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Codice Civile
Codice Penale

Estremi della simulazione, alienazione di un bene

Ad integrare gli estremi della simulazione, è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente.

Pubblicato il 02 July 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 466/2019 pubblicata il 27/06/2019

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. /2017, promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, elettivamente domiciliata come in atti.

ATTRICE contro

XXX SRL UNIPERSONALE (C.F.:), in persona del legale rappresentante p.t. sig., YYY (C.F.:), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori ZZZ e KKK.

CONVENUTI

OGGETTO: azione di simulazione/azione revocatoria

CONCLUSIONI
All’udienza del 26.6.19, l’attrice ha concluso come da verbale d’udienza. Nessuno è comparso per i convenuti contumaci.

FATTO E PROCESSO
1. La ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RICOSSIONE – quale subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 22.10.2016 n. 193, convertito in legge n. 225 del 1.12.2016 – ha agito nei confronti della società XXX SRL UNIPERSONALE e di YYY, quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori ZZZ e KKK e – dopo aver premesso di essere creditrice della citata società della somma complessiva di €. 971.882,21 (per debiti erariali maturati nell’anno di imposta 2012) – ha chiesto la declaratoria della simulazione ovvero, in subordine, la revocatoria dell’atto del 4.12.12 con cui la propria debitrice, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ***, aveva alienato la totalità del proprio patrimonio immobiliare in parte a ZZZ e KKK (figli minori di *** e rappresentati, alla stipula delle compravendite, dalla loro madre YYY, moglie di ***), in parte a quest’ultima.

2. I convenuti sono rimasti contumaci nel processo che – dopo la fase di trattazione – giunge alla odierna decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda principale di simulazione proposta dalla attrice è infondata, mentre è fondata la domanda subordinata della stessa di revocatoria.

Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito esposte.

A. Sul difetto di prova della simulazione degli atti negoziali controversi
a.1 Giova premettere che, ad integrare gli estremi della simulazione, non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla (Cass.13345/2015; Cass 25490/2008).

a.2 Nella specie, l’attrice non ha fornito alcuna prova (della quale la stessa era onerata) né del fatto che il corrispettivo delle compravendite non sia stato pagato dagli acquirenti alla venditrice, né della ulteriore circostanza che i primi non siano entrati nel possesso dei beni immobili oggetto di negoziazione, per essere questi rimasti nella disponibilità della parte alienante.

B. Sulla fondatezza della domanda di revocatoria degli atti negoziali controversi
b.1 La domanda in oggetto merita, invece, integrale accoglimento.

b.2 Sussiste, innanzitutto, il primo presupposto necessario per l’accoglimento di una domanda di azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e seg. c.c., rappresentato dalla esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo all’attrice verso il disponente, aspettativa di credito che – come è noto – può essere anche solo eventuale o litigiosa, purchè non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N. 12678/2001; Cass. sent. N. 12144/1999).

Nella specie, infatti, la attrice ha analiticamente dedotto di essere creditrice verso la società XXX SRL, in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati, della somma complessiva di euro € 971.882,21, così ripartita:

“RIEPILOGO:

DEBITO SCADUTO E NON SOSPESO AL 22/11/2017

IMPOSTA/CONTRIBUTO/SANZIONI = € 885.121,42

AGGIO A CARICO DEL DEBITORE = € 54.991,93

MORA al 22.11.17 = € 31.410,71

DIRITTI TABELLARI = € 358 ,15

TOTALE = € 971 .882,21”

L’attrice ha quindi dato prova della sussistenza di tale debito in capo alla società convenuta, attraverso la produzione degli estratti di ruolo, delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento, nonché di un prospetto riepilogativo dei dati identificativi e degli importi delle predette cartelle.

La scelta processuale di contumacia dei convenuti – oltre a manifestare, significativamente, un totale disinteresse degli stessi per la presente vicenda giudiziaria – non ha consentito al Giudice di acquisire elementi di conoscenza contrari a quelli analiticamente dedotti e documentati dall’attrice per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria.

