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Risarcimento danni da infiltrazioni da lastrico solare

Il condominio è responsabile dei danni causati da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell’edificio. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si configura anche in caso di omessa custodia del bene comune da parte dell’amministratore. Il condomino danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni subiti.

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Pubblicato il 18 giugno 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2414/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1188_2025_- N._R.G._00002414_2022 DEPOSITO_MINUTA_12_06_2025_ PUBBLICAZIONE_12_06_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2414/2022 promossa C.F. , residente in Cogliate, INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Seveso, INDIRIZZO 16presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’Avv. NOME COGNOME come da procura posta in calce all’atto di citazione;

ATTORE NEI CONFRONTI DI C.F. , in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Desio, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO C.F. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI

Per l’udienza del 13.1.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:

C.F. C.F. PER “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti e per gli ulteriori che vorrà ravvisare, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare e provvedere anche se del caso in via riconvenzionale:

Nel merito – Ritenere e dichiarare ogni eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta nonché infondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, rigettarle integralmente;

– Accertare e dichiarare la piena responsabilità del (C.F. ), sito in Meda (MB) – 20821, alla , in persona dell’amministratore pro tempore, in ordine ai gravi danni rilevati nel plesso condominiale de quo e descritti analiticamente nella relazione peritale dell’Arch. nell’ambito della CTU disposta dal Tribunale di Monza e, per l’effetto;

– Condannare il (C.F. ), sito in Meda (MB) – 20821, alla , in persona dell’amministratore pro tempore, al versamento in favore dell’attore dell’importo di €. 9.770,98= a titolo di spese di tecniche sostenute, come da narrativa in atti, ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Geom. Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso.

In via istruttoria – Si insiste come da istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c., in quanto non accolte, e che qui si abbiano per integralmente ritrasposte;

In ogni caso – con vittoria di spese di eventuale C.T.U., C.T.P., nonché di competenze legali della precedente fase di A.T.P., quantificate in €. 3.827,00=, oltre anticipazioni per €.287,00=, giusta nota allegata al doc. 25, e della presente causa, il tutto oltre ad ex art. 2 D.M. 55/2014, 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 ed I.V.A. come per legge.

I procuratori dell’attore dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o produzioni tardive o nuove delle controparti”.

PER IL “Voglia l’Ill.mo Tribunale COGNOME, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

– in INDIRIZZO

respingere le domande formulate dall’attore nei confronti del quanto infondate in fatto ed in diritto.

– in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dall’attore:

dichiarare tenuto e condannare il Sig. RAGIONE_SOCIALE , con studio in Meda (MB), INDIRIZZO a garantire, manlevare e/o tenere indenne il dal pagamento di qualsiasi somma a qualunque titolo fosse condannato a pagare all’attore e/o comunque ad erogare in suo favore in dipendenza delle domande dallo stesso svolte.

– in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dall’attore e di rigetto della domanda di manleva formulata in via subordinata:

in considerazione e preso atto del credito vantato dal nei confronti del Geom. per spese condominiali ordinarie e straordinarie scadute ed insolute, previo ogni opportuno accertamento anche in via incidentale, compensare il suddetto credito con quanto il sia condannato a pagare al Geom. In ogni caso:

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con riserva di agire in separato giudizio per la condanna dell’odierno attore al pagamento delle somme dovute al che non risulteranno essere state oggetto di compensazione.

In via istruttoria:

si insiste per l’ammissione, previa revoca/modifica dell’ordinanza del 10.6.2024, dei mezzi di prova già indicati nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. già depositata e, nello specifico, si ribadisce richiesta di disporsi interrogatorio formale dell’attore Geom. e del terzo chiamato Rag. sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il Rag. ha omesso di informare i condomini del Condominio della denuncia da parte del Geom. di infiltrazioni di acque meteoriche nella sua proprietà formulate nell’anno 2018 e 2019 (si rammostri il doc. 2);

2) Vero che il Rag. informava i condomini del della ricezione di notifica di ricorso per ATP e pedissequo provvedimento di fissazione udienza su istanza del Geom. dello svolgimento del conseguente procedimento rubricato al r.g. 11710/2019 del Tribunale di Monza introdotto su istanza del Geom. e dell’esito dello stesso, per la prima volta con l’invio di convocazione per l’assemblea del 20.5.2021 (si rammostri il doc. 2);

3) Vero che il Rag. si è costituito in giudizio nel procedimento rubricato al r.g. 11710/2019 del Tribunale di Monza senza ottenere preventiva autorizzazione assembleare”.

