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Riduzione contributi previdenziali per autonomi

La sentenza chiarisce l’interpretazione dell’art. 59 comma 15 della legge 449/97 in tema di agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi, specificando che la riduzione dei contributi non è vincolata al sistema di calcolo della pensione (retributivo o contributivo).

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Pubblicato il 8 giugno 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dott.ssa NOME COGNOME PresidenteDott. NOME COGNOME

Consigliere – Dott. NOME COGNOME Giudice ausiliario relatore – ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._174_2024_- N._R.G._00000065_2024 DEL_06_05_2025 PUBBLICATA_IL_07_05_2025

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 65 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 07.06.2024 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME di Trieste

– appellante –

contro difeso e rappresentato giusta procura alle liti depositata con la memoria difensiva in appello, dall’Avv. NOME COGNOME di Udine – appellato – Oggetto della causa:

opposizione avviso di addebito (appello contro la sentenza n. Causa chiamata all’udienza di discussione del 14.11.2024.

Conclusioni Per l’appellante:

rigettare il ricorso;

spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.

Per l’appellato: rigettare l’appello e confermare integralmente la sentenza appellata n. 121/2024 del Tribunale di Udine;

con vittoria di spese anche di questo grado del giudizio.

* * * Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09)

Con ricorso depositato il 9/1/2024 esponeva che, essendo titolare di pensione RAGIONE_SOCIALE dal gennaio 2011 calcolata con il sistema contributivo puro, al compimento dei 65 anni aveva presentato all’ domanda di riduzione al 50% dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 59 comma 15 della legge 449/97;

che l’ aveva concesso la richiesta agevolazione, salvo poi cambiare opinione e chiedere la restituzione dell’asserito indebito;

che la pretesa dell’ era in contrasto con la chiara disposizione di legge contenuta nell’art. 59 comma 15 in forza della quale erano sufficienti ai fini dell’agevolazione due soli requisiti, da lui posseduti entrambi.

Si costituiva in giudizio l replicando che la sua posizione era basata su un parere del Ministero del Lavoro secondo cui l’agevolazione contributiva spettava solo ai soggetti titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo puro o misto.

Con sentenza emessa l’8/4/2024 il Tribunale di Udine accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che il sig. avesse i requisiti per ottenere Con un unico motivo di impugnazione l’appellante censura la decisione di primo grado riproponendo la tesi già fatta valere in primo grado riguardo alla interpretazione da attribuire all’art. 59 comma 15 della legge 449/97.

La disposizione, per quanto interessa in questa causa, così testualmente recita:

“Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’ e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.

Afferma l’ che la congiunzione “e” posta fra la prima parte e la seconda parte della norma, dovrebbe essere intesa come volta a stabilire che ai fini dell’agevolazione sono necessarie entrambe le condizioni ivi descritte.

Al di là tuttavia, dell’esegesi del significato della congiunzione utilizzata dal legislatore, l’Istituto sembra non considerare in alcun modo, il testo complessivo della disposizione sopra citata e la (diversa) finalità delle due parti di cui si compone:

la prima ha infatti lo scopo di individuare e delimitare la platea dei destinatari del beneficio contributivo (costituita dai lavoratori autonomi già titolari di pensione a carico di una gestione che abbiano compiuto i 65 anni di età), mentre la seconda, si occupa – con riferimento al sottoinsieme dei lavoratori la cui pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo – solo ed esclusivamente di regolare gli effetti della agevolazione contributiva sulla misura del supplemento di pensione. La funzione di quest’ultima norma appare evidente.

Se infatti per i pensionati integralmente soggetti al sistema contributivo la riduzione a metà dei contributi produce un effetto automatico e diretto sulla misura della pensione, così non è per coloro che sono titolari di un trattamento liquidato, in tutto o in parte, con il sistema retributivo:

e per questi ultimi è stato quindi necessario prevedere che il fatto di beneficiare della agevolazione contributiva produce una L’interpretazione proposta dall’ appare del resto difficilmente giustificabile sul piano dei principi costituzionali:

se infatti è vero che il legislatore può decidere discrezionalmente a chi attribuire un determinato beneficio previdenziale, è altrettanto vero che questa scelta non può essere del tutto arbitraria e irragionevole;

e, in concreto, l’ non ha mai spiegato quale sarebbe la ragione di distinguere, all’interno dell’ampia e unitaria categoria dei lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni, fra i titolari di pensione contributiva e quelli titolari di pensione (in tutto o in parte) retributiva, favorendo i secondi rispetto ai primi (i quali sarebbero assoggettati, senza motivo, ad un trattamento deteriore, essendo loro impossibile ottenere la riduzione dei contributi).

L’appello va quindi respinto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:

respinge l’appello proposto dall’ avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 121/2024 pubblicata in data 08.04.2024 che integralmente conferma;

condanna parte appellante a rimborsare le spese di lite del grado a parte appellata che liquida in € 4.500,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, Cpa ed IVA di legge;

da atto della ricorrenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Trieste, 14.11.2024.

Il Giudice ausiliario estensore.

(Avv. NOME COGNOME Il Presidente (Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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