La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5432/2025, ha stabilito che l’assegno ad personam per un dipendente pubblico trasferito deve includere anche le voci retributive, come premi di produzione e indennità di rischio, che, pur essendo formalmente ‘variabili’, hanno in sostanza un carattere fisso e continuativo. Il caso riguardava un dipendente trasferito da una società a partecipazione statale a un Ministero. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, affermando che la natura sostanziale dell’emolumento prevale sulla sua classificazione formale, garantendo così il principio di irriducibilità della retribuzione.
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