Prescrizione Reato: Calcolo Errato e Inammissibilità del Ricorso
L’istituto della prescrizione reato rappresenta un principio di civiltà giuridica, volto a garantire la certezza del diritto e a evitare che un cittadino resti indefinitamente sotto la spada di Damocle di un procedimento penale. Tuttavia, il suo calcolo deve essere preciso e corretto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso basato su un’errata interpretazione dei termini, dichiarandolo inammissibile. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in appello, per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato, ritenendo ormai decorso il tempo necessario per l’estinzione del reato, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era proprio relativo alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione da parte della Corte d’Appello. La difesa insisteva affinché la Suprema Corte riconoscesse l’estinzione del reato per il decorso del tempo.
La Decisione della Corte e il Calcolo della Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta e rigorosa applicazione delle norme che regolano la prescrizione, in particolare l’articolo 157 e seguenti del codice penale.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno smontato la tesi difensiva con un semplice calcolo matematico basato sulla legge. Il reato in questione era stato commesso in data 15 aprile 2019. Secondo la normativa vigente, il termine massimo di prescrizione per tale delitto, comprensivo delle eventuali interruzioni, è di sette anni e sei mesi.
Partendo dalla data del fatto, la Corte ha calcolato che il termine ultimo per la prescrizione scadrà il 15 ottobre 2026. Al momento della decisione della Corte d’Appello e del ricorso in Cassazione, tale termine era evidentemente ben lontano dall’essere maturato. Pertanto, la richiesta di declaratoria di estinzione del reato era priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi solidi e giuridicamente validi. Proporre un ricorso basato su un palese errore di calcolo dei termini di prescrizione del reato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. La Corte, dichiarando l’inammissibilità, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una corretta valutazione dei presupposti processuali prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare l’aggravio di sanzioni economiche e l’inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna sostenendo che il reato contestatogli si fosse estinto per il decorso del termine di prescrizione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché, sulla base di un corretto calcolo secondo gli articoli 157 e seguenti del codice penale, il termine massimo di prescrizione per il reato non era ancora scaduto.
Qual è la data esatta di estinzione del reato stabilita dalla Corte nel caso specifico?
La Corte ha calcolato che, essendo il reato stato commesso il 15 aprile 2019, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi scadrà il 15 ottobre 2026.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42208 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. NUMERO_DOCUMENTO-2024 – Rel. Borrelli Ud. 23.10.2024 –
Rilevato che Gueye Bathie ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
Lette le conclusioni del ricorrente, che ha insistito per la declaratoria di prescrizione.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato – è manifestamente infondato in quanto, ai sensi degli artt. 157 e seguenti cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto (commesso – come risulta dagli atti – in data 15 aprile 2019) decorrerà il 15 ottobre 2026, decorsi anni sette e mesi sei.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024.