Tanto basta per ritenere esistente (quanto meno) una aspettativa di credito, consistente e tutt’altro che pretestuosa, in capo all’attrice e nei confronti della società convenuta.

b.3 Un tale, rilevante, debito erariale accumulato dalla XXX SRL UNIPERSONALE deve considerarsi sorto in data anteriore a quella (del 4.12.12) di stipula, dal parte della citata società, degli atti di vendita a terzi del proprio patrimonio immobiliare.

Al riguardo, è noto che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, perché sussista il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato, è sufficiente l’insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005).

Nella specie, come già sottolineato, l’imposta evasa ha riguardato l’intero anno di imposta 2012 (cfr. la documentazione prodotta dalla attrice,), sicchè il debito erariale conseguitone maturò in detto arco tempiorale, con la consumazione delle condotte evasive.

Costituisce, infatti, ius receputum, che “il debito d’imposta sorge al momento del verificarsi del presupposto, ossia della situazione di fatto cui la legge ricollega il debito stesso, coincidente con il momento di consumazione dell’illecito tributario, e non già al momento in cui avviene l’accertamento da parte dell’ufficio finanziario, il quale accertamento ha la funzione di constatare in concreto la esistenza della obbligazione tributaria (che, quindi, preesiste) e di determinarne la misura (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2916 del 30/10/1963; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 12/03/1994; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7272 del 10/07/1999; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19193 del 06/09/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25604 del 17/12/2010; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28543 del 20/12/2013).

Ne consegue, ad esempio, che – avendo, in materia di violazione degli obblighi tributari, il procedimento ed il conseguente atto irrogativo della sanzione pecuniaria la funzione di accertare, nei suoi termini anche quantitativi, una obbligazione pecuniaria collegata ad un fatto costitutivo precedente (consumazione dell’illecito tributario) – in ipotesi di fallimento dell’autore di quella violazione, il relativo credito dell’amministrazione finanziaria è ammissibile al passivo (con riserva) senza che sia rilevante che, alla correlativa data, non sia stato ancora emesso il provvedimento irrogativo della sanzione, sempre che all’atto della dichiarazione di fallimento si sia già consumato l’illecito tributario, essendo questo il momento in cui si realizza la fattispecie costitutiva del diritto di credito da far valere in concorso con gli altri creditori (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 29/05/1984; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 12/03/1994).

In coerenza con quanto detto, anche il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione dei redditi, di cui all’art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l’accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17120 del 20/01/2015; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7475 del 03/06/1996; cfr. l’art 5 del D.lgs appena citato: “1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”).

b.4 Sussiste, altresì, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 2901 c.c., rappresentata dalla esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa, più incerta ovvero più dispendiosa la realizzazione coattiva del credito.

Infatti, la debitrice XXX SRL, con gli atti negoziali in questione, si privò, contestualmente, di una pluralità di beni immobili, costituenti il proprio intero patrimonio immobiliare ed aventi un valore economico ingente (€. 418.000,00 quanto ai beni della “prima vendita”, €. 208.000,00 quanto ai beni della “seconda vendita”, €. 208.000,00 quanto ai beni della “terza vendita”). Inoltre, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta, di per sé, una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012).

Ancora, nel processo non è stata fornita – anche in ragione della contumacia dei convenuti – alcuna allegazione né, tanto meno, alcuna prova, da parte dei convenuti, del fatto che la società disponente avesse (o abbia) altre fonti di reddito con cui poter soddisfare “ampiamente” le ragioni creditorie – di importo così consistente – dell’attrice (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003).

