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Contratto di mutuo, l’obbligazione è unica

Contratto di mutuo, l’obbligazione è unica, il termine di cui all’art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell’ultima rata medesima.

Pubblicato il 28 December 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pistoia

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1062/2022 pubblicata il 19/12/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3640/2019 promossa da:

XXX (C.F.)

OPPONENTE contro

YYY,ZZZ SOC. COOP. (C.F.), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell’avv.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.11.2019, XXX, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 976/2019 emesso tra gli altri, nei suoi confronti, in qualità di garante della società *** s.r.l., dal Tribunale di Pistoia, in forma provvisoriamente esecutiva, in data 16.09.2019, depositato in cancelleria il 18.09.2019, e notificato all’opponente in data 15.11.2019, e, per l’effetto, ha convenuto la YYY DI CREDITO COOPERATIVO di Montecatini Terme, ZZZ Società Cooperativa, in persona del l.r.p.t. (dora in poi Banca o YYY), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: IN VIA PRELIMINARE, NEL RITO, dato atto del formale disconoscimento operato dall’opponente, ex art. 214 ss. c.p.c., nei termini in narrativa espressi SOSPENDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni sopra esposte IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO – ACCOGLIERE la presente opposizione e revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inefficace e destituito di qualsiasi fondamento il decreto ingiuntivo n.976/2019 emesso dal Tribunale civile di Pistoia in data 16.09.2019, munito di formula di provvisoria esecuzione in data 27.09.2019, la cui notifica deve intendersi perfezionata, per compiuta giacenza, il giorno 15.11.2019, per quanto argomentato, dedotto ed eccepito, dichiarandosi che nulla deve il Sig. XXX alla Banca opposta; per l’effetto, – CONDANNARE la Banca opposta al risarcimento, in favore del Sig. XXX dei danni tutti, patiti e patiendi, in conseguenza dei fatti meglio descritti in narrativa. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a I.V.A. e C.N.P.A., come per legge”.

A sostegno dell’opposizione è stato dedotto 1. La nullità delle fideiussioni sottoscritte rispettivamente in data 19.01.2010 e 14.05.2010 in quanto contenente clausole, specificamente, le n. 2, 7 e 9, dal tenore analogo alle clausole 2, 6, 8 del modello ABI 2003, in quanto unilateralmente apposte dall’istituto di credito in violazione della normativa Antitrust; 2. Nullità delle fideiussioni per omessa sottoscrizione del coobligato – particolarmente solvibile – *** ex art. 117, co. 3 TUB (doc. 16 e 17 fase monitoria); 3. Eccezione di decadenza ex art. 1957 e conseguente estinzione della fideiussione.

Si è costituita la YYY, contestando integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, ed ha concluso: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente respinta l’istanza di revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto avanzata da parte opponente, nonché previamente dichiarata l’improcedibilità del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex D.lgs 10/2008, 1) rigettare, con qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, così confermando in toto l’impugnato provvedimento; 2) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. Respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dei del d.i. opposto, ed assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, è stato, su richiesta delle parti, autorizzato il deposito delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c.. Respinte le richieste istruttorie formulate dall’opponente e, ritenendo altresì la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata all’udienza del 04.10.2022 per la precisazione delle conclusioni, trattata in modalità cartolare, nella quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini dimidiati di giorni 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito delle eventuali repliche.

