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Codice Civile
Codice Penale

Danni al bene immobile, illecito comportamento

Risarcimento danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà.

Pubblicato il 06 September 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ZZZ, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1186/2019 pubbl. il 03/09/2019

nella causa civile, iscritta al n. /2013 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., all’udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2019,

promossa da

XXX, nato a (CF:) e YYY, nata a (CF.), elettivamente domiciliati in ZZZ alla via, presso lo studio dell’avv., che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di riassunzione;

contro

COMUNE DI ZZZ, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore (CF:), elettivamente domiciliato in alla via presso l’Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall’avv., giusta procura a margine dell’atto di riassunzione del 13.12.2013;

Oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima.

Conclusioni delle parti: come da verbale dell’udienza del 4 marzo 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le domande ed eccezioni proposte.

Con atto di citazione notificato in data 7.12.1998, i germani YYY e XXX convenivano in giudizio il Comune di ZZZ chiedendo al Tribunale adito di dichiarare l’illegittimità dell’occupazione e della successiva acquisizione – da parte dell’Ente – del terreno di proprietà del dante causa degli attori e, per l’effetto, condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito, complessivamente quantificabile in “£ 178.000.000, corrispondente al valore di mercato del bene alla data dell’occupazione espropriativa, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa”; in via subordinata, “al risarcimento del danno in misura da determinare ai sensi dell’art. 5 bis comma 7 bis D.L. 333/92”. Chiedevano, altresì, di condannare l’Ente convenuto al pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo dal 12.12.1988 al 12.12.1993.

In particolare, gli attori esponevano di essere gli unici eredi di ***, proprietario di un terreno di natura edificatoria sito in, località, identificato al NCT di alla partita, foglio, part. Quanto al procedimento espropriativo deducevano che:

– con deliberazione n. 64 dell’11.11.1985, ratificata con deliberazione n. del 26.06.1987, il Consiglio Comunale di ZZZ approvava un progetto di costruzione di una strada di collegamento tra la SS e la via, dichiarando la pubblica utilità dell’opera da realizzare;

– con decreto notificato in data 12.12.1988, il Sindaco autorizzava il Comune ad occupare in via d’urgenza una porzione della particella, della superficie di mq 890 circa e, in data 21.01.1989, i rappresentanti dell’Ente si immettevano nel possesso del bene;

– nonostante l’opera viaria fosse stata realizzata nel termine quinquennale di occupazione d’urgenza, la procedura espropriativa non veniva completata con l’emissione del definitivo decreto di esproprio; né, tantomeno, l’Ente aveva mai corrisposto o offerto di corrispondere – al *** ed ai suoi aventi causa – alcuna somma a titolo di indennizzo o risarcimento.

In ragione dell’irreversibile trasformazione del terreno occupato mediante la realizzazione dell’opera pubblica, il bene de quo veniva acquisito dal Comune per c.d. “accessione invertita” (occupazione acquisitiva) e, in capo al proprietario ed ai legittimi successori, si configurava il diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà, nonché il diritto al pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo in cui la stessa si era protratta. Il suddetto danno corrispondeva al valore di mercato del bene alla data dell’acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al momento in cui era spirato il termine di occupazione legittima (12.12.1993).

Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il Comune di ZZZ eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea; nel merito, contestava la legittimazione attiva degli attori ed il quantum richiesto.

All’udienza del 9.03.2000, l’Ente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi del D.L. n. 80/1998; con sentenza n. 999/2003 dell’8.10.2003, il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando interamente tra le parti le spese processuali.

Con atto notificato il 5.11.2004, i germani XXX, YYY avanzavano gravame avverso la sentenza sopracitata, censurando la declaratoria di carenza di giurisdizione ed insistendo per l’accoglimento di tutte le domande avanzate.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. /2013 depositata il 13.08.2013, accoglieva il gravame dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario e disponeva la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, con termine per la riassunzione fino a tre mesi, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del fondo; quanto, invece, alla domanda relativa all’indennità di occupazione legittima disponeva il prosieguo del giudizio davanti a sé.

Con atto di riassunzione notificato il 13.12.2013, gli attori adivano – ai sensi degli artt. 353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. – il Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’occupazione e della conseguente acquisizione, da parte del Comune di ZZZ, del terreno espropriato e, per l’effetto, di condannare l’Ente al risarcimento del danno subito nella misura di € 91.929,33.

Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il 16.04.2014, si costituiva in giudizio il Comune di ZZZ eccependo, in via preliminare, la nullità dell’atto di riassunzione per indeterminatezza dello stesso e la carenza di legittimazione degli attori; nel merito, l’Ente chiedeva di rigettare la domanda attorea per intervenuta usucapione del terreno per cui è giudizio ovvero, in via subordinata, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno patito; in via ancor più gradata, di ridurre il quantum richiesto poiché eccessivo e non provato.

La causa veniva istruita a mezzo prove documentali; nel corso del giudizio veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d’ufficio, espletata dall’ing. ***.

All’udienza del 4.03.2019 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

2. Sulla nullità dell’atto di riassunzione.

Con la memoria di costituzione del 16.04.2014, il Comune di ZZZ eccepiva la nullità dell’atto di riassunzione “in quanto, indicando una particella non più esistente, è viziato da indeterminatezza”.

L’eccezione è infondata.

Come è noto, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo – tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione – non è nuovo, ma costituisce la naturale prosecuzione dell’unico originario giudizio; ciò, per effetto della c.d. “translatio iudicii”.

A tal proposito, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l’atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima; qualora il giudizio prosegua verso un procedimento avente le medesime caratteristiche, l’atto sarà regolato dall’art. 125-bis disp. att. c.p.c., il quale prescrive il rispetto delle forme indicate dall’articolo precedente (Cfr. Cass. Civ., Sez. U, Ordinanza n. 25837 del 15/12/2016; Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 9130 del 21/04/2011).

L’art. 125 disp. att. c.p.c., in particolare, stabilisce che l’atto di riassunzione debba contenere: l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; il nome delle parti e dei loro difensori con procura; il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio; l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’articolo 163-bis c.p.c.; l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’articolo 166 c.p.c.; l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell’art. 307 comma 1 c.p.c., l’indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Cionondimeno, l’atto di riassunzione è valido per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., laddove contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti, la nullità dell’atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo” (Cfr. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11193 del 09/05/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2491 del 31/01/2017).

Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie, l’atto di riassunzione – pur contenendo la mera indicazione della originaria particella catastale interessata dalla procedura espropriativa (quest’ultima incidente, per quanto d’interesse, sulla porzione costituita dalla ex particella /l, oggi divenuta particella e sulla particella, in comproprietà, ex /H , oggi divenuta /h) – non è viziato da nullità in quanto idoneo al raggiungimento dello scopo cui era finalizzato e, cioè, la regolare prosecuzione, dinnanzi al giudice ad quem, del procedimento instaurato nel 1998.

L’atto di citazione in riassunzione, difatti, è stato redatto in maniera tale da consentire la corretta prosecuzione del contradditorio in ordine alla pretesa attorea e, conseguentemente, la concreta possibilità – per l’Ente convenuto – di comprendere le richieste dei germani XXX YYY ed apprestare adeguate e puntuali difese.

3. Sulla carenza di legittimazione in capo agli attori.

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune di ZZZ (rectius, titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in lite) è infondata per quanto di seguito esposto.

Con comparsa di costituzione e risposta del 2.02.1999, il Comune di ZZZ eccepiva che gli attori avevano chiamato in causa l’Ente “per ottenere denaro da un terreno di cui non dimostrano di avere o avere avuto mai la proprietà”. Successivamente, con memoria di costituzione del 16.04.2014, il Comune reiterava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori “non essendo stato depositato alcun atto a sostegno della tesi di parte attrice che attesti la proprietà e la qualità di eredi”.

Dalla documentazione prodotta in allegato all’atto di citazione del 7.12.1998 risulta che tale *** era destinatario dell’avviso di formale presa di possesso sugli immobili riportati in Catasto al foglio , particella , al fine di realizzare i lavori di costruzione della strada di congiungimento tra la superstrada e la via.

L’ulteriore documentazione prodotta dagli attori all’udienza del 6.10.2014 comprova il diritto – in capo ai germani XXX e YYY – al risarcimento del danno per definitiva perdita della proprietà sul fondo espropriato.

