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Trasferimento di un’azienda o di un ramo di azienda bancaria

Trasferimento di un’azienda o ramo di azienda bancaria, rapporti compresi in quell’azienda o ramo d’azienda.

Pubblicato il 15 July 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:

1) ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 543/2023 pubblicata il 16/06/2023

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499/2018 R. G., vertente tra XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA, quale mandataria della SOCIETA’ ITALIANA per la YYYs. r. l. (YYY s. r. l.) con sede in (già Società Italiana *** s. p. a., quale mandataria della ZZZ s.r. l.), elettivamente domiciliata in.

APPELLANTE

e

KKK s. r. l., , in persona dell’Amministratore Delegato dr., quale mandataria (giusta procura speciale del 24/01/2020, autenticata per atto del notaio dr., Repertorio 44339, raccolta 13982 registrata in data 28/01/2020) della JJJ s.r.l., cessionaria di SSS s. p. a., nella persona dell’amministratore unico 130 *** s. r. l. e del procuratore speciale, con studio in, INTERVENIENTE contro AAA, nata a, e BBB, nata a, presso lo studio dell’avv.,

APPELLATE

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 34/2018 del 9 gennaio 2018, in materia di opposizione a precetto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’interveniente: “precisa le conclusioni riportandosi alle proprie conclusioni e a quelle del precedente legale avv. Arena Natale che devono qui intendersi integralmente trascritte”.

Per le appellate: “precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2018 l’XXX s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della SOCIETÀ ITALIANA per la YYY (già Società Italiana *** s. p. a., quale mandataria della ZZZ s. r. l.), ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di AAA e BBB, la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha accolto l’opposizione a precetto proposta da costoro e, per l’effetto, ha dichiarato parzialmente nullo il precetto medesimo e non dovuto l’importo di € 1.305,04, disponendo conseguentemente anche che il calcolo delle voci relative alla fase esecutiva introdotta con l’atto di precetto avvenisse sulla base del rideterminato valore della causa; ha infine condannato la società opposta al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

L’appellante, nella qualità anzidetta, ha criticato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s’illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse rigettata l’opposizione a precetto proposta da parte avversa, con condanna della stessa al rimborso di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio; in subordine, in considerazione della rideterminazione dell’importo portato nell’atto di precetto, che fosse riformata la sentenza disponendo la compensazione delle spese.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 5 novembre 2018 si sono costituite AAA e BBB resistendo all’appello, di cui hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità per violazione del disposto dell’art. 342 c. p. c.; nel merito ne hanno contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto se non dichiarato inammissibile. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c. p. c. – come da ordinanza di questa Corte del 19 aprile 2019 –, è stata fissata l’udienza dell’11 gennaio 2021 per la precisazione delle conclusioni, differita poi d’ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo (come da decreti presidenziali in atti) sino al 4 aprile 2022, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), è stata aggiornata all’1 luglio 2022 per ragioni organizzative.

Nelle more, con comparsa depositata telematicamente il 4 aprile 2022 ha spiegato intervento volontario nel giudizio ex art. 111 c. p. c. la KKK s. r. l., quale mandataria della JJJ s. r. l., cessionaria dei crediti facenti capo alla SOCIETÀ ITALIANA per LA YYYs. r. l. (YYY s. r. l.) – compreso quello oggetto del presente giudizio -, confermando e facendo proprie le domande, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte di parte appellante.

All’udienza dell’1 luglio 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dall’interveniente e da parte appellata, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in via preliminare chiarire che la mancata presentazione di note di trattazione scritta da parte dell’appellante per l’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni non osta alla decisione della causa, né dà luogo ad alcun vulnus dei diritti di difesa, considerato che, per costante giurisprudenza, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni – cui, come è noto, è assimilabile l’omesso deposito di note di trattazione scritta per l’udienza cartolare -, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate (Cass. Civ. n. 26523/2020).

Sempre in via preliminare va dichiarato ammissibile, ex art. 111, comma 3, c. p. c., l’intervento volontario nel presente giudizio della KKK s. r. l., quale mandataria della JJJ s. r. l., cessionaria dei crediti facenti capo alla SOCIETÀ ITALIANA per LA YYYs. r. l. (YYY s. r. l.), tra cui quello oggetto del presente giudizio (circostanza non contestata da controparte), dato che in base ai documenti allegati dalla stessa risulta attestata la sua qualità di mandataria della JJJ s. r. l. in virtù di procura speciale in Notaio Luigi Cecala di Milano del 24 gennaio 2020, cessionaria dei crediti facenti capo alla YYY s. r. l., già cessionaria dei crediti facenti capo a ZZZ s. r. l., a sua volta (già) cessionaria dei crediti della SSS s. p. a. (a sua volta cessionaria dei crediti della Banca *** s. p. a., che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti delle AAA/BBB, ossia il titolo posto alla base del precetto oggetto della presente opposizione).

