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Prestazioni professionali e vizi nell’esecuzione dell’opera

Il Tribunale, accertata l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il committente al pagamento del compenso per le prestazioni professionali, seppur ridotto in ragione dell’applicazione di uno sconto. Parzialmente accolta, invece, la domanda riconvenzionale, essendo stata accertata la responsabilità del professionista per alcuni vizi e difformità riscontrati nell’esecuzione dell’opera.

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Pubblicato il 19 giugno 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza Seconda Sezione N. R.G. 9647/2020 il Giudice, Dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1195_2025_- N._R.G._00009647_2020 DEPOSITO_MINUTA_15_06_2025_ PUBBLICAZIONE_15_06_2025

Nella causa tra (C.F. , p. iva nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Sig. (C.F. Con l’Avv. NOME COGNOME.

IVA legalmente rappresentata dal Geom. (C.F. Con gli Avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME Conclusioni delle parti C.F. C.F. C.F. Voglia l’Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare:

1. Non concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2923/2020 (R.G.N. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

2. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ.;

3. Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito avversario per quanto in narrativa esposto nonché, 4. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento contrattuale dell’opposta e quindi In via principale e nel merito:

In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi anche quivi fedelmente ritrascritto, Voglia l’Ill.mo Giudicante, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 5. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento.

Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla società in relazione agli importi di cui al prefato decreto ingiuntivo.

(doc. 1) 7. Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il Decreto Ingiuntivo n. 292372020 (R.G.N. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, 8. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto, ovvero In via subordinata: 9.

Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria, 10. Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamene dovuto a seguito dell’instaurato giudizio d’opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto.

In via riconvenzionale:

e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 11.

Condannare in persona del legale rappresentate a risarcire, rimborsare ed indennizzare in favore di l’importo 30.250,00 (trentamila duecentocinquanta/00//euro//cent) ovvero quella maggiore o minore somma accertata e dichiarata in seguito all’espletanda attività istruttoria oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutto quanto sopra esposto nella presente narrativa;

In via riconvenzionale subordinata:

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale, accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 12.

Compensare ogni importo e voce di danno patito da ed a quest’ultima dovuto da per come sopra quantificato, con quanto risulterà eventualmente e denegatamene dovuto a a seguito dell’instaurato giudizio d’opposizione ed a seguito dell’espletanda attività istruttoria. .

Mandare assolta qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.

Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.

Per Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Monza, in persona del Giudice Dott. COGNOME contrariis rejectis così giudicare.

In via preliminare:

ai sensi dell’art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2923/2020 (R.G.N.R. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa COGNOME

rigettare l’opposizione a D.I. promossa dalla (C.F. , p. iva ) in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per i motivi tutti di cui al presente atto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

Nel merito:

accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla società come pari ad euro 87.138,75, P. ad interessi, spese e successive occorrende (o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia) per le ragioni di cui in narrativa e quindi con contestuale condanna di controparte al pagamento del credito vantato da Comunque, ed in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla in quanto inammissibile e/o priva di fondamento.

In ogni caso:

con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO In data 29.10.2020 alla Società veniva notificato il decreto ingiuntivo n.2923/2020 , emesso in data 15.09.2020 dal Tribunale di Monza, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 87.138,75, oltre accessori in relazione a prestazioni professionali di progettazione svolte tra le parti dell’odierno giudizio.

ha proposto la presente opposizione e chiesto la revoca allegando il rapporto sottostante e contestando il debito , formulando altresì in via riconvenzionale domanda risarcitoria per l’importo complessivo di € 30.250,00.

Ha precisato in particolare che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 17 del 2.02.2015 (R. UTC N.010), il Comune di aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per la mediante contratto di disponibilità di cui all’art. 160 ter del D.lgs. n. 163/2006.

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 124 del 3.04.2015 era stata disposta l’aggiudicazione definitiva della alla la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

, aveva indicato come soggetto incaricato dell’attività di progettazione il raggruppamento temporaneo composto da dall’ing. e dall’ing. Quindi costituiva la società di progetto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 156 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

,subentrava

all’aggiudicatario sostituendo quest’ultimo in tutti i rapporti con il committente dell’opera.

In data 22.12.2015, la società di progetto e la committenza avevano dunque stipulato il contratto di disponibilità rep. NUMERO_DOCUMENTO, per la realizzazione e messa a disposizione a favore del Comune di della nuova scuola primaria di INDIRIZZO i progettisti sopra indicati si erano costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese , conferendo mandato collettivo irrevocabile ad anche al fine di «rappresentare anche in esclusiva, anche in sede processuale, i professionisti associati nei confronti dell’Ente appaltante e di terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi di ingegneria svolti anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di Contr rapporto con l’Ente appaltante», come stabilito alla lett. e) dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo. La società di progetto opponente aveva quindi affidato al l’incarico professionale per l’esecuzione delle attività di progettazione previste nel contratto principale già menzionato, oltre che nell’Oda n. 1341/2016 prodotto in atti;

in data 26.08.2020, aveva poi comunicato l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della progettazione del nuovo polo scolastico.

