Particolare Tenuità del Fatto: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi, specialmente quando si invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando la necessità di presentare motivi specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già esposte nei gradi di merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale, ovvero la spendita e circolazione di monete falsificate. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la condanna, respingendo le argomentazioni difensive. L’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha basato il ricorso su due motivi principali:
1. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si contestava alla Corte d’Appello di non aver applicato l’art. 131-bis del codice penale, una norma che esclude la punibilità per i reati la cui offesa è di particolare tenuità e quando il comportamento non è abituale.
2. Vizio di motivazione sul diniego di un beneficio: Si lamentava un errore nella motivazione con cui era stato negato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, previsto dall’art. 175 del codice penale.
L’Analisi della Corte: la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata per escludere la particolare tenuità del fatto. La decisione non si basava unicamente sui precedenti penali dell’imputato, ma teneva conto anche della gravità del fatto in sé, valutata secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, del codice penale.
Il ricorso, secondo la Corte, non è riuscito a confrontarsi efficacemente con questa completa motivazione, limitandosi a contestare l’esclusione del beneficio senza smontare le argomentazioni della corte territoriale. Questo dimostra come, per contestare una valutazione discrezionale del giudice, sia necessario un attacco puntuale e argomentato alla sua motivazione.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure presentate erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte in appello. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni senza sviluppare una critica specifica contro la sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata e non può essere una semplice copia delle difese precedenti. I motivi, sebbene formalmente presentati, sono stati considerati solo “apparenti” e non specifici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, il ricorso non ha saputo scalfire la logicità della motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente valutato la gravità della condotta per escludere sia la tenuità del fatto sia la concessione di ulteriori benefici. In secondo luogo, il carattere ripetitivo e generico dei motivi ha violato il principio di specificità del ricorso, rendendolo non idoneo a un esame nel merito.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Argomentato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico, pertinente e critico nei confronti della decisione che si intende impugnare. Non è sufficiente ripetere argomenti già respinti. È necessario, invece, individuare i vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice e costruire su di essi una censura argomentata. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il rischio è quello di una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla particolare tenuità del fatto è stato respinto?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato. La sentenza d’appello aveva già fornito una motivazione adeguata per escludere tale causa di non punibilità, basandosi non solo sui precedenti dell’imputato ma anche sulla gravità del fatto (ex art. 133 c.p.), e il ricorso non ha contestato efficacemente tale motivazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo si limita a ripetere esattamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere una critica specifica e argomentata contro la decisione che si sta impugnando. Questo rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42206 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 23 ottobre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. – è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto; il motivo di ricorso, dal canto suo, confronta in toto con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini dell’esclusione de causa di non punibilità, non fa riferimento solo ai precedenti penali dell’imputato e pregresse condotte tra le parti, ma apprezza anche la gravità del fatto ex art. 133, comma 1 cod. pen (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denunzia vizio di motivazione i ordine al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen – non è deducibile in quanto fondato s censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; nel caso di specie il giudice di merito h adeguatamente motivato indicando le ragioni della mancata concessione sulla base di un dato – la gravità della condotta – riconducibile all’art. 133 cod. pen. (cfr. pag. 7 della se impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Presidentg