Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Approfondiamo la vicenda per comprendere le ragioni giuridiche alla base di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per i reati di lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. La Corte di Appello, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la decisione: da un lato, dichiarava estinto per prescrizione un reato contravvenzionale minore; dall’altro, rideterminava il trattamento sanzionatorio per i reati principali.
Non soddisfatto della pronuncia di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi: il primo contestava la motivazione sulla sua responsabilità penale, il secondo lamentava una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo all’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Corte: la Genericità che Invalida il Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: l’inammissibilità. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Il Primo Motivo: Mancanza dei Requisiti di Legge
Il primo motivo di ricorso, volto a criticare l’affermazione della responsabilità penale, è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. Secondo la Corte, l’imputato non ha rispettato il dettato dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una critica astratta, senza individuare con precisione gli elementi della sentenza impugnata che riteneva errati o illogici. Tale genericità non ha permesso alla Corte di Cassazione di comprendere appieno i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In pratica, non basta affermare che una motivazione sia sbagliata; è necessario spiegare il perché, punto per punto.
Il Secondo Motivo di ricorso inammissibile: la Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto inammissibile per più ragioni. Oltre a essere anch’esso generico, la Corte ha sottolineato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, ma può solo verificare che quest’ultimo abbia fornito una motivazione congrua e logica per la pena inflitta. Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente adempiuto a questo onere argomentativo, facendo riferimento a elementi decisivi presenti nella sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di impugnazione: chi ricorre in Cassazione deve formulare censure precise e puntuali, non lamentele generiche. Questo requisito è essenziale per consentire al giudice dell’impugnazione di focalizzare il proprio esame sui punti controversi. Il secondo pilastro è la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti; il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore tecnico e precisione argomentativa. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di un’ulteriore valutazione del suo caso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia sottolinea come la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena sia ampiamente tutelata, a condizione che sia supportata da una motivazione logica e aderente ai criteri di legge. Di conseguenza, le critiche a tale valutazione possono avere successo solo se dimostrano un’evidente violazione di legge o una manifesta illogicità del ragionamento, e non una semplice divergenza di valutazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, come nel caso analizzato, se i motivi sono formulati in modo generico e indeterminato, senza specificare chiaramente gli errori attribuiti alla sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza è vaga, astratta e non indica in modo specifico e dettagliato quali parti della motivazione o quali punti della decisione siano ritenuti errati e per quali ragioni. Questo impedisce alla Corte di Cassazione di comprendere la doglianza e di esercitare il proprio controllo.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantità della pena, poiché questa rientra nel potere discrezionale del giudice di primo e secondo grado. Il suo ruolo è limitato a controllare che il giudice abbia applicato correttamente i criteri di legge (come la gravità del reato) e abbia fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42207 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a DIBER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, dichiarando il non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) per essersi estinto per prescrizione (contravvenzione ex art. 4 I. 110 del 1975) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di porto di armi od oggetti atti ad offendere;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio – oltre ad essere anch’esso generico per indeterminatezza, è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cas delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024.