZZZ e YYY contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto dell’appello oltre alle spese di lite.

Spiegavano altresì incidentale eccependo la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere probatorio nonché degli articoli 725,727 e 760 c.c. nonchè il difetto di motivazione su un punto decisivo.

Precisate le conclusioni, la Corte, decorsi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, si riservava la decisione. Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli eredi di KKK e di JJJ.

L’appello principale è fondato nei seguenti termini.

Come più volte enunciato dalla Suprema Corte (ex multis 13602/19) nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata: e tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.

Nel caso di specie, questa Corte ritiene non possano sussister dubbi sul contenuto sostanziale della domanda che è quello dell’accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire la quota spettante dell’universum ius del defunto, attraverso l’attribuzione dei beni o al loro controvalore qualora gli stessi siano stati alienati o comunque resi indisponibili.

Come recentemente affermato dal Supremo Collegio (33767/19) e secondo il più recente, consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite), tanto nel vigore del previgente testo, quanto in quello dell’attuale art. 189 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 353 del 1990), affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali (Sez. U -, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01).

In particolare, al fine di ritenere il ricorso di un effettivo abbandono della domanda, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017, Rv. 644854 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17875 del 10/09/2015, Rv. 636379 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 – 01).

Questa Corte ritiene che – proprio valutando la complessiva condotta processuale nonché la stretta connessione della domanda non riproposta con quella esplicitamente reiterata, non possano sussistere neanche dubbi sulla volontà delle attrici di esercitare l’azione petitoria sull’universum ius del defunto e dunque sulla loro persistente volontà “recuperatoria” di tutti i beni caduti in successione o del loro controvalore.

Ciò posto e con riguardo alla consistenza del patrimonio relitto, si osserva, preliminarmente, come colui che agisce in petizione deve limitarsi a provare:

a) il presupposto dell’apertura della successione, ovvero la morte del de cuius;

b) la sua qualità di chiamato all’eredità (vocazione legittima o istituzione testamentaria) e non, come si è detto, l’intervenuta accettazione; c) l’appartenenza dei beni posseduti dal convenuto all’asse ereditario. Qualora l’attore invochi – come nel caso in esame – la successione legittima, assolve al proprio onere probatorio allegando il proprio grado di parentela con il de cuius.

Infatti la “petitio hereditatis” si differenzia dalla “rei vindicatio”, malgrado l’affinità del “petitum”, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'”universum ius” o di una quota parte di esso; consegue, quanto all’onere probatorio, che, mentre l’attore in “rei vindicatio” deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella “hereditatis petitio” può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario.

Nel caso in esame, sulla base delle risultanze istruttorie è emerso che:

– L’ammontare del denaro relitto dalla de cuius al momento della morte ammontava ad euro 90.813,28

– Il valore dell’immobile al momento della morte della de cuius è stato stimato dal CTU in euro 76.112,60. Irrilevante risulta il prezzo al quale lo stesso è stato compravenduto.

– Ai beni mobili, posseduti da YYY e ZZZ è stato attribuito dal CTU un valore di euro 36.064,11.

Da ciò ne consegue che il valore del patrimonio relitto ammontava a complessive euro 202.989,99 con la conseguenza che gli appellati sono tenuti a restituire all’appellante la somma di euro 33.831,66 pari ad 1/6.

Il mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione da parte del Giudice di prime cure non è stato oggetto di appello ed è pertanto coperto dal giudicato.

L’appello incidentale è infondato

Sull’onere probatorio gravante sulle attrici si è già detto.

Si aggiunge, inoltre, che quanto dichiarato dal ctp sicuramente non assume rilievo confessorio ma assume, quanto meno, valore di mancata contestazione su di una circostanza specifica ed analitica. Le ammissioni del consulente tecnico di parte — così come quelle del difensore — non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.

Con riguardo alla richiesta di rigetto della domanda di attribuzione pro quota si ribadisce quanto già espresso in precedenza in merito al contenuto sostanziale della pretesa attorea finalizzata alla restituzione della quota dell’universum ius defuncti ad essa spettante nella sua qualità di erede attraverso l’attribuzione dei beni o del loro controvalore.

All’accoglimento dell’appello nei termini di cui sopra consegue una diversa regolamentazione delle spese di lite che, per entrambi i gradi, seguirà il principio della soccombenza e della causalità e sarà liquidato come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 1 comma 17 della l. 228/2012, in base al quale, se l’impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto da parte appellata/appellante incidentale il versamento di tale ulteriore somma.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L’Aquila,

definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1038/2015 e in parziale riforma della stessa così decide:

1. Accoglie la domanda di petizione ereditaria promossa dall’attrice e, per l’effetto, condanna YYY e ZZZ, in solido tra loro, alla restituzione in favore di XXX Capranica della somma di euro 33.831,66 pari al controvalore della quota di 1/6 ad essa spettante di tutti i beni relitti della Signora ***. Fermo il resto.

2. Respinge l’appello incidentale.

3. Condanna YYY e ZZZ, in solido tra loro, al pagamento in favore di XXX delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 7.250,00 oltre spese generali ed oneri di legge, quanto al secondo in € 6.600,00 oltre spese generali ed oneri di legge.

Pone a definitivo carico di YYY e ZZZ, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate con separate ordinanze ad eccezione di quella grafologica da porre a carico esclusivo di XXX.

4. Dichiara che gli appellati- appellanti incidentali sono tenuti al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 25.02.2020.

L’estensore Il Presidente

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