La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4300/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di denuncia dei vizi. Un'utilizzatrice di un immobile in leasing aveva citato in giudizio la società venditrice per gravi difetti strutturali. La questione centrale riguardava la validità di una clausola contrattuale, pattuita tra venditore e società di leasing, che estendeva i termini per la denuncia dei vizi. La Suprema Corte ha chiarito che tale clausola non può essere opposta ai danti causa del venditore (i venditori originari), poiché essi sono terzi rispetto a quel contratto. Di conseguenza, la denuncia effettuata nei loro confronti è stata considerata tardiva, annullando la decisione della Corte d'Appello e rinviando il caso per un nuovo esame.
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