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Questione della configurabilità di una usura sopravvenuta

Configurabilità di una usura sopravvenuta, tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto.

Pubblicato il 30 October 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2061/2023 pubblicata il 12/10/2023

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1239/2020 con OGGETTO: Leasing promossa da:

XXX (C.F. ), YYY (C.F.), ZZZ (C.F.), KKK (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

APPELLANTI

contro

JJJ S.P.A. (C.F.) (incorporante SSS S.P.A. C.F.), difeso dall’avv.

APPELLATO PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n. 886/2020 del Tribunale di Firenze pubblicata il 07/04/2020

CONCLUSIONI

in data 15 giugno 2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni

Per la parte appellante XXX, YYY ZZZ KKK :

previa acquisizione del fascicolo d’Ufficio relativo al primo grado di giudizio, contrassegnato dal n° 17013 / 2016 RGAC del Tribunale civile di Firenze, voglia la Eccellentissima Corte d’Appello di Firenze, concessa la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, quindi, accogliere il presente appello e, per l’effetto, riformare l’impugnata Sentenza n° 886 / 2020, emessa dalla terza sezione civile del Tribunale di Firenze – nella persona della Dr.ssa – pubblicata il 07.04.2020 e resa a coronamento del giudizio civile iscritto al n° 17013 / 2016 R.G.A.C. Tribunale civile di Firenze (FI), notificata in data 23.06.2020 e, per l’effetto – ancora – revocare / annullare il decreto ingiuntivo n° 4446 / 16 emesso in data 05.09.2016 a coronamento del procedimento monitorio n° 11163 / 16 dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze in persona della Dr.ssa nei confronti di tutti gli opponenti / odierni appellanti per tutte o anche solo per una sola delle ragioni esplicitate in premessa;

– condannare la SSS s.p.a. (oggi divenuta JJJ s.p.a.) – in persona del suo legale rappresentante p.t. – al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori, come per legge, e tanto sia in riferimento al presente giudizio di appello quanto al giudizio di primo grado;

– sotto il profilo istruttorio, si reiterano le istanze già presentate nel corso del giudizio di primo grado (CTU tecnica avente ad oggetto l’accertamento del superamento del tasso di soglia usura nell’ambito del contratto di leasing oggetto di causa, sia con riferimento alla usura c. d. originaria che con riguardo a quella c. d. sopravvenuta e, per ciò che concerne quest’ultimo aspetto, ove la stessa venga ritenuta sussistente, la quantizzazione dell’ammontare di eventuali somme indebitamente pretese), nonché la formale ammissione di tutti i documenti già offerti in comunicazione in allegato all’atto introduttivo nonché in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n° 2;

Per la parte appellata JJJ SPA:

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata altresì la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza:

IN TESI Respingere l’appello proposto dalla società XXX e dai sigg.ri YYY, ZZZ e KKK avverso la sentenza n. 886/2020 emessa dal Tribunale di Firenze in data 7 aprile 2020.

IN IPOTESI Condannare la società XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore ed i sigg.ri YYY, ZZZ e KKK, a pagare, in solido fra loro, in favore della società JJJ s.p.a. (già SSS s.p.a.), la somma di € 74.321,97 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all’EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, su € 58.122,42 dall’8 gennaio 2016 al saldo o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di causa.

Fatti di causa – svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado
1. XXX, YYY ZZZ KKK proponevano opposizione al decreto n° 4446/2016 emesso in data 5.09.2016 dal Tribunale d Firenze con il quale era loro ingiunto il pagamento, in solido, di € 74.321,97, oltre interessi e spese quale residuo dovuto per il contratto con il quale la società *** s.p.a. (poi SSS S.P.A.) aveva concesso in locazione finanziaria alla XXX il bene “AUTOBUS IRIZAR SCANIA”, con fideiussione di YYY, ZZZ e KKK; a sostegno dell’opposizione deducevano: l’erroneità degli importi richiesti, per non essere stati conteggiati alcuni pagamenti; la “sospetta illiceità dei tassi di interesse, di indicizzazione e moratori richiesti e/o effettivamente applicati dalla concedente”, la “supposta applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 1526 c.c. o, per il caso di diniego, configurabilità di indebito arricchimento in capo alla concedente”; con la seconda memoria ex 183 c.p.c. gli attori opponenti gli opponenti eccepivano inoltre la nullità del contratto di fideiussione.