Per le prestazioni svolte e contrattualmente dovute, l’opposta aveva emesso le seguenti fatture, per un totale di € 122.031,14:

Fattura n. 1/2017 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 6/2017 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 8/2017 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 10/2017 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 13-18/2016 per un valore di € 30.681,14;

Fattura n. 22/2016 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 29/2016 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 32/2016 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 45/2016 per un valore di € 10.150,00;

Fattura n. 47/2016 per un valore di € 10.150,00.

Cortenuova dunque con l’opposizione , eccepita il via preliminare la prescrizione ex art 2956 c.c., affermava nel merito che tutte le fatture erano state pagate , contestando l’omesso pagamento della fattura n. 29/2016 ed altresì che fossero dovuti ulteriori compensi a seguito delle modifiche e degli adeguamenti apportati in corso d’opera.

In particolare in ordine alle varianti le stesse avrebbero dovute essere approvate e riconosciute con atto scritto.

Inoltre evidenziava come durante l’esecuzione dei lavori fossero emerse diverse problematiche imputabili alla società opposta ( che avevano originato una serie di contestazioni scritte ) e che giustificavano la domanda riconvenzionale avanzata per i danni per inesatta esecuzione ( per complessivi € 30.250,00).

In ogni caso nulla era dovuto ex art 1460 c.c. stante anche i ritardi maturato dall’opposta nell’esecuzione delle prestazioni.

Si è costituita contestando i motivi dell’opposizione e chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L’opposta , allegando che il RTP aveva eseguito per conto della Società di progetto opponente l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova scuola primaria di INDIRIZZO (come da disciplinare di incarico professionale sottoscritto dalle parti in data 28.04.2016) e che il compenso per l’attività era stato concordato preventivamente dalle parti e quantificato in euro 104.000,00, da un lato ribadiva il mancato pagamento della fattura n.29/2016, nonostante i solleciti avvenuti tramite le mail del 12.01.2017 e del 23.05.2017, per cui non era stata fornita prova scritta. al maggior importo dovutole precisava che il compenso per l’incarico concordato preventivamente tra le parti sulla base di un preventivo di massima redatto dal era stato determinato ex art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012, in circa euro 1.700.000,00 poi lievitato in euro 2.691.853,36..

Dunque secondo quanto previsto all’art. 12.2 del disciplinare di incarico professionale in caso di varianti e/o modifiche e/o integrazioni del progetto richieste dalla Società di progetto, quest’ultima si sarebbe impegnata a riconoscere al un ulteriore compenso:

nel dettaglio, ai sensi degli art. 5.1 e 12.3, i corrispettivi per i servizi, essendo stati determinati da preventivo funzione del grado complessità dell’incarico all’importanza dell’opera e al decoro della professione, erano aumentati in proporzione al variare dell’opera nella sua forma, consistenza e complessità, in quantità direttamente proporzionale all’importo dei lavori medesimi risultante dai quadri economici dei progetti approvati ( doc. 4 e 7) e dalla contabilità finale lorda approvata in fase di esecuzione. Pertanto, l’onorario maturato dall’ per l’attività prestata doveva riconoscersi nella ulteriore e maggior somma di euro 60.678,08, oltre Cassa Previdenziale ed Assistenza ed IVA.

La somma era dovuta e «del tutto pacifica posto che le prestazioni affidate sono state correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni contrattuali, in armonia con le disposizioni impartite e con soddisfazione della Società RAGIONE_SOCIALE e per quanto collaudato».

Parte convenuta contestava poi l’esistenza di ritardi e carenze in fase di progettazione, evidenziando come avesse fatto inesattamente RAGIONE_SOCIALE decorrere i giorni previsti per la consegna del progetto dal 12.02.2015 ( data di comunicazione del preventivo) ed ancor prima che la società si aggiudicasse il bando di gara.

Inoltre quanto alla “carenza nella predisposizione della pratica inerente all’attivazione dell’impianto fotovoltaico” tale attività era esclusa da quelle di sua competenza.

Infine quanto all’eccepita prescrizione presuntiva , la relativa disciplina era inapplicabile alla fattispecie (CSU 13144 del 2016 ) e comunque era stata utilmente interrotta dalle mail del gennaio e maggio 2017.

Nel corso del giudizio, scambiate le memorie istruttorie , era disposta CTU ed all’udienza del 20.5.2025 la causa era assunta in decisione risultando ultronee le prove orali.

La domanda di parte convenuta è risultata in parte fondata e merita accoglimento.