C.F. PER “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Monza, ogni eccezione e istanza avversaria disattesa, così giudicare:

Nel merito, respingere tutte le domande svolte dal nei confronti del terzo chiamato, perché infondate in fatto e diritto.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande del , dichiarare tenuta a garantire nei limiti di polizza, da qualsivoglia statuizione dei suoi confronti, condannando la predetta compagnia assicurativa all’adempimento delle statuizioni disposte a carico dell’assicurato da parte dell’Autorità Giudiziaria.

In via istruttoria, si chiede l’accoglimento delle istanze di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., da intendersi qui riportate e trascritte.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.

IN FATTO Il presente giudizio, preceduto dall’instaurazione di un procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., è stato proposto da proprietario di un appartamento posto all’interno del sito in INDIRIZZO, piano S1-5-6, interno INDIRIZZO, scala B, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 38, particella 52, subalterno 119, cat. A/3, classe 3, vani 6, nei riguardi del medesimo al fine di ottenere l’integrale ristoro dei danni patiti a seguito delle gravi infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal tetto (a lastrico solare) del plesso condominiale che avevano reso gli ambienti insalubri e, da ultimo, anche a rischio di crollo così da indurre il proprio inquilino a sospendere il pagamento dei canoni di locazione. La responsabilità è stata imputata a per omessa custodia del bene comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e l’attore, nel dedurre che solo in data 23.9.2021 l’assemblea dei condomini aveva deciso di appaltare le lavorazioni necessarie al ripristino integrale dello stato dei luoghi nei termini indicati nella relazione di A.T.P. predisposta dall’arch. ha chiesto la condanna alla rifusione di tutti i costi ivi sostenuti, quantificati in complessivi € 9.770,98, di cui 5.457,06 a titolo di compenso liquidato in favore del C.T.U. e 4.313,92, a titolo di compenso corrisposto in favore del proprio C.T.P., a cui aggiungere anche le spese legali sostenute per l’accertamento del danno. Nel costituirsi in giudizio il ha contestato la debenza e la congruità degli importi esposti nella parcella emessa dal C.T.P. attoreo, arch. peraltro figlia del geom. non risultando da alcunché che quest’ultimo avesse effettuato pagamenti di sorta né, tanto meno, che la professionista avesse emesso una fattura quietanzata.

In subordine, deducendo di non essere mai stato informato dal precedente amministratore, in ordine all’effettiva esistenza di problematiche infiltrative irrisolte, di pretese risarcitorie formulate dal geom. nei confronti del Condominio né, tanto meno, dell’avvenuta notifica di un ricorso per A.T.P. e della pendenza del relativo procedimento, ha chiesto differirsi la prima udienza al fine di convenirlo in giudizio ed esserne risarcito nell’ipotesi di condanna, chiedendo in ogni caso compensarsi l’importo che fosse stato eventualmente posto a proprio carico con il contro-credito vantato nei confronti del geom. per spese condominiali ordinarie e straordinarie scadute e rimaste insolute. Differita a tal fine la prima udienza di trattazione si è costituito il terzo chiamato eccependo, a propria volta:

– che, trattandosi di provvedimento d’urgenza e nell’ambito dei poteri attribuitigli, aveva prontamente incaricato un legale di espletare le opportune difese indicando altresì quale consulente tecnico del Condominio il geom. e, immediatamente dopo la costituzione in giudizio, passata l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, era stata vietata la convocazione delle assemblee condominiali sino al maggio 2021 (non a caso, infatti, il era stato convocato per l’approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 01.04.2019/31.03.2020 e del rendiconto consuntivo esercizio 01.04.2010/31.03.2021 solo dopo tale data); – che, nelle more, aveva partecipato alle operazioni peritali e, all’esito del deposito della C.T.U. avvenuto il 19.12.2020, il terzo chiamato e il geom. avevano predisposto una bozza del capitolato delle opere da sottoporre all’assemblea condominiale nella prima riunione utile, ovvero quella sollecitata dai legali delle parti, poi annullata su istanza dell’attore, del 20.05.2021;