Invero, per come emerge dall’atto di divisione, rep. racc. stipulato dal Notaio in data 3.06.1976 e dal relativo allegato di frazionamento, a *** venivano assegnate – in proprietà esclusiva – le particelle e – in comproprietà – le particelle /h e /o, nascenti dal frazionamento della originaria ed unica particella del foglio del NCT di ZZZ.

Dalle dichiarazioni di successione n. vol. relativa a *** e n. vol. relativa a *** – rispettivamente padre e fratello degli odierni attori – risulta, poi, che questi ultimi sono i loro eredi universali e, conseguentemente, hanno acquistato la proprietà dei fondi incisi dalla procedura espropriativa.

In definitiva, con riferimento alla valenza probatoria della summenzionata documentazione, quest’ultima è tale da ritenere sufficientemente provata la titolarità – in capo a XXX e YYY – del rapporto controverso; ciò, conformemente al principio secondo cui “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l’individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. ‘probatio diabolica’), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un’erronea destinazione del pagamento dovuto” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).

4. Sull’eccezione di intervenuta usucapione a favore del Comune di ZZZ.

Con la memoria di costituzione del 16.04.2014, il Comune di ZZZ chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta usucapione, a favore dell’Ente, sul terreno espropriato.

L’eccezione riconvenzionale di usucapione è inammissibile per tardività.

Preliminarmente, occorre constatare che – ai sensi dell’art. 180, secondo comma, c.p.c., secondo il testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 – il giudice istruttore, in sede di udienza di prima comparizione, aveva il potere di fissare ad altra data la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni prima di tale udienza, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Nel caso di specie, l’ultimo termine utile al fine di proporre l’eccezione di usucapione coincideva con il giorno 29.04.1999; invero, il G.I., all’udienza del 25.02.1999, fissava la prima udienza di trattazione al 20.05.1999, assegnando al Comune convenuto termine perentorio fino a venti giorni prima della suddetta udienza per proporre eccezioni.

L’Ente, tuttavia, proponeva l’eccezione riconvenzionale de qua solo in data 16.04.2014, a seguito della notifica dell’atto di riassunzione dei germani XXX e YYY:

pertanto, essa deve dichiararsi inammissibile.

Ad ogni buon conto, nel merito, l’eccezione di usucapione è infondata.

In punto di diritto, sebbene sia astrattamente configurabile l’acquisizione del fondo occupato da parte della P.A. per maturata usucapione (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11147 del 04/07/2012; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22545 del 28/10/2011), è pur vero che “In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l’acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d’urgenza, ecc.) –, occorre l’allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem”, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 10289 del 27/04/2018); prova, questa, che – nel caso di specie – non è stata fornita dal Comune di ZZZ.

Inoltre, affinché l’eccezione riconvenzionale di usucapione possa concretamente esplicare i suoi effetti – coincidenti, in particolare, con il rigetto della domanda attorea – è necessario che il termine previsto dall’art. 1158 c.c. sia maturato prima dell’instaurazione del giudizio con cui si fa valere la pretesa che si intende paralizzare: non v’è dubbio che, alla data del 7.12.1998 (e, cioè, alla data di instaurazione del presente giudizio), detto termine ventennale non poteva dirsi decorso.

5. Sulla domanda di risarcimento dei danni.

La domanda avanzata dai germani XXX YYY, nei confronti del Comune di ZZZ, è fondata per le ragioni di seguito esposte.

5.1. In punto di diritto, dovendosi, dapprima, individuare i termini del ragionamento giuridico, la domanda spiegata dagli attori nei confronti dell’Ente territoriale costituisce un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale maturata nell’ambito della procedura di esproprio per la costruzione della strada di collegamento tra la superstrada SS e la via (per una superficie pari a mq 890, ricadente all’interno della particella, foglio, NCT di ZZZ).

Come è noto, l’espropriazione per pubblica utilità rappresenta un procedimento a carattere ablatorio che produce l’effetto di costituire un diritto reale in capo all’espropriante, previa estinzione del medesimo diritto in capo all’espropriato; ciò, al fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica ovvero per ulteriori diversi motivi di interesse pubblico e dietro versamento di un indennizzo.

La trasformazione irreversibile del terreno da parte della P.A. in assenza di decreto di esproprio, configura come un comportamento di mero fatto – perpetrato in carenza di potere – che integra un illecito a carattere permanente lesivo di un diritto soggettivo, come tale sanzionato secondo lo schema di cui all’art. 2043 c.c., esattamente come già ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa (ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12846 del 23/05/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12260 del 14/06/2016).

