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Fondo di Garanzia, assolvimento dell’onere probatorio

Fondo di Garanzia, assolvimento dell’onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire indirettamente alla prova dei fatti.

Pubblicato il 28 December 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1252/2019 pubblicata il 23/12/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in, presso i difensori;

ATTORE/I Contro

YYY (C.F. ), con il patrocinio dell’avv.  , elettivamente domiciliato in, presso il difensore;

CONVENUTO/I

OGGETTO: lesione personale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. XXX adiva l’intestata giustizia al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 7.9.2009 in Località. Sosteneva l’attore che nelle suddette modalità di tempo e di luogo, perdeva il controllo del ciclomotore guidato a causa di un autocarro che, provenendo dall’opposto senso di marcia, nell’affrontare la curva invadeva la corsia di propria pertinenza. Rimasto sconosciuto il tipo di mezzo ed il conducente, che non si sarebbero fermati a prestare soccorso, veniva formulata richiesta risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia.

Si costituiva quest’ultimo per eccepire la prescrizione del diritto azionato, in subordine la mancanza di prova sull’evento e sulla responsabilità dedotta del veicolo terzo rimasto sconosciuto. Eccessiva e sproporzionata era ritenuta la quantificazione dei danni.

In corso di causa venivano espletate le prove orali articolate dall’attore e, all’esito, la CTU medico legale sulla persona del sig. XXX; depositata la consulenza dal tecnico nominato, fatte precisare le conclusioni, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nell’impossibilità di emettere contestuale sentenza, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.

La domanda di parte attrice appare fondata per le ragioni e nella misura che si vanno ad illustrare.

Preliminarmente, con riferimento all’eccezione di prescrizione del diritto azionato, dalla documentazione in atti si evince che con raccomandata del 22.6.2011 era inoltrata formale richiesta di risarcimento danni, che benché indirizzata soltanto alla Consap e non anche all’impresa designata per il territorio, come previsto dall’art. 287 Cod. Ass. è stata ritenuta dalla stessa Consap idonea ad aprire il sinistro; richiesta poi reiterata il successivo 12.9.2011 nei confronti della YYY.

Inoltre, trattandosi nello specifico di richiesta risarcitoria per lesioni gravi, è pacifico il principio in giurisprudenza per cui “ In tema di risarcimento danni derivante per lesioni subite a seguito di sinistro stradale qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, 3° comma, c.c., l’eventuale più lunga prescrizione (quinquennale) prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. Civ. 2 agosto 2016, n. 16037; Cass. Civ. civ. SS. UU 27337/2008).

Pertanto si ritiene che l’eccezione di prescrizione non sia fondata.

Procedendo all’esame del merito, pur nella peculiarità della situazione, può ritenersi provata dalla istruttoria compiuta, la sussistenza del veicolo rimasto sconosciuto ed il cui comportamento ha avuto efficacia causale nella determinazione del sinistro.

Invero, nella specifica materia, attesa la posizione del Fondo di Garanzia, l’onere probatorio grava pur sempre sul danneggiato, che è tenuto a dimostrare il fatto storico e cioè l’accadimento di un sinistro attribuibile ad un veicolo a motore o natante per il quale vi è obbligo di assicurazione, sia pure rimasto ignoto.

Sul punto, a conforto di precedente e pacifica giurisprudenza, la Suprema Corte nella sent. n. 13282/2016, ribadisce alcuni principi essenziali da considerare quando si affronta la domanda risarcitoria ove il veicolo antagonista resti sconosciuto: “E’ affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che, nella ipotesi di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), poi riprodotta integralmente nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. a), Codice delle assicurazioni private, spetta a chi agisce in giudizio nei confronti della impresa designata dalla Consap-FGVS fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lett. a) della norma sopra indicata: 1) in una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico; 2) nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011;id. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).

La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all’assolvimento dell’onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente come riferita dall’attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria:cfr. Cass. Civ. 23434/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch’essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell’accertamento del diritto (cfr. Cass. Civ. 18532/2007, id. Cass. Civ. n. 9939/2012), pur non valendo in se stessa, al pari della dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013).

Ancora, sul punto è da richiamare, tra le altre, la sentenza n. 5892 del 24.03.2016, per la quale “In ordine alle modalità con cui l’attore può adempiere all’onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, “al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”” ( Cass. Civ. 18.11.2005 n. 24449).

