Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42204 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ARCHI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 23 ottobre 2024
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrocm avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna degli imputati per i reati di minaccia e lesioni personali;
Premesso che gli imputati hanno articolato ciascuno due motivi di ricorso, che lamentano violazione di legge quanto al giudizio di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati.
Considerato che tutti i motivi formulati nell’interesse di entrambi gli imputati non deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da meré doglianze in punto di riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi in se appello.
Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedime impugNOME – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fat indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024