Anzi, la visura camerale della citata società, estratta in data 22.11.17, prodotta dall’attrice, rivela che la stessa, già alla predetta data, era “inattiva”, non aveva dipendenti ed aveva subito la cessazione d’ufficio della attività del proprio oggetto sociale (cfr. la visura).

b.5 In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia (come nella specie) successivo al sorgere del credito, l’ulteriore condizione per l’esercizio della stessa è – com’è noto – che il debitore ed il terzo fossero a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011).

E’ parimenti noto che la scientia damni si sostanzia nella consapevolezza del pregiudizio (dimostrabile anche in base a presunzioni) che l’atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, ossia consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).

E’ dunque sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).

Non vi è, per contro, la contestuale necessità né di un animus nocendi da parte del terzo, né una volontà concertata con il debitore, né la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, né lo stato di insolvenza del debitore, ne’ la conoscenza di tale stato da parte del terzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10430 del 2005; Cass. 11518/95; Cass. 1007/90), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).

Sussiste, nella specie, la prova della esistenza (quanto meno) della “generica conoscenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10430 del 18/05/2005) in capo sia alla società alienante sia alla acquirente YYY (in nome dei figli minori della stessa), del fatto che la società, con gli atti negoziali in questione, assottigliava la garanzia costituita dai suoi beni (scientia damni), posto che con esse la venditrice si spogliava della interezza dei propri cespiti immobiliari, e lo faceva proprio dopo aver evaso il fisco per centinaia di migliaia di euro.

Nella specie, tale consapevolezza può ritenersi (per entrambe le parti negoziali – alienante ed acquirente) in re ipsa, posto che nei casi (ricorrenti nel caso in esame) di vendita o donazione contestuale, in favore di un terzo, di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita o donazione degli unici beni immobili di proprietà del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente/donatario del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di questi dell’azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa” (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 27/03/2007). Inoltre (e ad abundantiam), assume rilievo, sempre ai fini della prova della scientia damni, lo stretto legame professionale e familiare intercorrente tra le persone fisiche che stipularono i contratti di cui è causa, ossia, da un lato, tra ***, legale rappresentante della società XXX SRL UNIPERSONALE, e YYY (moglie convivente del primo e socia unica della citata società) e, dall’altro, tra costoro ed minori ZZZ e KKK, figli di *** e YYY, in nome e per conto di quali quest’ultima partecipò ai negozi.

Al riguardo, è noto che persino la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l’atto dispositivo oneroso sia (a differenza che nella specie: ndr) anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009: in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto non provata la “participatio fraudis” del terzo, in un caso in cui il responsabile di un grave sinistro stradale, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e nelle more del giudizio di appello, si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013; per il già richiamato principio per cui la scientia damni è dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, anche dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13404 del 23/05/2008, cit.).

C. Conclusioni e disciplina delle spese processuali
c.1 La domanda attorea di revocatoria merita, dunque, integrale accoglimento, per comprovata sussistenza dei relativi elementi costitutivi.

c.2 Le spese processuali sostenute dalla attrice seguono la soccombenza solidale dei convenuti, come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, come determinato (ex art. 5 DM n. 55/14) dall’entità del credito a cui presidio l’attrice ha quivi esercitato la presente azione, applicando i valori tabellari medi, con riduzione del 50% per mancanza di attività istruttoria e di atti processuali dell’attrice in replica.

P.Q.M.

il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. N. /17, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA
la domanda principale dell’attrice di declaratoria della simulazione degli atti di compravendita immobiliare indicati in motivazione.

In accoglimento della domanda subordinata dell’attrice,

DICHIARA
l’inefficacia nei confronti dell’attrice, per le causali di cui in motivazione ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., delle compravendite immobiliari di cui all’atto pubblico del 4.12.12, stipulato innanzi al Notaio di, atto num., Rep. N., Racc. n. , registrato in e trascritto in Conservatoria il 20.12.2012.

CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell’attrice delle spese processuali che liquida in € 575,00 per esborsi € 13.902,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite, oltre accessori di legge. Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Chieti, 27.6.19

Il Giudice

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