Si può affermare dunque, alla luce delle vicende soggettive e oggettive sin qui illustrate e risultanti dai documenti in atti, che tra i crediti trasferiti con le predette successive cessioni rientri quello oggetto del presente giudizio, né d’altra parte ciò è stato contestato specificamente da alcuno dei contendenti.

Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico-processuale va evidenziato come sia consolidato e costante l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nel caso di trasferimento di un’azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell’azienda (o ramo d’azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 111 c. p. c., senza che assuma rilievo, a tal fine, il disposto dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della cedente, ma ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell’azienda [così tra le tante Cass. Civ. n. 18258/2014; in senso conforme Cass. Civ. n. 10653/2010 che in massima testualmente recita: “nel caso di trasferimento di un’azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell’azienda (o in quel ramo d’azienda) il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall’art. 111 c. p. c., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l’art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – secondo cui, in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l’adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente – il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell’azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso”].

Declinando tale consolidato principio al caso che ci occupa (implicante, stando alla documentazione in atti, una vicenda successoria analoga a quelle cui si riferiscono le pronunce citate), può dirsi che in virtù del disposto del terzo comma dell’art. 111 c. p. c. è ammissibile l’intervento nel presente giudizio dell’ultima cessionaria anzidetta, dovendosi rammentare anche che l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c. p. c. può sempre avvenire nel processo, e dunque anche nel giudizio di appello: tale disposizione codicistica, a norma della quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, è applicabile in ogni grado o fase del processo, dato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti (v. in tal senso Cass. Civ. S. U. n. 21690/2019; Cass. Civ. nn. 4536/2015; 4333/1993).

Tanto premesso, va subito disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalle appellate sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell’art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, deve intendersi nel senso che l’impugnazione è necessario che contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).

Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l’oggetto e l’ambito del riesame richiesto.

Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342 c. p. c..

Ciò posto e venendo al merito del gravame, col primo motivo l’appellante deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c. p. c. per contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che quanto riportato nella motivazione si porrebbe in insanabile contrasto con la parte dispositiva, avendo il Tribunale condiviso, nella parte argomentativa, le deduzioni relative all’insussistenza dell’intervenuta prescrizione del credito – dato che è emerso che le odierne appellate hanno compiuto validi atti interruttivi -, salvo poi affermare, nel dispositivo, che l’opposizione andava accolta e che, per l’effetto, il precetto opposto andava dichiarato parzialmente nullo.

Il motivo non è fondato.

Dalla lettura della parte motiva della sentenza si evince agevolmente come il Tribunale abbia disatteso il motivo di opposizione concernente l’an debeatur, escludendo che il credito azionato fosse prescritto, mentre ha accolto parzialmente la doglianza delle opponenti riguardante il quantum debeatur (testualmente formulata nell’atto di opposizione come segue: “dunque le somme dovute alla società opposta non sono quelle portate dal precetto oggi opposto bensì di gran lunga inferiori, stante che la sig.ra AAA ha già pagato gran parte del credito portato dal D. I. per cui è precetto. Si eccepisce, altresì, la nullità del precetto perché, stante il pagamento di gran parte delle somme portate dal D. I., il calcolo degli interessi è stato effettuato in maniera erronea e dannosa per la opponente”).

A fronte di tale motivo di opposizione, la controparte, dopo avere eseguito nuovamente il calcolo del dovuto, ne ha ammesso la parziale erroneità, riconoscendo che nell’atto di precetto era stato indicato, per errore, un importo maggiorato di € 1.305,04.

Il Tribunale, preso atto di tale riconoscimento e del fatto, dunque, che il precetto è stato intimato per una somma superiore rispetto al dovuto, come dedotto dalle opponenti (e nemmeno disconosciuto, ma anzi ammesso, da controparte), ha accolto (in parte qua) l’opposizione, dichiarando parzialmente nullo il precetto e non dovuta la somma (in esso erroneamente computata) di € 1.305,04, con nuovo consequenziale calcolo delle voci relative alla fase esecutiva.

