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Ricorso contro ATP su invalidità civile

Il giudice ha rigettato il ricorso contro l’accertamento tecnico preventivo (ATP), in quanto generico e carente nella specifica motivazione sui vizi riscontrati. Viene ribadita l’importanza di una puntuale contestazione dell’elaborato peritale, con dettagliate deduzioni tecnico-giuridiche a sostegno delle proprie ragioni.

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Pubblicato il 10 maggio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro Il dott. NOME COGNOME in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1819_2025_- N._R.G._00000215_2025 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 215/2025

R.G. promossa da:

COGNOME con l’avv. NOME COGNOME con gli avv. e contro:

INPS con l’avv. COGNOME NOME e gli avv. e

OGGETTO: opposizione a ATP ex articolo 445 bis, co. 6, cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 7 gennaio 2025, COGNOME ha chiamato in giudizio l ‘INPS per contestare l’accertamento svolto in sede preventiva, ex articolo 445 bis cpc, nella sua conclusione della insussistenza del diritto con riguardo alla propria domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché’ dello status di portatore di particolare, ha rilevato che il ricorrente, per la stessa perizia sarebbe affetto da gravi patologie, quali: “ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica trattata con PCI nel 2019, glaucoma cronico semplice OO in paziente con emianopsia occhio sx. da cerebrovasculopatia cronica da pregresso ictus ischemico con vasta lesione ischemica temporo-parieto-occipitale, ripetute crisi pseudo comiziale focali con accessi al PS ad eziologia vascolare con esito gliotico-malacico, episodi frequenti di vertigini oggettive, anemia microcitica secondaria a deficit vit.

B12 e carenza marziale”, che gli impedirebbero di svolgere ogni attività lavorativa, determinando una invalidità civile totale.

In particolar modo, non si comprenderebbe la negazione della prestazione assistenziale richiesta, anche in considerazione dell’età.

Si potrebbe così, secondo la parte attorea, affermare la necessità del riconoscimento in capo allo stesso dell’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa delle sue infermità e/o difetto fisico.

Pertanto, la difesa di parte ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni dell’interessato.

In particolare, nella perizia , non sarebbe stata presa in debita considerazione la situazione complessiva del ricorrente rispetto al generale quadro clinico.

La CTU si sarebbe limitata, infatti, ad “appurare” che:

“Le diverse patologie considerate nel loro insieme, rispetto alla loro tipologia e gravità, permettono certamente di affermare che NON vi è alcuna patologia singola né l’insieme delle patologie presentate e valutate secondo i criteri previsti dalle normative dell’invalidità civile, che permetta di identificare i requisiti sanitari per il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente con conseguente inabilità lavorativa al 100%, come previsto dagli artt. e 12 d 2 della L. 118/1971.

Nel ricorrente, attualmente e al momento della domanda di invalidità civile (7/2023) NON sono, e non erano quindi presenti, i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d’invalidità civile – invalidità civile pari al 100%.

Parimenti nel ricorrente, attualmente e al momento della domanda di invalidità civile (7/2023) NON sono, e non erano presenti, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza – invalidità civile ≥ 74%”.

Avrebbe, perciò, riconosciuto solo parzialmente a COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME nello stesso elaborato peritale, la stessa CTU evidenzierebbe le gravi difficoltà dello stesso, illustrando che:

– “la patologia di maggiore rilevanza clinico-patologica attualmente risulta la patologia cerebrale, in esito ad un evento traumatico del distretto cefalico, che non fu né diagnosticato, né trattato in fase acuta per mancato accesso ai servizi sanitari e di cui solo a distanza di tempo risulta il riscontro di esiti intracranici di alterazioni del parenchima cerebrale in sede occipitale destra di tipo malacico-gliotico, secondario a un riassorbimento di un’area emorragica e da contusioni dirette cerebrali e da contraccolpo in sede frontale sinistra” (pag. 17 dell’elaborato peritale), • “In esito alla contusione cerebrale in regione occipitale destra si è determinata anche una modificazione del visus all’occhio sinistro – emianopsia laterale omonima – con cecità nel campo temporale dell’occhio sinistro, che si associa all’ipovisione severa dell’occhio destro, con residua visione in regione temporale destra, da glaucoma semplice cronico in terapia con collirio ipotonizzante” pag. 18 dell’elaborato peritale”. Poste tali premesse, la parte attorea, dunque, alla luce della documentazione medica depositata agli atti e di quanto rilevato dal CTU, non comprenderebbe come si possa negare che le patologie di cui soffre il ricorrente non incidano maniera significativa sulla propria quotidianità, non riconoscendolo quale portatore di pensione di inabilità totale (invalido con totale e permanente inabilita’ lavorativa e dello status grave ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92).