Si costituiva in giudizio SSS S.P.A. chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto.

Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Firenze con sentenza n. 886/2020 pubblicata il 07/04/2020 così statuiva.

“1) respinge l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese di lite che si liquidano in € 8.500,00 a titolo di compenso al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge”.

Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede:

“la convenuta opposta ha ottemperato al proprio onere probatorio, avendo prodotto in giudizio il contratto n. 494269 in data 29 maggio 2006 con il quale la società *** s.p.a. ha concesso in locazione finanziaria alla società XXX [..] il seguente bene: AUTOBUS IRIZAR SCANIA, MODELLO K124 EB PB 12.37 420CV, TELAIO N., nonché il piano finanziario e l’estratto conto completo da cui deriva il credito azionato in via monitoria

A fondamento dell’opposizione proposta gli opponenti hanno avanzato varie contestazioni che sono risultate prive di fondamento [..]

Per quanto riguarda la supposta violazione della normativa antitrust, eccepita da parte attrice, si osserva che non può configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’ ABI nel 2003, sul presupposto che le stesse contengano clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990. Infatti, il divieto che si ricava dalla normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e – nel caso di specie- non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l’intesa anticoncorrenziale ed il negozio oggetto di causa [..]

Quanto alla doglianza circa la non correttezza della somma ingiunta con il provvedimento monitorio la convenuta ha dimostrato il contrario, depositando l’estratto conto che dà atto dei relativi pagamenti. Nel ricorso, veniva infatti precisato che la società conduttrice era rimasta in mora “nel pagamento dei canoni di locazione con scadenza mensile a decorrere dal 1° febbraio 2011”, tenuto conto che gli importi versati a fronte degli effetti cambiari con scadenza al 15 febbraio, 15 marzo, 15 maggio, 15 giugno, 15 luglio e 15 agosto 2011, sono stati imputati a copertura dei canoni di locazioni scaduti antecedentemente rispetto al 1° febbraio 2011 [..]

Del tutto infondata è poi da ritenere la doglianza circa l’illiceità dei tassi di interesse, di indicizzazione e moratori richiesti e/o effettivamente applicati dalla società concedente. A tale proposito è la stessa parte opponente a riconoscere che “verificato il particolare assetto contrattuale dato dalle parti al loro rapporto e prospettato l’ambito

di riferimento normativo e giurisprudenziale della materia trattata, pur non riscontrando usura c.d. originaria, rinveniva uno sforamento del tasso di soglia e, quindi, una usurarietà sopravvenuta” (cfr. pag. 4 memoria 183 n. 1 c.p.c. parte opponente). Escluso quindi che, nell’ambito del rapporto di locazione finanziaria per è causa, possa essere riscontrata una ipotesi di “usura originaria”, si deve altresì escludere qualsiasi rilievo circa l’eventuale esistenza di una ipotesi di “usura sopravvenuta”. A tale proposito è sufficiente ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito in modo del tutto inequivocabile che, nell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi nel corso del rapporto contrattuale la soglia usuraria individuata sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 108 del 1996 (c.d. “usura sopravvenuta”), non si verifica nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula. (Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017, n.24675)”.

L’appello.

2. Proponevano tempestivo appello XXX, YYY ZZZ KKK ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) erronea ed ingiusta applicazione delle risultanze giurisprudenziali al caso di specie soprattutto con riguardo alla irrilevanza della c. d. usurarietà sopravvenuta

2) omessa pronuncia in riferimento alla usurarietà sopravvenuta e, quindi, alla illiceità dei relativi interessi ultrasoglia che è emersa processualmente sia perché provata dall’attrice / opponente sia perché non espressamente e validamente contestata dalla convenuta / opposta che si è limitata a parlare di irrilevanza finendo per ammetterne la stessa sussistenza; ripetibilità degli interessi ultrasoglia relativi alla c.d. usurarietà sopravvenuta

