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carreggiata

La carreggiata, secondo la definizione riportata al n. 7 del comma 1 dell’art. 3 del nuovo codice della strada, è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; è composta da una o più corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine ed era usata anche dagli antichi Romani. Oltre alla striscia bianca (o gialla se a carattere provvisorio) un elemento artificiale che può segnare il limite della carreggiata è il paracarro. Sulla carreggiata avviene lo scorrimento di tutti i veicoli, salvo che la segnaletica stradale ivi presente prescriva l’obbligo per determinate categorie di avvalersi di altri percorsi specializzati (ad esempio di piste ciclabili per le biciclette o corsie pedonali per i pedoni). A tutti i fini legali e assicurativi la carreggiata, proprio per la sua definizione di tratto di scorrimento, non può essere normalmente utilizzata come area di sosta o area di parcheggio e non dovrebbe neppure ospitare, se non in un’area esterna apposita, fermate di mezzi pubblici. In caso di necessità la parte di carreggiata destinata a quest’ultimo uso appare evidenziata da segnaletica orizzontale specifica di colore giallo. Un’altra indicazione fornita dal codice della strada prevede che solitamente la carreggiata possa essere attraversata dai pedoni solamente in presenza di appositi passaggi segnalati da strisce pedonali o da impianti semaforici. Collegato al concetto di carreggiata, utilizzato anche in campo autostradale e di strade ad alta frequentazione, vi è lo studio di particolari accorgimenti di sicurezza che aiutino l’inserimento e l’uscita dei veicoli dalla stessa, le corsie di accelerazione e decelerazione, nonché spesso, sul lato destro, di apposite corsie di emergenza delimitate sempre da segnaletica orizzontale.

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