Si premette l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione presuntiva, effettivamente non applicabile alla fattispecie essendo stato l’incarico conferito con atto scritto datato 28.4.2016, e comunque decorrente da termine successivo- tale ultima data appunto – a quello indicato dall’opponente ed altresì interrotta dalle comunicazioni del gennaio e maggio 2017.

Nel merito delle spettanze ancora dovute all’ingiungente , se ne ha effettivo riscontro oltre che dalla documentazione prodotta anche dalle risultanze della CTU , su cui nella gran parte anche i periti di parte convengono, risultanze che in ogni caso appaiono ampiamente motivate e non contraddittorie e possono dunque essere recepite.

Ha dato atto dunque il CTU innanzi tutto dell’aumento “del valore dell’importo finale dei lavori da euro 1.700.000,00 (stima iniziale dei lavori generale senza un preciso ed ufficiale computo metrico estimativo) ad euro 2.691.853,36, come si evince dal certificato di collaudo di cui si riporta l’estratto …L’aumento dell’importo dei lavori per la realizzazione dell’opera, così come riscontrato, analizzato e verificato dai documenti agli atti e quelli acquisiti, ha certamente rideterminato la sua importanza, consistenza (economica) e complessità. ( cfr p. 44-45 CTU).

Quanto alla verifica dei pagamenti , concordando i periti di parte, rileva che “..

Previo accertamento della rispondenza delle fatture all’incarico di cui al disciplinare tutti i pagamenti hanno rispettato le tempistiche tranne quello riguardante la fattura n. 29/16 del 01/08/2016 di euro imponibili 8.000,00 (oltre oneri di legge) che non risulta ancora liquidata.

Tutte le altre fatture sono state liquidate secondo il piano economico concordato.

Il sottoscritto CTU e tutti i relativi Consulenti tecnici delle Parti hanno accertato e verificato quanto descritto …( cfr. p.62 relazione) Venendo alla seconda è più consistente richiesta dell’ingiungente “…Dall’analisi di tutta la documentazione allegata agli atti e di quella acquisita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di sottoscritto CTU insieme ai relativi consulenti tecnici delle Parti, ha potuto analizzare, verificare, accertare e concordare insieme a tutti i consulenti tecnici delle Parti, come contenuto nel verbale di sopralluogo del giorno 25/05/2022, che l’incremento dei compensi professionali, così come dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, non risulta determinato da una variazione progettuale o variante realizzativa in corso d’opera a livello di caratterizzazione edilizia della progettazione del nuovo polo scolastico ma è determinato dallo sviluppo del progetto e relativo computo metrico estimativo / quadro economico / capitolato esecutivo generale che fa parte della progettazione esecutiva che ha variato l’importo delle opere precedentemente stimate forfettariamente, da parte della società , in € 1.700.000,00, senza la redazione di un computo metrico estimativo. Infatti, il consulente tecnico di parte della società durante il sopralluogo peritale del giorno 25/05/2022, ha precisato che non vi sono state varianti sostanziali al progetto e che qualsiasi maggiore onere sarebbe stato, come previsto dal contratto, riconosciuto previo accordo scritto tra le Parti.

Il valore delle opere da realizzare, di € 1.700.000,00, contenuto nel disciplinare d’incarico, è stato identificato tramite una stima del valore medio dell’appalto affidato all’impresa, secondo una logica di aggiudicazione d’appalto, così come confermato dal consulente tecnico di parte della società.

E’ doveroso precisare che le modifiche apportate non hanno comportato la rielaborazione di un progetto in variante a quello esecutivo ma sono contenute nella progettazione esecutiva.

( p.63 -65 relazione di CTU)…” E’ dunque risultata provata l’ulteriore opera di progettazione sotto il profilo non dello sviluppo/ modifica del progetto originario quanto in fase di progettazione esecutiva, stante anche l’assenza originaria di un computo metrico estimativo.

E pertanto l’ulteriore compenso è specificamente al calcolo della relativa somma si ritiene di aderire al criterio – con applicazione dello sconto – seguito dal CTU , perché coerente con i criteri generali dettati dal contratto ( così rispondendo alle osservazioni del perito di parte convenuta) e dunque “..

Si ottengono, pertanto, i seguenti compensi professionali, calcolati sulla base dello sconto medio applicato in percentuale alle singole voci contenute nel disciplinare d’incarico e maggiorate della quota di calcolo dell’importo delle opere:

– progettazione definitiva = € 25.000,00 + 43,72% = € 35.930,00 – progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione = € 15.000,00 + 43,72% = € 21.558,00 – direzione dei lavori, redazione della contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione = € 60.000,00 + 43,72% = € 86.232,00 Per un compenso professionale totale incrementato da € 100.000,00 ad € 143.720,00.