3) assenza e/o carenza e/o illogicità di motivazione della sentenza nella parte in cui si rigetta la eccepita nullità del contratto di fidejussione concessa dai Sigg.ri YYY, ZZZ e KKK in ordine al contratto di leasing oggetto di causa per violazione della normativa antitrust

Per tali ragioni veniva pertanto formulata richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio JJJ SPA (quale società nelle more incorporante SSS S.P.A.), che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 15 giugno 2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione
L’appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

3. I primo due motivi (“1) erronea ed ingiusta applicazione delle risultanze giurisprudenziali al caso di specie soprattutto con riguardo alla irrilevanza della c. d. usurarietà sopravvenuta; 2) omessa pronuncia in riferimento alla usurarietà sopravvenuta e, quindi, alla illiceità dei relativi interessi ultrasoglia che è emersa processualmente sia perché provata dall’attrice / opponente sia perché non espressamente e validamente contestata dalla convenuta”) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.

In sintesi parte appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente fatto applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite, enunziati con riferimento ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso, al contratto di leasing con tasso variabile per cui è causa, allegando che l’usura sopravvenuta doveva ritenersi provata in base alla consulenza di parte prodotta ed all’atteggiamento processuale di parte convenuta opposta.

A prescindere da ogni rilievo in ordine all’effettiva prova dell’usura sopravvenuta, è corretto il preliminare rilievo del Tribunale in ordine all’irrilevanza dell’usura sopravvenuta.

Le Sezioni Unite (Cass. S.U. 19/10/2017, n.24675) hanno chiarito: “allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi”; il principio di diritto enunziato si riferisce sia al tasso fisso che a quello variabile, come emerge chiaramente dalla motivazione (“la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”).

Né vi è motivo di escludere dall’applicazione del principio di diritto i contratti di leasing, nei quali peraltro, come avviene nel mutuo, i tassi di interesse sono stabiliti, in misura fissa o variabile in relazione a determinati indici, ma comunque in modo determinato sin dall’inizio del rapporto (per l’esclusione del rilievo dell’usura sopravvenuta con riferimento ad un contratto di locazione finanziaria vedi, ad esempio, in motivazione Cass. 29/05/2023, n.15034).

4. Con il terzo motivo (“assenza e/o carenza e/o illogicità di motivazione della sentenza nella parte in cui si rigetta la eccepita nullità del contratto di fidejussione concessa dai Sigg.ri YYY, ZZZ e KKK in ordine al contratto di leasing oggetto di causa per violazione della normativa antitrust”) parte appellante lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità della fideiussione ex art. ex art. 2 della legge n. 287/1990 in relazione al provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia.

Il motivo è infondato. Il provvedimento reso dalla Banca di Italia si riferiva, infatti, ad uno schema predisposto dall’ABI per la fideiussione “omnibus” a garanzia delle operazioni bancarie; la fideiussione per cui è causa (doc. 7 del ricorso monitorio) è una fideiussione specifica, relativa al singolo contratto di leasing e non corrispondente neppure dal punto di vista testuale allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca di Italia.

Peraltro, come chiarito da Cass. S.U. n.41994/2021, l’eventuale nullità sarebbe parziale, riferita a singole clausole di quel (diverso) schema ABI (art. 2, “clausola di reviviscenza”; art. 6, clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; art. 8 “clausola di sopravvivenza”), che neppure assumono concreto rilievo nella fattispecie per cui è causa.

5. L’appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.200,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall’art. 17 legge n. 228/2012

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da XXX, YYY, ZZZ, KKK nei confronti di JJJ SPA (già SSS SPA). avverso la sentenza n. 886/2020 del Tribunale di Firenze pubblicata il 07/04/2020, così provvede:

RIGETTA

l’appello proposto e per l’effetto

CONFERMA

la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell’appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, condanna XXX, YYY, ZZZ, KKK al pagamento delle spese processuali del grado a favore di JJJ SPA, liquidate in complessivi € 5.200,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio delL’11 ottobre 2023

Il Consigliere relatore – estensore Il Presidente

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