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Codice Penale

Opposizione a precetto, il termine rimane sospeso

Se contro il precetto è proposta opposizione il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c.

Pubblicato il 15 July 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1093/2023 pubblicata il 16/06/2023

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5036/2022 trattenuta in decisione all’udienza del 6.6.2023, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

XXX (C.F.), YYY (C.F.), ZZZ (C.F.), rappresentati e difesi dall’Avv.to;

ATTORE/I contro

KKK (C.F.), con il patrocinio dell’avv.;

CONVENUTO/I

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.;

Conclusioni delle parti: come in atti e da verbale di udienza del 6.6.2023;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli odierni ricorrenti con separati atti di citazione, iscritti ai nn. 5036/2022 RG (ZZZ), n. 5038/2022 Rg (XXX), 5039/2022 RG () hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. avverso l’atto di precetto loro notificato in data 30.11.2022, con cui è stato loro intimato il pagamento in favore di *** srl, quale cessionaria del credito, e, per essa, la mandataria KKK, della somma di euro 12.595,00 oltre interessi dalle singole scadenze, a titolo di spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza n. 1995 del 2.12.2005 e con la sentenza di appello della Corte di Appello di Catanzaro n. 1668 del 2013 -che ha rigettato l’appello proposto dagli odierni opponenti, condannati altresì al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

A sostegno della opposizione hanno allegato la copia dell’atto di precetto loro notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale in data 30.11.2022 ed hanno dedotto la nullità dell’atto di precetto, per la mancata notifica del titolo in forma esecutiva.

Hanno evidenziato infatti che, pur facendosi riferimento nella relata di notifica alla contestuale notifica della sentenza n. 1668/2013 della Corte di Appello di Catanzaro spedita in forma esecutiva, all’atto di precetto notificato non risulta allegata la citata sentenza.

Nei rispettivi atti pertanto gli opponenti hanno chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, “….dichiarare nullo anche parzialmente il precetto per le ragioni indicate in epigrafe; 3) Con vittoria di spese e competenze da distrarre, ex art. 93 c.p.c.”.

Parte convenuta si è costituita nei tre giudizi in data 17.4.2023 chiedendo la riunione delle cause e dichiarando di non intendere avvalersi dell’atto di precetto in quanto “ per mero errore materiale, non era allegata la Sentenza citata con la formula esecutiva”.

L’opposta, inoltre, evidenziando di non avere dato seguito all’atto di precetto, notificato ai sensi dell’art. 140 CPC, ne ha dedotto la perenzione e l’inefficacia, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.

A seguito dell’assegnazione a questo giudice delle cause n. 5038/2022 e 5039/2002 RG, le dette cause all’udienza del 2.5.2023 sono state riunite a quella più antica iscritta al n. 5036/2022 RG già pendente dinanzi a questo giudice.

Con ordinanza del 3 maggio 2023 questo giudice ha disatteso la richiesta di parte attrice di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. in considerazione del principio di ragionevole durata del processo ed ha fissato l’udienza per la discussione.

All’udienza del 6.6.2023 il procuratore di parte opposta ha precisato che il precetto opposto non è stato azionato in via esecutiva e ne ha dedotto nuovamente la perenzione ed ha rappresentato l’intenzione della parte di rinunciare in ogni caso agli effetti dell’atto per come indicato ed ha insistito nella compensazione delle spese.

L’Avv. *** ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione ed ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, con distrazione, insistendo nell’accoglimento dell’opposizione.

L’Avv. *** ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, evidenziando nuovamente la ricorrenza di mero errore materiale per la mancata allegazione del titolo esecutivo.

I procuratori delle parti, quindi, hanno precisato le conclusioni nei termini enunciati a verbale ed hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc e la causa è stata trattenuta in decisione, stante la rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Deve essere disattesa anzitutto la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere formulata da parte opposta, in quanto non può ritenersi la perenzione del precetto opposto.

Invero ai sensi dell’art. 481 comma 2 c.p.c. “se contro il precetto è proposta opposizione il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627” (cfr. Cass. 27848/2022).

Ne deriva che nel caso in esame, in cui è stata proposta opposizione avverso l’atto di precetto, il termine di 90 giorni previsto al primo comma dell’art. 481 c.p.c., decorso il quale il precetto diviene inefficace, è rimasto sospeso e pertanto non è maturata la perenzione dell’atto di precetto.

Ciò premesso, l’opposizione è fondata e deve essere accolta.

Invero, la stessa parte opposta ha preso atto della mancata notifica della sentenza della Corte di Appello che costituisce titolo esecutivo, evidenziando l’errore materiale di mancata allegazione del provvedimento.

Si rileva infatti che “..l’appello è un mezzo di impugnazione che, in quanto diretto ad attuare il principio del doppio grado di giurisdizione, si conclude con una nuova decisione in merito al rapporto giuridico controverso, la quale si sostituisce a quella del giudice di primo grado, assorbendone tutto il contenuto. La sentenza di appello è pertanto sostitutiva a tutti gli effetti di quella di primo grado, anche se conferma integralmente la stessa” (Cass. 7537/2009, in motivazione; cfr. Cass. 29021/2018). Nel caso in esame, pertanto, in cui entrambe le parti addivengono alla evidenza (per errore materiale) della mancata allegazione del titolo esecutivo e quindi della sua mancata notifica, deve ritenersi la nullità dell’atto di precetto, attesa la mancata osservanza dell’art. 479 c.p.c., che prevede che l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva. Né la proposta opposizione è idonea a sanare tale nullità per raggiungimento dello scopo.

La giurisprudenza di legittimità infatti evidenzia che in caso di violazione dell’art. 479 c.p.c., la sanatoria della nullità dell’atto di precetto ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo può verificarsi solo nell’ipotesi -diversa dal caso in esame in cui è stata contestata la mancata notifica del titolo esecutivo e non è stata formulata opposizione nel merito- in cui è proposta congiuntamente dal debitore opposizione di merito insieme a quella di rito “poiché la contestazione dell’esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede “in executivis” e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cass. 14275/2022).

Alla luce dei motivi sopra esposti, deve concludersi per l’accoglimento dell’opposizione e la declaratoria di nullità dell’atto di precetto opposto.

Le spese di lite, in considerazione della condotta processuale della parte convenuta, che non ha resistito all’opposizione, possono essere compensate nella misura di 1/3 e, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non ricorrendo i presupposti per l’aumento, previsto come facoltativo all’art. 4 comma 2 DM 55/2014, non riscontrandosi particolare complessità della causa, e vanno poste a carico della soccombente parte opposta, esclusa la distrazione ex art. 93 c.p.c. atteso che una delle parti opponenti (Sig.ra ZZZ) è stata ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

− Accoglie, per quanto in parte motiva, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.

proposta avverso l’atto di precetto opposta dai Sigg.ri ZZZ, XXX e YYY e per l’effetto dichiara la nullità dell’atto di precetto opposto;

− condanna parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese di lite, che, già compensate per 1/3 si liquidano in € 1.133,33, per competenze, oltre al 15% per rimborso forfettario, CPA e

IVA, come per legge, disponendo il pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, dell’importo pari ad 1/3 delle competenze liquidate, poiché l’attrice Sig.ra ZZZ è stata ammessa al gratuito patrocinio.

Cosenza, 16 giugno 2023

Il Giudice

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