– che, in ogni caso, aveva dato corso ad una serie di incontri informali con i condomini presso il proprio studio, in presenza del legale del Condominio e del geom. al fine di approfondire la questione e individuare possibili percorsi conciliativi, a cui aveva fatto seguito la predisposizione di un nuovo capitolato delle opere, più confacente alle richieste attoree, illustrato ai condomini in data 18.06.2021 e sottoposto all’esame dell’assemblea condominiale del 27.07.2021;

– che, proposta nelle more una terza versione del capitolato delle opere alla luce degli ulteriori rilievi mossi dall’attore, l’assemblea del 23.09.2021 l’aveva approvata e, nella medesima occasione, l’avv. COGNOME nuovo difensore del Condominio nominato in sostituzione del precedente, Avv. COGNOME gli aveva contestato la violazione dell’art. 1131 c.c., pretendendo però che continuasse a svolgere il proprio mandato così da indurlo a rassegnare le proprie dimissioni e costringendolo ad indire più convocazioni dell’assemblea al fine di vedersi sostituito; – che, ad ogni modo, non sussisteva alcuna correlazione immediata tra quanto suggerito nella relazione di A.T.P. e le lavorazioni eseguite e, per di più, i condomini non avrebbero comunque potuto evitare i costi di quel giudizio in quanto solo all’esito dell’accertamento peritale ivi effettuato si sarebbero potute indagare le cause del fenomeno infiltrativo e la riconducibilità di esse a responsabilità del In subordine al rigetto della domanda proposta nei propri confronti, ha chiesto differirsi la prima udienza al fine di convenire in giudizio la propria compagnia assicurativa, , onde esserne manlevato nell’ipotesi di condanna. Differita nuovamente la prima udienza, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio sicché a quella del 16.12.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.

Ripetutamente tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate nei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., all’udienza del 13.1.2025, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta e senza alcuna necessità di effettuare le ulteriori integrazioni istruttorie pur sollecitate dalle parti, la domanda risarcitoria proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia in gran parte fondata e per le ragioni di seguito esposte meriti di essere accolta.

Iniziando l’esame dall’an debeatur, è indiscutibile la responsabilità ex

art. 2051 c.c. del in relazione ai danni causati dalle infiltrazioni provenienti da lastrico solare del plesso condominiale che, ai sensi dell’art. 1117 c.c. e dell’art. 13, comma G, del regolamento condominiale, rientra pacificamente tra le parti comuni dell’edificio.

Nella relazione di A.T.P. prodotta dall’attore al documento n. 12, a seguito dei sopralluoghi effettuati, il geom. ha dato atto della presenza, all’interno dell’immobile attoreo, come sopra catastalmente individuato, di rilevanti danni e/o vizi riferendo, in particolar modo, quanto segue:

“- Il plafone del locale cucina risulta gravemente ammalorato in quanto sono ben visibili vistose macchie di umidità (attualmente asciutte), nonché scrostamenti e/o sfogliamenti della tinteggiatura (Foto 1–2);

– Il plafone e la parete (lato INDIRIZZO) del locale camera risultano gravemente ammalorati in quanto sono ben visibili vistose macchie di umidità (attualmente bagnate), nonché scrostamenti e/o sfogliamenti della tinteggiatura, oltre al distacco di alcune parti di intonaco (Foto 3-4).

– Sono gravemente ammalorati anche le gronde dei balconi, infatti sono ben visibili vistose macchie di umidità, nonché scrostamenti e/o sfogliamenti della tinteggiatura, oltre al distacco di alcune parti di intonaco.

(Foto 5-6)”.

Per ciò che concerne le cause di tali fenomeni, il geom. le ha ricondotte alle “infiltrazioni di acqua piovana derivanti dalla copertura (terrazzo), dovute principalmente sia allo scivolamento che allo strappo del risvolto della guaina impermeabilizzante di pvc lungo i parapetti perimetrali del terrazzo” rilevando altresì che “la posa del pvc, lungo i parapetti verticali non è stata realizzata secondo la buona regola dell’arte in quanto

(…) non (…) saldata direttamente sul profilo di lamiera zincata accoppiata con pvc (ancoraggio sulla muratura corretto), ma è stata posata sotto allo stesso profilo.