Per questi motivi, nelle conclusioni, ha domandato “che l’Ecc.mo Tribunale adito ammetta il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento dello stato invalidante dell’istante e riconosca l’esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa relativa alla corresponsione della pensione di inabilità (INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA’ LAVORATIVA e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92. ;

Accertata l’esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell’istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta la richiesta sin dall’epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU”.

Con vittoria di spese di lite.

In particolare, il ricorso risulterebbe tardivo e generico e la perizia risulterebbe congruamente motivata.

Per questo, ha domandato il rigetto del ricorso.

Tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione non è fondato.

A) LE NORME RILEVANTI MATERIA L’ESIGENZA UN’OPPOSIZIONE DI TIPO SPECIFICO ALLA ATP.

Per motivare, occorre rammentare che l’articolo 2 della legge n. 118/71 dispone che “agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età“. Altresì, dispone l’articolo 3, comma tre, della legge n. 104/92 che “qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Ciò posto, con riguardo alle possibilità di opposizione all’accertamento tecnico preventivo, dispone l’articolo 445 bis cpc che “il ricorso introduttivo del giudizio” deve specificare “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.

norma, occorre depositare un ricorso specificando i motivi specifici della contestazione.

Dalla lettura di tale norma nel suddetto comma sei, cioè, si comprende bene come sia richiesto che chi intenda contestare le conclusioni a cui è pervenuto il perito nell’ambito della ATP, deve porre un atto di opposizione che contenga, in modo specifico, la argomentazione di quali siano i vizi tecnico giuridici in cui sia incorso l’elaborato peritale, richiedendosi, quindi, deduzioni di tipo dettagliato e non potendosi limitare la parte a richiedere un rinnovo dell’indagine consulenziale.

B) LA FATTISPECIE PER CUI È CAUSA E LA GENERICITÀ DEL RICORSO.

Nel caso, viceversa, COGNOME ha proposto un ricorso in termini eccessivamente generici per contestare l’elaborato peritale.

In particolare, ha solo rilevato che il ricorrente, per la stessa perizia sarebbe affetto da gravi patologie che gli impedirebbero di svolgere ogni attività lavorativa, determinando una invalidità civile totale, quali:

“ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica trattata con PCI nel 2019, glaucoma cronico semplice OO in paziente con emianopsia occhio sx.

da cerebrovasculopatia cronica da pregresso ictus ischemico con vasta lesione ischemica temporo-parieto-occipitale, ripetute crisi pseudo comiziale focali con accessi al PS ad eziologia vascolare con esito gliotico-malacico, episodi frequenti di vertigini oggettive, anemia microcitica secondaria a deficit vit.

B12 e carenza marziale”.

In particolar modo, non si comprenderebbe la negazione della prestazione assistenziale richiesta, anche in considerazione dell’età e la correlazione delle diverse disabilità.

Solo per ciò, la difesa di parte ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente.

In particolare, nella perizia, non sarebbe stata presa in debita CTU si sarebbe limitata, infatti, ad “appurare” che:

“le diverse patologie considerate nel loro insieme, rispetto alla loro tipologia e gravità, permettono certamente di affermare che NON vi è alcuna patologia singola né l’insieme delle patologie presentate e valutate secondo i criteri previsti dalle normative dell’invalidità civile, che permetta di identificare i requisiti sanitari per il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente con conseguente inabilità lavorativa al 100%, come previsto dagli artt. e 12 d 2 della L. 118/1971.

Nel ricorrente, attualmente e al momento della domanda di invalidità civile (7/2023) NON sono, e non erano quindi presenti, i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d’invalidità civile – invalidità civile pari al 100%.

Parimenti nel ricorrente, attualmente e al momento della domanda di invalidità civile (7/2023) NON sono, e non erano presenti, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza – invalidità civile ≥ 74%” riconoscendo pertanto, solo parzialmente in a COGNOME le invalidità richieste”.