Ha richiamato in punto di diritto il principio giurisprudenziale secondo il quale l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.

Così facendo il primo Giudice ha operato correttamente, avendo dichiarato parzialmente nullo il precetto opposto per la ragione che la somma precettata comprendeva un importo pari a € 1.305,04 in più rispetto all’effettivo dovuto; e ciò in conformità dell’insegnamento del Giudice di legittimità che, ancora recentemente, ha affermato che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, essendo comunque valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l’adempimento sulla legittimità dell’atto” (così in massima Cass. Civ. n. 24704/2020).

Nessun contrasto è dunque evidentemente ravvisabile tra dispositivo e motivazione della sentenza, dato che – occorre aggiungere – la ratio decidendi del primo Giudice non si è basata solo sul rigetto dell’eccezione di prescrizione (concernente l’an debeatur), come sempre volere addurre parte appellante, ma anche (e soprattutto) sul parziale accoglimento della doglianza di parte opponente relativa al quantum debeatur, con conseguenti (parziale) accoglimento dell’opposizione e declaratoria di parziale nullità del precetto in linea col suddetto costante insegnamento della Suprema Corte.

Con il secondo motivo la società appellante censura la sentenza impugnata per avere individuato erroneamente la parte sostanziale del giudizio, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto

condannare lei in quanto solo mandataria della SOCIETA’ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I.CAR.C. s.r.l.).

Il motivo è infondato.

Preliminarmente deve rilevarsi che l’attuale titolare del credito oggetto del precetto opposto è la JJJ s. r. l. in forza del contratto di cessione pro soluto del 19 dicembre 2019 (depositato in atti) con il quale, come si è detto sopra, la SOCIETA’ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I.CAR.C. s.r.l.) ha ceduto alla predetta, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019, tutti i crediti, compreso quello oggetto del presente giudizio.

Detta società poi, in virtù della procura speciale del 24 gennaio 2020 sopra richiamata, ha conferito alla KKK s. r. l. apposito mandato per la gestione, anche giudiziale, dei crediti acquistati.

Ciò premesso, limitando l’esame a quanto tracciato nel secondo motivo di appello, mette conto evidenziare che la SOCIETA’ ITALIANA per la YYY s. r. l. (s. r. l.) risulta avere conferito procura alla (allora) XXX s.r. l. “affinché questa provveda a compiere tutte le attività, gli atti e le formalità inerenti e connessi ai procedimenti esecutivi e/o concorsuali ed ai giudizi di opposizione e cognizione relativi ai Crediti nonché, più in generale, a compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili alla gestione dei Crediti medesimi” ed, in particolare, “a comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, costituendosi in giudizio, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare nell’ambito delle procedure e dei procedimenti”.

Nel presente giudizio, dunque, l’XXX s. r. l., in virtù del predetto mandato, ha assunto la veste di parte formale del processo, essendosi costituita in giudizio ed avendone compiuto gli atti spendendo espressamente la sua qualità di mandataria della SOCIETA’ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I.CAR.C. s.r.l.): tale che, la pronuncia di condanna che il Tribunale ha emesso a carico della “parte opposta” – peraltro solo relativamente al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte opponente, non avendo il resto delle statuizioni natura e contenuto direttamente condannatori – deve intendersi riferita all’XXX s. r. l., non già in proprio, bensì quale mandataria della SOCIETA’ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I.CAR.C. s. r. l.), con la conseguenza che essa non può che produrre i propri effetti se non unicamente nella sfera giuridica della mandante, parte sostanziale del rapporto processuale, l’unica effettiva destinataria del dictum giudiziale (arg. ex Cass. Civ. n. 10590/2001).

A tale dirimente considerazione consegue che la pronuncia assunta dal Giudice di primo grado è stata correttamente disposta a carico della “parte opposta” XXX s. r. l., la quale si è costituita in giudizio, non in proprio, ma quale mandataria della SOCIETA’ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I. CAR.C. s. r. l.), avendo del resto, proprio e solo in tale veste, proposto la presente impugnazione.

Il terzo motivo di appello riguarda la statuizione relativa alle spese del primo grado, della cui erroneità la società appellante si duole sostenendo che, al contrario, il loro rimborso avrebbe dovuto essere posto a carico di controparte in applicazione del principio della soccombenza.