(Foto 7-8-9-10-11-12)”.

Il danno accertato a seguito di tali infiltrazioni è stato particolarmente rilevante, essendo stato stimato in complessivi € 89.119,99, oltre Iva, di cui 84.630,39 per lavori da effettuarsi sulla copertura e, quindi, sulle parti comuni, e 4.489,60 per lavori da effettuarsi all’interno dell’unità abitativa di proprietà dell’odierna parte attrice.

E’ piuttosto evidente, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. imputabile al derivando i danni accertati in sede di A.T.P. all’interno dell’immobile attoreo da una non adeguata impermeabilizzazione di una parte comune dell’edificio condominiale il quale, nella qualità di custode, al fine di andarne esente, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito, in realtà neppure minimamente abbozzata in questa sede.

Responsabilità che, sotto il profilo del quantum debeatur, potrebbe in astratto quantificarsi, con riferimento alle spese prettamente tecniche relative ai compensi corrisposti in favore dei professionisti coinvolti nella vicenda processuale, nella complessiva somma di € 9.770,98, di cui 5.457,06 a titolo di compenso liquidato in favore del C.T.U. e 4.313,92, a titolo di compenso asseritamente corrisposto in favore del C.T.P. attoreo, arch. a cui andrebbero aggiunti i compensi sostenuti dall’attore per la difesa espletata in quel procedimento dagli Avv.ti COGNOME ed COGNOME pari ad ulteriori € 3.827,00. Ciò non di meo e a ben vedere, se non può essere sollevato alcun dubbio in ordine alla rifusione dei compensi liquidati in favore del C.T.U., la cui spesa è stata peraltro documentata con la produzione delle fatture emesse dal professionista e dei bonifici che attestano il relativo pagamento (cfr. in tal senso il documento n. 20), nonché a quelli spettanti in favore degli Avv.ti COGNOME ed COGNOME, essendo la nota allegata al documento n. 25 esattamente conforme ai compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, all’epoca vigente, per i procedimenti di istruzione preventiva aventi un valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, avendo dovuto l’attore anche sostenere le spese esenti di iscrizione a ruolo e marca da bollo, pari ad ulteriori € 287,00, non altrettanto può affermarsi in ordine ai compensi asseritamente spettanti all’arch. avendo il Condominio lamentato – e non a torto – non essere stati sufficientemente documentati, a maggior ragione trattandosi della figlia della parte asseritamente danneggiata. Orbene, stante soprattutto il rapporto di stretta parentela sussistente tra le parti non può ritenersi a tal fine sufficiente la mera produzione della nota pro-forma rilasciata a tal fine dal professionista (cfr. in tal senso il documento n. 21), non avendo la parte attrice adeguatamente documentato, contrariamente a quanto correttamente effettuato con riferimento ai compensi corrisposti in favore del C.T.U., il necessario pagamento con la produzione della fattura elettronica emessa dalla professionista e di un bonifico di pari importo effettuato in favore di quest’ultima o, quantomeno, di una diversa modalità di pagamento, purché tracciabile. In siffatte condizioni, fermo restando che non è minimamente in discussione l’apporto fornito dalla professionista, essendo quindi del tutto irrilevanti i richiami giurisprudenziali effettuati dalla difesa attorea negli scritti difensivi conclusionali, il dubbio è che, approfittando dello strettissimo rapporto di parentela, l’attività sia stata in realtà svolta da quest’ultima a titolo gratuito e, quindi, non abbia concretamente rappresentato un costo per l’attore, come tale meritevole di essere rimborsato, o, quantomeno, non vi sono elementi documentali sufficientemente idonei a giustificarne la rifusione. Ne consegue che il danno complessivamente risarcibile all’attore e da porsi a carico del pari al minor importo di € 9.571,06, a cui aggiungere gli interessi moratori nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.