In via preliminare, va rilevato che oramai è superata per tabulas l’eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, essendo stato all’uopo concesso termine per tale incombente che ha tuttavia dato esito negativo. Parimenti va respinta ogni questione afferente all’incompetenza del Tribunale adito in sede monitoria, posto che pacificamente emerso nel corso del giudizio (e non contestato dal XXX) che l’opponente non avesse la qualità di consumatore nel rilascio delle garanzie per cui è causa. Devono poi essere respinte le eccezioni formulate per la prima volta dall’opponente solo in sede di comparsa conclusionale e repliche. In primis va respinta l’eccepita richiesta di interruzione del procedimento in epigrafe per estinzione sotto il profilo soggettivo dell’opposta, atteso da un lato che nessuna prova è stata offerta di tale “estinzione” (non costituisce prova della fusione per incorporazione della convenuta opposta il documento prodotto con la comparsa conclusionale ove tale evento è solo paventato come in fieri) dall’altro che per costante e autorevole orientamento giurisprudenziale la fusione per incorporazione non costituisce causa di estinzione della società incorporante/incorporata ma solo successione nel rapporto per cui è causa che non incide sotto il profilo invocato dall’opponente (cfr. Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970). Venendo poi alla pretesa richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione del rapporto controverso rispetto anche ad altro coobbligato ex art. 1304 c.c. ossia *** (quanto a *** v. infra), deve rilevarsi che non solo difetta nel caso in esame la prova di tale atto (inammissibile è la richiesta di ordine di esibizione di detta pretesa transazione posto che avvenuta per la prima volta solo in sede di scritti conclusivi, destinati per loro natura alla sola illustrazione delle difese ed eccezioni già svolte senza che sia stata provata l’impossibilità di acquisire tale atto nel rispetto dei termini processuali di preclusione probatoria) sia in quanto il testo della fideiussione oggetto di causa espressamente prevede che, in presenza di più fideiussori (come nel caso in esame), ciascuno dei garanti continua a rispondere dell’intero debito, anche quando “l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca” (art. 11). Ne consegue che, per espressa pattuizione tra le parti, l’effetto di cui all’art. 1304 c.c. è stato escluso, non potendo quindi in questa sede essere opposto alla Banca (al più valendo sotto il profilo del regresso tra i medesimi che non è stato formulato nella presente sede) e rendendo superfluo e quindi ulteriormente da respingere – quandanche fosse stato tempestivamente dedotto – l’ordine di esibizione richiesto dalla parte opponente (ancor più superfluo se si considera che con la memoria di replica esso è stato poi prodotto dall’opponente). Per vero va chiarito che nel caso in esame nessun regresso è stato svolto dall’opponente il quale neppure ha depositato la memoria ex art. 183 c 6 n. 1 c.p.c., dalché anche la richiesta di esibizione della pretesa transazione intervenuta rispetto all’altro coobbligato *** (ritualmente formulata nella memoria ex art. 183 c 6 n. 2 c.p.c.) era stata respinta e va confermata nella reiezione anche nella presente sede, puntualizzando che essa è, come per l’altro coobbligato, affetta da irrilevanza sia per la pattuizione contenuta nella fideiussione di esclusione della operatività dell’art. 1304 c.c. – pattuizione in sé non oggetto di domanda di invalidità parziale e sicuramente valida posto che va respinta la domanda di nullità ex art. 1418 c.c. tout court della fideiussione come infra – sia in quanto non svolta la domanda di regresso rispetto agli altri fideiussori.

Venendo al merito, quanto all’invalidità totale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, deve rilevarsi che la questione è oggi stata risolta dal Supremo Consesso che ha statuito, in disparte la questione se la fideiussione sia omnibus o specifica, che: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. del 30/12/2021, n. 41994, che in motivazione tra l’altro osserva: “2.2.1 I rilievi critici dell’Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.“, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende de- rogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” … 2.11. Tutto ciò premesso – pur nella consapevolezza dell’estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore – deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi di “nullità parziale” …Osserva – al riguardo – il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. 2.15.4. La nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole … tutte le altre clausole del contratto di fideiussione – in quanto finalizzate, attraverso l’obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l’accesso al credito bancario – sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d’Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell’intesa ABI. … 2.20.1. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza Europea succitate”).

Quindi, nulle in tali contratti di fideiussione sono soltanto le clausole anticoncorrenziali, mentre l’opponente sostiene la nullità integrale delle fideiussioni, senza peraltro evidenziare nella fattispecie concreta i presupposti che per tale eccezione sono indicati dalle citate Sezioni Unite, e in particolare gli elementi che attestino una essenzialità delle clausole nulle, dovendo quindi sotto tale profilo ed in adesione alla citata pronuncia, rigettare la domanda di nullità totale degli atti in esame.