Tuttavia, nello stesso elaborato peritale, la stessa CTU evidenzierebbe le gravi difficoltà dello stesso, illustrando che:

– “la patologia di maggiore rilevanza clinico-patologica attualmente risulta la patologia cerebrale, in esito ad un evento traumatico del distretto cefalico, che non fu né diagnosticato, né trattato in fase acuta per mancato accesso ai servizi sanitari e di cui solo a distanza di tempo risulta il riscontro di esiti intracranici di alterazioni del parenchima cerebrale in sede occipitale destra di tipo malacico-gliotico, secondario a un riassorbimento di un’area emorragica e da contusioni dirette cerebrali e da contraccolpo in sede frontale sinistra” (pag. 17 dell’elaborato peritale), • “In esito alla contusione cerebrale in regione occipitale destra si è determinata anche una modificazione del visus all’occhio sinistro – emianopsia laterale omonima – con cecità nel campo temporale dell’occhio sinistro, che si associa all’ipovisione severa dell’occhio destro, con residua visione in regione temporale destra, da glaucoma semplice cronico in terapia con collirio ipotonizzante” pag. 18 dell’elaborato peritale”. Si tratta, tuttavia, di rilievi assolutamente generici, avendo già l’ATP illustrato in modo specifico i motivi per cui, nonostante tali patologie, non possano essere assicurati a RAGIONE_SOCIALE i benefici richiesti.

In particolare, il CTU ha esaminato con analisi approfondita le malattie di cui soffre la parte ricorrente e ha motivato che buon controllo del tono oculare con la terapia farmacologica ipotonizzante può limitare- rallentare l’evoluzione in aggravamento del deficit visivo.

Per quanto attiene alle problematiche cardiocircolatorie risultano prescritti farmaci antipertensivi, antiaggreganti e ipolipemizzanti e sussiste agli esami strumentali, anche a distanza di anni dalla rivascolarizzazione, un buon compenso cardiocircolatorio (2/2024), in assenza di una malattia cardiaca ischemica vera e propria, seppur non vi sia stata ancora la cessazione dall’abitudine al fumo di sigaretta, che è ancora in essere in forma marcata (40 sig/die).

La situazione cardiologica attualmente può comunque essere considerata stabile, asintomatica e inquadrabile in una classe NYHA I-II.

Va anche segnalato che nel ricorrente è presente una ridotta compliance farmacologica e in generale ha solo minima attenzione alle proprie problematiche di salute, ma la situazione clinica risulta al momento stabilizzata, con presenza di un residuo visivo ancora accettabile e che permette le attività quotidiane di base e che non necessitano di fine risoluzione visiva.

La situazione intracerebrale risulta anch’essa stabile e con controllo delle crisi epilettiche con la terapia antiepilettica in corso, e sarebbe comunque necessario nel caso del ricorrente la cessazione dall’abitudine al fumo di sigarette e dell’assunzione di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione come la birra, per ridurre sia il rischio cardiovascolare, che quello di incremento di rischio di cadute e/o di innesco di crisi epilettiche”.

In più, ha spiegato che “al momento dell’inizio delle operazioni di CTU (5/2024) il ricorrente presenta una capacità ortostatica e deambulatoria completa e la sfera cognitivo-intellettiva risulta nel complesso conservata, con controllo farmacologico delle crisi epilettiche”.

Per questi motivi, con motivazione particolareggiata, ha escluso il riconoscimento dell’invalidità civile.

Ugualmente, ha argomentato esaustivamente con riguardo allo status di portatore di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/92 (art. 3 comma 3), rammentando altresì che “la tipologia di situazione assistenziale prescritta e assunta dal ricorrente risulta limitata quindi a trattamenti farmacologici di base quotidiani da assumere al domicilio, che di per sé per il tipo di principi attivi non determinano reazioni di particolare rilievo dopo la loro assunzione- metabolizzazione, né localmente né in senso sistemico”. Perciò , non si possono condividere i rilievi di parte ricorrente che risultano rinvio, dovendosi, quindi, respingere il ricorso, non essendo stati illustrati vizi di rilievo logici, medici o giuridici nel ragionamento del perito e non potendosi rinnovare la CTU non essendovi alcuna necessità.

Vista la dichiarazione ex articolo 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, occorre compensare le spese di lite per entrambe le fasi del processo e porre quelle di CTU a carico dell’ INPS.

1. respinge il ricorso in opposizione.

2. Per le due fasi di giudizio, compensa le spese di lite.

3. Condanna l’ INPS a versare gli oneri alla CTU per € 500, come già determinati nel proprio decreto del 22 dicembre 2024 della fase sommaria.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 15/04/2025 il Giudice Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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