Non si ritiene, invece, accoglibile l’eccezione riconvenzionale con la quale quest’ultimo ha richiesto compensarsi tale importo con le spese condominiali gravanti sull’attore avendo il prodotto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. le quietanze di pagamento di cui ai documenti n. 26, 27 e 28 neppure specificamente contestati dalla controparte.

Al fine di supportare la non esigibilità del credito attoreo non può neppure sostenersi che l’attore non avesse tentato, prima di instaurare il procedimento per A.T.P., di risolvere bonariamente la questione relativa alle infiltrazioni che pacificamente stavano interessando la propria unità immobiliare emergendo dagli atti prodotti come già in data 23.10.2029 avesse notiziato l’allora amministratore del Condominio, a cui aveva anche trasmesso delle riproduzioni fotografiche del danno (cfr. in tal senso la mail, la cui ricezione non è stata specificamente contestata, prodotta al documento n. 4), formalmente reiterando tale richiesta con la PEC (neppure in tal caso contestata) inviata dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’ambito della quale era stata espressamene rivolta al la legittima esigenza di “un urgente intervento ai sensi dell’art. 1130 – 1135 c.c., onde porre in essere i lavori di manutenzione straordinaria anche, se ritenuto, attraverso la convocazione di un’assemblea straordinaria (atteso oltremodo che, nonostante l’invito del Geom. all’ultima assemblea nulla è stato portato all’O.d.

G. ed il suo intervento non è stato nemmeno verbalizzato” (cfr. in tal senso il documento n. 5).

Il Condominio, neppure particolarmente contestando la propria responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha chiesto che la posta di danno accertata sia integralmente posta a carico del proprio ex amministratore, reo di non avere correttamente adempiuto al proprio mandato collettivo, rappresentando a tal fine di non essere stato adeguatamente notiziato della vicenda per avere avuto formale conoscenza del danno solo una volta completato l’iter del procedimento per A.T.P. e, quindi, solo una volta sostenuto da parte attrice il relativo esborso patrimoniale. Il Tribunale condivide tali affermazioni non potendo ragionevolmente giustificarsi il comportamento omissivo posto in essere dall’amministratore il quale, nonostante avesse ricevuto la denuncia del sinistro e l’invito a convocare il prima possibile l’assemblea straordinaria, sede in cui avrebbe potuto immediatamente notiziare i condomini dando anche la prova di avere eventualmente aperto il sinistro presso la compagnia assicurativa del al fine di vagliarne l’effettiva copertura, se n’è completamente disinteressato, strumentalizzando a giustificazione della propria colpevole inerzia, specificamente rilevante in questa sede ai sensi dell’art. 1176 c.c., nella misura in cui ha effettivamente cagionato un danno alla compagine condominiale, quale specifico inadempimento al contratto di mandato concluso, un evento, ovverosia il primo lock-down disposto dalla pubblica autorità a seguito dell’incontrollata propalazione del virus Sars-Cov2, intervenuto però solo nei primi giorni del mese di marzo 2020, e, quindi, a distanza di oltre 4 mesi dalle prime richieste (almeno volendo considerare quelle documentalmente suffragate) legittimamente avanzategli da un condomino. Né è ragionevole sostenere, come pure paventato dalla difesa del terzo chiamato, sche solo in sede di A.T.P. si sarebbe potuta indagare l’eziologia del danno, ben potendo a quel punto il Condominio, tempestivamente notiziato della problematica, autonomamente decidere, nella sede assembleare propria in quanto all’uopo deputata, se affidare un incarico ad hoc ad un professionista serio, tecnico della materia, con il vantaggio, a quel punto reale e concreto rispetto quanto poi di fatto verificatosi, di evitare tutti i costi relativi e connessi al procedimento per A.T.P.. Il terzo chiamato ha, poi, sostenuto che nel corso del mese di gennaio 2020 sarebbero stati in realtà effettuati alcuni interventi sul terrazzo posto al di sopra dell’immobile attoreo, producendo a tal fine una mail inviatagli da e la fattura emessa dalla medesima società a supporto dell’attività espletata (cfr. in tal senso i documenti n. 6 e 7 prodotti dal terzo chiamato).