Parimenti va respinta l’eccezione di nullità della fideiussione per mancata sottoscrizione ad opera di uno dei coobbligati più solvibili ***, posto da un lato che l’omessa sottoscrizione sembrerebbe riguardare non le fideiussioni originarie ma al più gli atti integrativi (per vero le sottoscrizioni degli altri coobbligati sono poco leggibili ma risultano apposte, mentre indiscussa è quella del XXX v. infra anche) che non hanno invero natura novativa di quelli originari come evincibile dal testo degli stessi, dall’altro che la questione per il *** è risolta dalla stessa difesa dell’opponente il quale ha dedotto (e chiesto di provare v sopra) che detto coobbligato ha transatto con la Banca opposta la propria posizione, in guisa da aver dimostrato che lungi dall’essere invalido il rapporto in esame è stato regolarmente eseguito tra le parti e definito. Ne consegue che anche sotto tale profilo l’eccepita nullità va rigettata. Quanto invece al preteso disconoscimento operato nello scritto introduttivo ed ai soli fini della provvisoria esecuzione dall’opponente, la genericità con la quale tale richiesta è stata operata, senza alcuna specificazione di cosa fosse oggetto di disconoscimento se la sottoscrizione apposta o la conformità del documento prodotto all’originale, senza formulare alcuna domanda in tal senso e senza ulteriore specificazione nelle prescritte memorie, posto che la memoria ex art. 183 c 6 n. 1 c.p.c. non è stata depositata da parte opponente, non consente alcuna statuizione sul punto (per vero neppure meglio richiesta) e impone di reputare il disconoscimento come non avvenuto ritualmente. In vero deve rilevarsi che la richiesta di nullità come formulata ed argomentata dall’opponente in ordine al contenuto delle clausole pare incompatibile con qualsiasi disconoscimento di firma o documenti prodotti, postulando, la stessa difesa e prospettazione dell’opponente l’esistenza e la sottoscrizione delle fideiussioni in esame.

Infine, sulla eccepita asserita liberazione di parte opponente ex art. 1957 c.c., parimenti la doglianza va reputata smentita per tabulas e da respingere. Risulta invero dai documenti prodotto in sede monitoria che il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c., è stato in ogni caso rispettato dalla Banca, anche a voler ritenere la nullità della relativa clausola per quanto sopra. In particolare, va precisato, al fine di individuare il corretto dies a quo della decorrenza dei termini di cui alla suddetta norma, che il contratto di mutuo, nel quale l’obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all’art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell’ultima rata medesima (cfr. Cass. N. 2301/2004). Nel caso di specie, i rapporti inter partes sono cessati con la risoluzione contrattuale operata ex art. 1186 c.c. dalla Banca mediante la comunicazione del 14.06.2019, e con la conseguente estinzione dei singoli contratti di mutuo con il passaggio a sofferenza della posizione, eseguita in data 08.08.2019 (v. fase monitoria). La banca ha poi depositato ricorso per decreto ingiuntivo in data 28.08.2019 rispettando, in ogni caso, in pieno il termine previsto da tale normativa e ciò con riferimento a tutti i rapporti pendenti tra le parti. Ne consegue che le dianzi indicate attività come documentate sin dalla fase monitoria dall’istituto di credito convenuto dimostra l’infondatezza della pretesa decadenza ex art 1957 c.c., in guisa da imporre anche sotto tale profilo la reiezione dell’opposizione. Le sopra indicate ragioni giustificano la reiezione delle reiterate richieste istruttorie come da ordinanza resa in corso di causa da confermarsi integralmente. Le sopra esposte ragioni di infondatezza della opposizione spiegata impongono la reiezione della domanda risarcitoria formulata dal XXX rimasta priva di riscontro probatorio e finanche di allegazione sul punto e comunque smentita dal corretto operare dell’istituto di credito.

Alla stregua di tali considerazioni, l’opposizione va rigettata con integrale conferma del d.i. opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte opponente liquidate come in dispositivo in favore dell’opposta secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche (DM 147/2022) nei valori medi dello scaglione 52.000,00-260.000,00 per tutte le fasi processuali ad esclusione dell’istruttoria in quanto non svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. respinge l’opposizione e conferma il d.i. opposto;

2. Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € per spese, €8.433,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pistoia, 19 dicembre 2022

Il Giudice

dott.ssa

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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