5.2. Tanto premesso in diritto, è necessario, a questo punto, esaminare l’eccezione di prescrizione proposta dal convenuto.

In materia, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. poiché, secondo consolidato orientamento di legittimità, l’illecito spossessamento del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato (c.d. occupazione acquisitiva), “ha natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. In tale ultima ipotesi, la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data della domanda […]” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 07/10/2016; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 4476 del 05/03/2015; Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 735 del 19/01/2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 23266 del 31/10/2014; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8965 del 17/04/2014).

Nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, il dies a quo del termine prescrizionale deve farsi coincidere con la domanda, proposta dagli odierni attori innanzi al Tribunale di ZZZ in data 7.12.1998, volta ad ottenere il risarcimento dei danni comportante l’implicita rinuncia al diritto di proprietà (cfr. Cass. 12961/2018).

L’eccezione di prescrizione, pertanto, è infondata.

5.3. Gli attori, mediante la documentazione prodotta in allegato all’atto di citazione del 7.12.1998, hanno dato dimostrazione dell’avvio della procedura di esproprio per pubblica utilità a danno della loro proprietà, finalizzata alla realizzazione di una strada di collegamento tra la SS e la via ed avente ad oggetto l’originaria particella, foglio, partita, Sez, (v. decreto di occupazione d’urgenza del 9.12.1988).

L’assenza del decreto di esproprio – costituente un fatto incontestato -, l’occupazione dell’immobile e la sua irreversibile trasformazione fondano la pretesa risarcitoria per la perdita del diritto di proprietà (analogamente a quanto già riconosciuto con l’elaborazione della c.d. occupazione acquisitiva o accessione invertita).

Quanto all’esatta estensione dell’area di proprietà XXX e YYY illegittimamente occupata, il CTU nominato – mediante sovrapposizione di ortofoto con l’estratto di mappa catastale – ha verificato che le particelle occupate per la realizzazione della strada comunale coincidono con la ex /l di mq 300,00 (attuale particella) e la ex /h di mq 124,00 (attuale particella 1041), nella minore superficie di mq 36,00;

rispettivamente, l’una di proprietà esclusiva di ***, l’altra in comproprietà per 1/6 (ed entrambe ricadenti nel foglio di mappa, NCT di ZZZ, sezione).

Tali unità immobiliari, all’epoca dell’approvazione del progetto e dell’emanazione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, secondo il vigente piano regolatore generale, avevano natura edificatoria (v. pag. 6 CTU ing.) ed i rilievi formulati dal Comune, sul punto, in comparsa conclusionale, devono considerarsi tardivi ed inammissibili, oltre che infondati alla luce delle verifiche svolte dall’ausiliario.

Con riferimento al diritto al ristoro per irreversibile trasformazione e perdita della porzione della particella /h, si rileva che “Diversamente da quanto avviene per la determinazione dell’indennità di espropriazione, che è unica ed estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, in ipotesi di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile un’ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati […]” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 08/02/2017).

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, gli aventi causa di *** hanno diritto al risarcimento per indebita occupazione della particella, oltre al ristoro del pregiudizio causato dall’occupazione della porzione di fondo in comunione (attuale particella), nei limiti della relativa quota (1/6).

5.4. Con riferimento al quantum del risarcimento dovuto agli attori, in primo luogo, giova chiarire che il G.I. – nell’ordinanza del 26.02.2018 di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio – aveva dato mandato all’ausiliario di determinare il valore venale del terreno “sulla base di parametri oggettivi e dei valori correnti di mercato”, senza dare al nominato consulente tecnico d’ufficio indicazioni vincolanti circa il metodo da seguire nella stima del bene (e, cioè, se effettuarla con il metodo sintetico-comparativo e/o con la metodologia analitico-ricostruttiva).

In ogni caso, a prescindere dalla metodologia di stima, trova applicazione il principio per cui “In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell’occupazione illegittima), restando inammissibile l’accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell’esproprio o dell’occupazione, devalutando poi il “quantum” liquidato mediante l’uso degli indici Istat, poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 21/09/2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12213 del 17/07/2012).