In subordine rileva che l’accoglimento solo parziale dell’opposizione a precetto, che ha comportato la rideterminazione della somma precettata, avrebbe dovuto essere valutato dal Giudice di prime cure quale giusto motivo per la compensazione delle spese processuali; contesta inoltre la quantificazione del compenso che avrebbe dovuto essere commisurata non già al criterio del disputatum, bensì a quello del decisum, stante l’accoglimento solo parziale della domanda.

Il motivo è meritevole di accoglimento solo in parte, dato che, in effetti, l’opposizione a precetto, come detto, è stata parzialmente accolta in ordine al quantum debeatur ed anche grazie al comportamento processuale assolutamente leale della parte opposta, che ha riconosciuto la parziale erroneità della somma intimata col precetto – per un di più pari a € 1.305,04 -, unico importo che, per l’appunto, è stato dichiarato non dovuto dal Tribunale.

Si è in presenza dunque di una soccombenza solo parziale e reciproca delle parti, che, in uno con il leale contegno processuale della società opposta, rende giusto ex art. 92, coma 2, c. p. c., in riforma in parte qua della pronuncia di primo grado, compensare (tra le parti di quel grado) le spese dello stesso nella misura di ½, ponendo la restante quota di ½, da calcolare sull’importo liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di onorario (escluse le spese vive) – che si ritiene essere stato correttamente rapportato al valore del diritto accertato (pari alla differenza tra € 8.263,10 – importo intimato con atto di precetto e € 1.305,04, importo non dovuto) –, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta), a carico solidale di parte opponente.

Ciò, stante la soccombenza prevalente di quest’ultima dovuta al minimo accoglimento dell’opposizione (in ordine solo ad una parte esigua della somma precettata) e considerato il comportamento del tutto leale della parte creditrice di cui si è detto sopra.

Quanto alle spese del presente grado, in considerazione dell’accoglimento dell’appello solo in relazione al capo (accessorio) della regolazione delle spese di primo grado, esse possono essere parimenti compensate tra le parti, per la reciproca soccombenza, in ragione di 1/3, ponendosi la restante quota di 2/3 a carico di parte appellante, nella suddetta qualità, e dell’interveniente, nella suddetta qualità, in solido tra loro, stante il sostanziale rigetto di merito della proposta impugnazione. Esse si determinano in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell’art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore (€ 5.201 – € 26.000) individuato in base al diritto accertato (pari alla differenza, come detto sopra, tra € 8.263,10 – importo intimato con atto di precetto e € 1.305,04) e tenuto conto dei parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e della entità delle questioni trattate in questa sede, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, nonché del fatto che il valore monetario della controversia è più prossimo al minimo che non al massimo dello scaglione di riferimento, determinandole così in complessivi € 1.984,00 a titolo di onorario – di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva e € 956,00 per la fase decisionale -, non apprezzandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria e senza l’aumento per la pluralità di parti difese, stante la comunanza delle loro posizioni in fatto e in diritto, che hanno implicato la trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti (tra le altre v. Cass. Civ. n. 11591/2015), la cui quota di 2/3 è pari € 1.323,00, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,

CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX s. r. l., in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria della SOCIETÀ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I.CAR.C. S.r.l.), con atto notificato il 6 luglio 2018, nei confronti di AAA e BBB, con l’intervento di KKK s. r. l., in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria della JJJ s. r. l., così provvede:

• in parziale accoglimento dell’appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, dichiara compensate tra le parti (di quel grado) le spese del primo grado di giudizio in ragione della metà, ponendo la restante metà, da calcolare sull’importo liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di onorario (escluse le spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta), a carico solidale delle (allora) opponenti;

• rigetta nel resto l’appello;

• dichiara compensate tra tutte le parti le spese del presente grado in ragione di 1/3, ponendo il rimborso della restante quota di 2/3 a carico solidale di XXX s. r.l., in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria della SOCIETÀ ITALIANA per la YYYs. r. l. (S. I.CAR.C. s. r. l.) e di KKK s. r. l., in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria della JJJ s. r. l., in favore di AAA e BBB, liquidata (tale quota) in complessivi € 1.323,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), da distrarsi in favore del difensore anticipatario delle appellate avv..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 16 giugno 2023

Alla stesura della presente sentenza ha collaborato il dr.  funzionario dell’ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.

Il Consigliere estensore Il Presidente

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