Patente di Guida Falsa: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’utilizzo di una patente di guida falsa è un reato che può portare a conseguenze penali significative. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione, offre spunti importanti su come la giustizia valuta le difese degli imputati e quali sono i limiti di un ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un cittadino, confermando la sua condanna per falsità materiale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, ritenuto responsabile del reato di falsità materiale per essere stato trovato in possesso di una patente di guida contraffatta. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, basando la propria decisione su elementi che, a suo dire, dimostravano il concorso dell’imputato nella creazione del documento falso. In particolare, la Corte territoriale aveva evidenziato come l’imputato avesse fornito i propri dati anagrafici e la propria fotografia, elementi necessari per la materializzazione del falso.
I Motivi del Ricorso alla Suprema Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione: La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli argomenti che indicavano l’inconsapevolezza dell’imputato circa la falsità della patente.
2. Travisamento delle prove: Si contestava la valutazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo che le risultanze probatorie fossero state interpretate in modo contraddittorio.
3. Violazione di legge: L’imputato eccepiva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo illegittimo il diniego da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione su una patente di guida falsa
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati tutti, dichiarando l’appello inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale, che limitano il campo di indagine della Suprema Corte alle sole questioni di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa.
Sul primo motivo, relativo alla presunta inconsapevolezza, i giudici hanno stabilito che le censure erano manifestamente infondate e versate in fatto. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto, ma stava cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in Cassazione. Il ragionamento della Corte d’Appello, secondo cui fornire foto e dati personali implica una partecipazione attiva alla contraffazione, è stato ritenuto logico e coerente.
Il secondo motivo, riguardante l’elemento psicologico, è stato giudicato indeducibile. La difesa, infatti, si era limitata a presentare circostanze di fatto senza formulare una critica specifica che evidenziasse vizi logici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Infine, riguardo al terzo motivo sulle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, i quali, implicitamente, superano tutti gli altri. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta esente da evidenti illogicità.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un concetto cruciale: il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. Per ottenere un annullamento della condanna, è necessario dimostrare vizi di legge o difetti logici macroscopici e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Argomentazioni generiche o tentativi di riproporre una diversa lettura delle prove sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Per l’imputato, ciò si traduce nella condanna definitiva e nell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Fornire i propri dati personali per creare un documento falso costituisce concorso nel reato?
Sì, secondo la sentenza analizzata, il fatto di aver fornito la propria fotografia e i dati anagrafici è stato considerato dalla Corte d’Appello una prova logica del concorso dell’imputato nella contraffazione, e tale ragionamento è stato ritenuto immune da vizi dalla Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove è considerato inammissibile.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche senza analizzare ogni singolo elemento a favore?
Perché, secondo un principio consolidato, il giudice di merito ha solo l’obbligo di motivare la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Se la motivazione del diniego è logica e coerente, si ritiene che essa superi e disattenda implicitamente tutti gli altri elementi, anche quelli favorevoli all’imputato, senza la necessità di un’analisi esplicita per ciascuno di essi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42209 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal privato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle argomentazioni della difesa con cui si sosteneva l’inconsapevolezza dell’imputato rispetto alla falsità della patente di guida in suo possesso – è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto oppone al logico ragionamento della Corte di appello (che ha sostenuto il concorso dell’imputato nella contraffazione per avere fornito foto e dati anagrafici e che ha puntualmente smentito la tesi della consegna di un falso da parte della RAGIONE_SOCIALE, cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) considerazioni vaghe e prive di rilievo critico specifico;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si censura la contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie relative alla sussistenza dell’elemento psicologico – è indeducibile perché adduce circostanze di fatto, ma non formula una critica che evidenzi vizi logici nella ricostruzione delle ragioni della falsificazione;
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr 9 Ate al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cass delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024.
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