L’ausiliario nominato ha determinato il valore venale del terreno occupato in danno agli attori prendendo in considerazione quattro differenti valori di comparazione di terreni edificabili (per la descrizione dei quali si rimanda all’elaborato peritale), nessuno dei quali, però, è prossimo alla data dell’occupazione illegittima (trattandosi di valori di stima riferibili agli anni 2009, 2012 e 2018); ha, poi, individuato il più probabile valore di mercato del terreno, al gennaio 1994, devalutando a quella data il valore medio ricavato (v. pagg. 7-12 della CTU), in violazione del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità.

Per tale ragione non può applicarsi il valore stimato dal CTU (306 mq * 80,47 €/mq = € 24.623,82) e neppure può, integralmente, condividersi e trasporsi il valore di stima “finale” cui è giunto l’ing. , nominato consulente tecnico d’ufficio dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento n. /2004 R.G.

L’ing., al fine di determinare l’ammontare dell’indennità di occupazione legittima, prende le mosse da due valori di comparazione, tratto, l’uno, dalla compravendita stipulata in data 16.12.1999, per notaio di un terreno, sito sullo stesso foglio del catasto, sez. , part. , per un prezzo corrispondente a lire 276.923/mq e, l’altro, dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. /1989 con cui è stato determinato in lire 120.000/mq, con riferimento all’agosto 1981, “il prezzo di esproprio di un terreno, sito in di ZZZ, per la realizzazione di alloggi dell’IACP” (v. integrazione o secondo elaborato peritale dell’ing.); procede, quindi, ad attualizzare, alla data della relazione (2017), i predetti valori per poi devalutare, alla data del 12.12.1993, il valore medio ricavato.

È evidente che le operazioni di rivalutazione dei valori di comparazione e la successiva devalutazione del valore medio ottenuto, oltre ad apparire illogiche, sono in contraddizione con il principio di diritto affermato, tra le altre, dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019.

Tanto considerato e tenendo a mente il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene di giustizia determinare il valore venale del terreno per cui è causa sulla base della stima contenuta nel menzionato atto di compravendita, per notaio rep. n. e racc. n. del 16.12.1999 (£/mq 273.923,00 = €/mq 141,47); ciò, in quanto – fra tutti gli elementi a disposizione del giudicante – il prezzo della compravendita costituisce il valore di comparazione più omogeneo (riferendosi ad un terreno riportato nello stesso foglio di mappa) ed individuato in epoca più vicina alla data di occupazione illegittima (12.12.1993); mentre, non è di ausilio il valore tratto dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. /89, posto che si riferisce < al prezzo di esproprio> di un suolo sito in di ZZZ, ovvero in località differente e distante dai luoghi oggetto di causa.

Tirando le conclusioni, il valore di mercato del terreno irreversibilmente trasformato dalla Pubblica Amministrazione, in via di ragionevole approssimazione, può quantificarsi in € 140,00 /mq alla data dell’occupazione.

Il risarcimento del danno, pertanto, ammonta ad un importo complessivo di € 42.840,00 (risultante da: 140 x 300 mq + 1/6 x 140 x 36 mq), oltre rivalutazione monetaria (sulla natura del risarcimento de quo quale debito di valore, cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018) ed interessi legali, a far data dal fatto illecito – da collocarsi nel gennaio 1994 – sul capitale annualmente rivalutato.

6. Sulle spese del giudizio.

Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e, liquidate come da dispositivo – tenuto conto del decisum –, si pongono a carico della parte convenuta.

Parimenti, le spese di CTU, liquidate con decreto n. 4284 dell’8.11.2018, si pongono definitivamente a carico del Comune di ZZZ. P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa, definitivamente pronunziando nel giudizio n. /2013 R.G., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

a) accoglie la domanda di risarcimento del danno, proposta dagli attori e, per l’effetto, condanna il Comune di ZZZ al pagamento, in favore di XXX e YYY della somma di € 42.840,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi sulla somma predetta, annualmente rivalutata, dal gennaio 1994, fino al soddisfo;

b) condanna l’Ente convenuto alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori che si liquidano in complessive € 8.892,00, di cui € 1.638,00 per esborsi ed € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta;

c) pone a carico del Comune di ZZZ le spese di CTU, come già liquidate

in corso di causa.

Reggio Calabria, 3 settembre 2019

Il Giudice

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