(Cfr. p.70 dell’elaborato peritale) Circa l’assenza di ritardi si ritiene di aderire alle osservazioni dello stesso Consulente , ma anche di parte convenuta, circa l’erronea individuazione da parte di della data di decorrenza del termine della consegna in analogia a quanto ritenuto per la prescrizione.

Quanto agli ulteriori vizi– mancanze lamentati da parte opponente innanzi tutto “risultano effettuati tutti gli oneri ed incarichi a carico della.

Per il corretto adempimento del contratto di disponibilità- del piano di monitoraggio;

la redazione delle pratiche di attivazione, allacciamento ed immissione in rete GSE dell’impianto fotovoltaico installato in copertura.

Per quanto concerne l’aggiornamento degli elaborati catastali ed il relativo accatastamento dell’immobile, ha proceduto ad affidare l’incarico diretto al Geom. (tecnico di fiducia) ad effettuare il frazionamento del terreno ceduto in diritto di superficie e successivo accatastamento dell’immobile.

era nell’impossibilità di procedere all’accatastamento dell’immobile prima che la società avesse effettuato il frazionamento del terreno su cui risulta edificato il fabbricato.

Nella realizzazione degli impianti fotovoltaici è prassi consolidata che sia l’installatore ad effettuare le pratiche di attivazione, allacciamento ed immissione in rete GSE dell’impianto fotovoltaico in quanto spetta a lui effettuare il collaudo dell’impianto, rilasciare la dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/2008.

Non risulta di competenza della né l’attivazione, l’allacciamento ed immissione in rete GSE dell’impianto fotovoltaico né la redazione del piano di monitoraggio.

…” Quanto ai problemi di infiltrazioni e scarichi “…Le difformità riscontrate sono la causa dell’errato deflusso verso fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla copertura e dei danni causati dalle infiltrazioni.

Attualmente è stato realizzato un sistema di smaltimento che garantisce il deflusso parziale delle acque meteoriche provenienti dalla copertura direttamente verso l’area esterna ad ovest del fabbricato.

I costi realizzativi di tale sistema e quelli per ripristinare il corretto stato manutentivo risultano quelli già computati nella PARTE V del capitolo di risposte al dell’Ill.mo Giudice e sono quantificati in € € 21.037,04.

La responsabilità delle difformità e della non corretta esecuzione è da attribuire al 50% all’impresa esecutrice ed al 50% alla direzione lavori che ha il compito di verificare che quanto realizzato sia conforme al progetto approvato.

La figura del direttore dei lavori era in carico alla , così come contenuto nel disciplinare d’incarico.

La ha affidato l’incarico di direzione dei lavori all’Arch. . ” ( Cfr p.99 ctu).

Ne segue che sono tuttora dovute le somme relativamente alla fattura n. 29/16 di euro 8.000,00 imponibili, oltre oneri di legge;

e la somma di € 43.720,00 imponibili, oltre oneri legge, quale importo ricalcolato, scontato proporzionalmente con la stessa percentuale già applicata secondo contratto/disciplinare d’incarico, in merito alla variazione dell’importo delle opere che ne determinano la loro consistenza (anche economica) ed importanza di progetto.

Quanto alla domanda riconvenzionale nulla è dovuto per ritardi od opere non realizzate e la domanda va sul punto rigettata.

Infine circa i costi realizzativi del nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e quelli per ripristinare il corretto stato manutentivo dei soffitti/plafoni delle aule/gronde, risultano quantificati dal CTU in € € 21.037,04 , imponibili, oltre oneri di legge , l’importo del 50% riconducibile alla direzione lavori (Arch. Avendo assunto, con mandato collettivo speciale, la le responsabilità per il corretto adempimento delle obbligazioni ( art 15.3) , è solidalmente responsabile per il 50% di cui sopra , ferma la responsabilità personale del professionista ( art 15.4). Ne consegue in definitiva che da un lato va revocato il decreto ingiuntivo ma condannata l’opponente al pagamento in favore dell’opposta della somma di euro 51.720, oltre oneri di legge con rigetto della domanda di risoluzione per difetto di un inadempimento grave.

Per altro verso in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale va condannata al risarcimento in favore dell’opponente della somma di euro 10.518,00 oltre oneri di legge.

Le spese di lite dell’intero giudizio sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico dell’opponente e si liquidano in dispositivo per quattro fasi di giudizio e su valori medi sulla base del decisum, oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto.

Definitivamente pronunciando REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.2923/2020 emesso dal Tribunale di Monza CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro 51.720,00 oltre oneri di legge ed interessi legali dalla domanda al saldo CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro 10.518,00 oltre oneri di legge ed interessi dalla ogni altra domanda od eccezione CONDANNA l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta pari ad euro 10.000,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto Monza 15.6.2025 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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