Del pari, quindi, “la circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sè motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (Cass. Civ. 18.6.2012 n. 9939)

Nel caso in esame, il verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta, come confermato in udienza dal sovrintendente della Polizia Stradale di, fornisce la seguente ricostruzione del sinistro: il conducente XXX, alla guida del proprio motociclo percorreva la via in direzione di marcia Ovest-est, a velocità non moderata rispetto alle condizioni ambientali in cui si svolgeva, ovvero: centro abitato, limite di 50 KM/h segnalato da appositi segnali verticali, curva sinistrorsa a visuale non libera, tanto da non riuscire ad effettuare tutte le normali manovre richieste dalla circolazione stradale, fuoriuscendo dalla sede stradale ed urtare con la sua parte anteriore, una cabina dell’Enel in plastica, disintegrandola, situata sul ciglio erboso a mt. 1,30 oltre la linea continua di margine. Il presunto punto d’urto, con conseguente sbalzo del conducente il motociclo, è stato collocato in prossimità di detta cabina, mentre poi il motociclo dopo averla distrutta ha proseguito lo scarrocciamento verso il centro della strada.

Nessun testimone veniva evidenziato dagli agenti intervenuti, né tracce della presenza di altri veicoli.

Tuttavia in virtù dell’istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi acclarato il fatto storico come dedotto in citazione.

Il Sovrintendente, sentito quale teste, dichiarava invero che il sig. XXX non poteva essere sentito nelle immediatezze del fatto per le proprie condizioni di salute, poiché veniva trasportato in prognosi riservata all’Ospedale ed era quindi ascoltato soltanto dopo due mesi, riferendo della presenza dell’autocarro e facendo riserva di querela, benchè poi non sporta.

In udienza sono anche stati sentiti due testimoni, i sig.ri i quali hanno spiegato con dovizia di particolari per quali motivi non siano stati rinvenuti sul posto dopo il sinistro; gli stessi che erano con la propria vettura dietro l’autocarro rimasto sconosciuto, confermano che nelle occasioni di tempo e luogo di cui all’atto introduttivo, notavano che detto veicolo avanzava al centro della carreggiata, tanto da provocare il suono del clacson da parte di altri automobilisti in seguito al cui comportamento avrebbero preso le distanze, notando poi la moto nel momento in cui affrontava la curva ed il sig. XXX che cercava di evitare l’impatto (cfr. deposizione); l’altra teste, in auto con il sig., sig.ra, ricorda l’impatto tra lo specchietto sinistro dell’autocarro e la spalla del conducente della moto, impatto verificatosi nella corsia di marcia del motociclo, almeno così le sembra di ricordare perché stata discutendo con il sig..

Orbene, dagli elementi sopra addotti, pur dovendosi rilevare che, effettivamente, il comportamento tenuto dall’attore, che solo a distanza di tempo dall’accaduto ha presentato richiesta risarcitoria, non ha consentito alla Compagnia assicuratrice di effettuare i necessari e dovuti riscontri, può però ritenersi provata l’esistenza dell’autocarro, il suo procedere in modo tale da costituire un ostacolo al regolare transito del centauro che proveniva dall’opposto senso di marcia, con conseguente efficienza causale nello scivolamento del motociclo condotto dall’attore, in rapporto cioè causale con il sinistro, tale da porsi come causa materiale dell’evento e cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto dell’evento medesimo, tale da contribuire alla causazione del sinistro in oggetto.

Ciò premesso, però, l’istruttoria non consente di vincere la presunzione di pari responsabilità stabilità dall’art. 2054 c. 2 c.c. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., dato il suo carattere sussidiario, trova applicazione soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (in tal senso si veda Cass. civ., 23 maggio 2013, n. 12667, in www.dirittoegiustizia.it; in argomento si veda anche Cass. civ., 12 giugno 2012, n. 9528, in Giust. civ. Mass., 2012, 6, 776).

Invero, i testi sentiti in udienza forniscono una ricostruzione del fatto indicando un urto tra lo specchietto dell’autocarro e la spalla dell’attore, urto smentito dallo stesso XXX e poco compatibile anche con la traiettoria del mezzo, che verosimilmente, trovandosi in prossimità di una curva sinistrorsa, non consentiva una piena visibilità sul momento dell’incontro tra i due mezzi.

Escluso l’urto, sussistente appare l’apporto causale dell’attore che nell’affrontare una strada non rettilinea, in salita, in ora notturna, non teneva una condotta di guida consona alle caratteristiche della strada ed al limite di velocità per la stessa (50 Km/h), tale comunque da impedirgli il verificarsi del sinistro; la violenza dell’impatto con la cabina Enel, la perdita di controllo del mezzo come rilevati dagli accertamenti della Polstrada intervenuta, il verbale di contestazione sollevato per violazione dell’art. 116 c. 13° CdS, non opposto, costituiscono tutti elementi indiscussi atti a provare un concorso causale dell’attore il quale a fronte dell’ostacolo proveniente dal senso opposto di marcia non è stato in grado di controllare il proprio mezzo.

Tale apporto causale, dunque va quantificato in misura pari al 50% e, conseguentemente, in pari grado il Fondo di Garanzia convenuto, nella qualità, sarà tenuto a risarcire i danni subiti dall’attore nel sinistro de quo.

