La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2835/2023, ha chiarito la questione della tassabilità aree estrattive ai fini ICI. Un'azienda del settore estrattivo aveva ottenuto ragione nei primi due gradi di giudizio, che avevano escluso l'imponibilità dei terreni usati come cave. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, stabilendo che un'area destinata a cava è considerata 'area fabbricabile' e quindi soggetta a ICI se il piano regolatore comunale ne prevede una potenziale edificabilità, anche se limitata a costruzioni strumentali all'attività. La classificazione catastale come terreno agricolo è irrilevante di fronte alla destinazione urbanistica.
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