Orbene, se una tale produzione documentale può al più supportare l’effettuazione di un’attività di ripristino apparentemente disposta in via d’urgenza, rimane comunque ferma l’omessa formale informazione che avrebbe dovuto essere necessariamente fornita ai condomini nella prima assemblea utile, anche eventualmente fissata ad hoc, non potendosi sostenere che sarebbe bastata a tal fine una comunicazione informale effettuata non si sa bene dove e con che modalità, fermo restando che una tale attività di rappezzo non è stata minimamente risolutiva del danno causato alla proprietà attorea e, soprattutto, che neppure è possibile comprendere sulla scorta di quale specifico accertamento peritale sarebbero state decise le modalità e l’estensione di tale apparentemente minimale intervento. Ne consegue, a parere del Tribunale, che tutte le spese sostenute dal come sopra quantificate, debbano essere integralmente poste a carico di non emergendo da alcunché che, qualora debitamente informata, l’assemblea dei condomini non avrebbe evitato l’instaurazione del procedimento per A.T.P. e, anzi, emergendo dagli atti l’esatto contrario se si considera che, dalla mera lettura del verbale di quella tenutasi in data 23.9.2021, si evince come il avesse immediatamente deliberato all’unanimità dei presenti, con riguardo al secondo punto dell’O.d. G., “Valutazione, discussione ed eventuali delibere conseguenti per un eventuale accordo transattivo tra il ed il Geom. per:

a) Esecuzione da parte del di quei lavori così come indicati nella perizia a firma dell’Arch. depositata presso il Tribunale di Monza – od i diversi lavori eventualmente valutati dal condominio atti a risolvere i fenomeni infiltrativi lamentati dal Geom. b) Scelta del capitolato per l’esecuzione delle opere da eseguirsi”, sia di dare esecuzione ai lavori atti ad eliminare le infiltrazioni accertate nel procedimento per A.T.P. sia di accettare “il capitolato delle opere da eseguirsi presentato con la convocazione” (cfr. in tal senso i documenti n. 14, 15 e 16 prodotti dall’attore). Si potrebbe anche sostenere l’inevitabilità a quel punto della relativa spesa e, quindi, la natura quasi obbligata della delibera assunta dal fermo restando, tuttavia, che il comportamento posto in essere dall’amministratore, a tal fine rilevante sotto il profilo causale, ha impedito loro di ponderare con la dovuta attenzione se gestire il sinistro, valutando in piena autonomia l’effettiva risarcibilità del danno allegato così da evitare ulteriori spese a quel punto superflue, ovvero rimettersi alla valutazione di un perito nominato dal Tribunale accettando, quindi, di sostenere tutte le relative spese giudiziali. Non è, invece, possibile accogliere la domanda di manleva proposta da nei confronti della propria compagnia assicurativa, pur rimasta in questa sede contumace, essendosi il terzo chiamato limitato a produrre in giudizio la “polizza progetto qualità polizza professioni” stipulata con a decorrere dal 28.2.2018 senza, tuttavia, né allegare le specifiche clausole contrattuali idonee a coprire il sinistro per cui è causa né, tanto meno, produrre le relative condizioni generali e particolari così da consentire al Tribunale effettuare in autonomia una siffatta indagine. Da ultimo, in entrambi i rapporti processuali, quello tra attore e convenuto e quello tra il ed il terzo chiamato, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (sulla base del valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) per le sole fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria, dovendosi liquidare al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. proposta da condanna il sito in INDIRIZZO, in persona dell’amministratore p.t., della complessiva somma di € 9.571,06 oltre interessi moratori nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 17.3.2022 sino a quella del saldo effettivo;

2. in accoglimento della domanda proposta dal sito in INDIRIZZO, condanna a corrispondergli, in persona dell’amministratore p.t., la complessiva somma di € 9.571,06 oltre interessi moratori nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 17.3.2022 sino a quella del saldo effettivo;

3. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di 4. condanna il sito in INDIRIZZO, in persona dell’amministratore p.t., a rifondere a le spese di lite sostenute nell’ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.501,00, di cui 264,00 per spese esenti e 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;

5. condanna a rifondere al sito in INDIRIZZO, in persona dell’amministratore p.t., le spese di lite sostenute nell’ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.

Così deciso in Monza in data 12 giugno 2025 Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

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