Infatti, sussiste l’obbligo del Fondo di provvedere al risarcimento dei danni della vittima nel caso di illecito causato da veicolo rimasto sconosciuto, laddove la normativa speciale si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana in tema di circolazione dei veicoli, e dei relativi oneri probatori, esaustivamente rispettati nel caso de quo.

Così stabilità la riconducibilità del sinistro nell’alveo risarcitorio a carico dell’ente, può procedersi alla quantificazione delle poste risarcitorie spettanti all’attrice.

Per la quantificazione dei postumi si ritiene di poter utilizzare la CTU espletata in corso di causa a firma del Dott., la quale appare esaustiva, logica e supportata da rigorosa analisi medico-legale, con esame dettagliato e articolato del danno e di tutte le sue ripercussioni sul soggetto leso.

Poiché la CTU ha quantificato il danno biologico in certo collegamento eziologico e di continuità fenomenica con il sinistro de quo, in misura complessivamente del 40%, per la relativa quantificazione occorre rifarsi ai principi derivanti dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite 26972/08; di conseguenza viene riconosciuta la natura bipolare del danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale), statuendo però la necessità di pervenire ad un concetto unitario di danno non patrimoniale, comprensivo di tutte le possibili forme di pregiudizio, sotto l’aspetto del danno biologico, inteso quale lesione dell’integrità psico fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e del danno morale, quest’ultimo inteso in senso lato, ricoprente ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente la persona, costituzionalmente garantito (Cass. Civ. 22.06.09 n. 14551).

Tra le varie ipotesi liquidatorie approntate dai Tribunali, si ritiene di poter seguire le c.d. “tabelle milanesi”, fatte proprie anche dalla Suprema Corte la quale, nella decisione n. 12408 del 07.06.2011 ed in successivi interventi, ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.

In particolare, dette tabelle, formulate in seguito agli indirizzi forniti dalla Corte di Cassazione, si caratterizzano per la liquidazione congiunta del danno biologico permanente e del danno morale (pacificamente e sempre riconosciuto), poiché forniscono per ciascun punto percentuale di menomazione della integrità psicofisica, una liquidazione che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”: in relazione agli aspetti anatomo funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente. Dunque, unica categoria di danno non patrimoniale, all’interno della quale devono però trovare spazio sia il danno morale che estetico che esistenziale, ovvero ogni possibile conseguenza che si rifletta in concreto sulle varie esplicazioni della vita dell’individuo, peggiorandola in termini di qualità, immagine, reputazione, modo di essere, rapporti interpersonali, scelte di vita, ecc.

Considerato che il sig. XXX, nato il 22.6.1974, all’epoca del sinistro (7.9.2009) aveva 35 anni compiuti e che il CTU ha riconosciuta una incidenza dei postumi nella misura complessiva del 40%, l’ammontare dovuto ai valori attuali a titolo di danno biologico omnicomprensivo è pari ad € 271.722,00.

L’invalidità temporanea è stata riconosciuta dal CTU in complessivi giorni 60 al 100%; 30 giorni al 75%; 30 giorni al 50%.

Sempre seguendo i criteri elaborati dall’Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Milano, con applicazione nell’ambito del range per l’invalidità giornaliera della somma di € 98,00 die, a detto titolo va riconosciuto l’importo di € 9550,00.

Tutte dette somme vengono calcolate all’attualità, pertanto, sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell’arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l’applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.

Vanno infine liquidate le spese mediche sostenute, così come documentate, pari ad € 327,58, ritenute congrue dal CTU e sulle quali decorreranno gli interessi dai singoli esborsi al saldo.

In definitiva, il danno subito dall’attore viene quantificato nella complessiva somma di € 272049,58, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata.

Stante il riconosciuto concorso, la parte convenuta, nella qualità, dovrà rifondere all’attore l’importo pari al 50% della somma sopra determinata, per un ammontare di € 136024,79.

Quanto alle spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, le stesse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Istruttore, definitivamente pronunciando sulla domanda per cui è causa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente dell’attore e del conducente il veicolo rimasto sconosciuto;

– accerta e dichiara che l’attore in conseguenza del sinistro ha subito danni non patrimoniali che si quantificano nella complessiva somma di € 272049,58, oltre quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata;

– per l’effetto, condanna la convenuta, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento in misura del 50% dei danni non patrimoniali subiti dall’attore in conseguenza del fatto lesivo, per un importo di € 136024,79, oltre rivalutazione ed interessi, nella misura e con i criteri ivi indicati;

– condanna la convenuta, nella qualità, al rimborso delle spese processuali in favore dell’attrice, che compensa in ragione del 50% e che per l’intero liquida in € 13430,00 per compensi ed € 1064,00 per spese, oltre accessori come per legge.

– Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate come in atti.

Così deciso in Teramo

IL GIUDICE

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