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Danno da fermo tecnico, natura dicotomica

Il danno da fermo tecnico è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante a norma di quanto previsto dall’art. 2056 c.c..

Pubblicato il 20 May 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brindisi-sezione civile, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 749/2022 pubblicata il 12/05/2022

nella causa iscritta al n. 1277 dell’anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “appelloresponsabilità extracontrattuale”, trattata e passata in decisione all’udienza del 18/01/2022 con l’assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente

TRA

XXX, () elettivamente

domiciliato in

APPELLANTE CONTRO

YYY SyR S.A.U., (P.IVA)

APPELLATA NONCHÉ CONTRO

ZZZ e KKK, entrambi residenti in

APPELLATI CONTUMACI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 01.12.2014, XXX conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Brindisi, la YYY SyR S.A.U., ZZZ e KKK per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 27.08.2014. Assumeva l’attore che il veicolo Alfa Gt tg., di sua proprietà ed assicurato per RCA dalla YYY SyR S.A.U., era parcheggiato in via Brindisi nell’abitato di allorquando, alle ore 2.15 circa, veniva investito dal veicolo Lancia Y tg di proprietà di ZZZ e condotto nell’occasione, da KKK. Dal violento urto erano derivati danni all’autovettura di proprietà dell’attore, quantificati in euro 6.500 come da fattura prodotta, oltre euro 350,00 per fermo tecnico ed euro 650,00 per danno emergente ulteriore consistente nelle spese di viaggio necessarie per fare rientro a Roma.

Costituitasi in giudizio, la convenuta YYY SyR S.A.U. eccepiva l’infondatezza della domanda sia nell’an, in quanto nella fase stragiudiziale, nonostante gli opportuni accertamenti, non si perveniva ad alcun riscontro dell’evento, sia nel quantum per l’antieconomicità della riparazione del veicolo danneggiato, atteso che il valore commerciale del veicolo attoreo al momento del sinistro era di euro 5.700,00 come da perizia tecnica del perito incaricato dalla stessa compagnia. Concludeva per il rigetto della domanda.

Non si costituivano ZZZ e KKK, i quali rimanevano contumaci per l’intero svolgimento del processo.

La causa veniva istruita mediante prova orale e ctu.

Il Giudice di Pace di Brindisi con sentenza n. 2821/16 accoglieva la domanda, dichiarava la responsabilità esclusiva dell’incidente in capo al conducente dell’autovettura Lancia Y tg. e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell’attore la somma di euro 5.600, oltre agli interessi legali dalla data dell’evento al saldo effettivo,nonché al pagamento delle spese di lite, ivi compresi i costi di ctu.

Avverso tale pronuncia XXX proponeva appello con atto di citazione notificato rispettivamente nelle date del 10 e 14 marzo 2017 nei confronti di KKK, ZZZ e YYY SyR S.A.U. eccependo la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c che avevano determinato una liquidazione del danno in misura inferiore a quello realmente patito, richiedendo la condanna per lite temeraria da parte della compagnia convenuta.

Si costituiva l’appellata YYY SyR S.A.U., ritenendo infondate le censure mosse avverso la sentenza impugnata sia nell’an e nel quatum, e contestando la richiesta di condanna della Compagnia assicurativa per lite temeraria, in quanto nella fase stragiudiziale non era stato possibile accertate l’evento e la sua dinamica per assenza di documentazione, con istanza di cancellazione delle espressioni offensive quali “scorrettezza e disonestà” adoperate da parte appellante e concludeva per il rigetto dell’appello.

All’udienza del 18.1.2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva trattenuta decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall’art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato per quanto di ragione.

La contestazione verte sul quantum da liquidare, poiché l’appellante non ritiene satisfattiva del suo credito risarcitorio la corresponsione di euro 5.600,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo all’epoca del sinistro, giusta relazione del CTU, sostenendo che il risarcimento vada commisurato alle somme sostenute per la riparazione del veicolo (euro 6.500,00) e che gli spetti altresì il risarcimento del danno da fermo tecnico per ulteriori euro 400,00.

Orbene, il principio fondamentale dal quale bisogna partire per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato è quello di porre il patrimonio di quest’ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’avvenuto fatto dannoso.

Corollario del predetto principio è che il risarcimento non può creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso. Ciò per via della regola della compensatio lucri cum damno, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata.

Perciò, da un lato, il danneggiato non deve realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, dall’altro, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto leso poiché, appunto, il risarcimento è diretto alla completa restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato.

In materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, la domanda di risarcimento del danno subito, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica. L’art. 2058 c.c. stabilisce che il danneggiato ha diritto a ottenere la reintegrazione in forma specifica – cioè la riparazione della propria automobile danneggiata – solo qualora sia in tutto o in parte possibile, e se non risulti eccessivamente onerosa per il debitore.

La valutazione dell’eventuale eccessiva onerosità per il debitore del risarcimento in forma specifica rispetto a quello per equivalente va effettuata comparando quelli che sono i costi da sostenere nell’uno e nell’altro caso, e cioè rottamazione, nuova immatricolazione con spese accessorie, da una parte, e riparazione, dall’altra parte.

Orbene, dalla relazione a firma del ctu Dott., si evince che la spese occorrenti per la riparazione del veicolo Alfa GT ammontano ad euro 6.620,82 IVA compresa e che il valore ante sinistro del mezzo è pari ad euro 5.600,00. In ordine alla congruità della fattura prodotta di euro 6.500, costo effettivamente sostenuto dall’appellante che ha provveduto alla riparazione del veicolo, il ctu ha rilevato che la stessa comprende anche il costo per la sostituzione del proiettore sinistro non interessato dall’urto per un importo di euro 274,94. Tale ricostruzione non veniva contestata dalle parti in sede di osservazioni.

Ciò detto e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, tenuto conto che l’esborso effettivo per la riparazione del veicolo, sottratto l’importo di euro 274,94 da non considerarsi in nesso causale con l’incidente de quo, ammonta ad euro 6.225,06, deve ritenersi che il risarcimento del danno in forma specifica non sia eccessivamente oneroso per il debitore, risultando quasi sovrapponibile all’esborso che la compagnia appellata avrebbe dovuto corrispondere al danneggiato in caso di rottamazione del veicolo per l’aggiunta delle voci di spesa in tal caso previste. Ed ancora, anche ragionando in termini assoluti, una spesa sostenuta per la riparazione che non ecceda il 15% il valore ante sinistro del veicolo non può, in ogni caso, considerarsi antieconomica ovvero eccessivamente onerosa per il debitore.

Per ciò che concerne la richiesta di liquidazione del danno da fermo tecnico, essa non può trovare accoglimento in quanto sprovvista di prova.

Il danno da fermo tecnico è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante (a norma di quanto previsto dall’art. 2056 c.c.).

Il danno emergente si rinviene ogni qualvolta il proprietario dell’autoveicolo dovrà sostenere delle spese (come ad esempio costi di noleggio di altro veicolo). Il lucro cessante, invece, deriva dall’impossibilità concreta di utilizzare il mezzo coinvolto nel sinistro da cui ne deriva il mancato guadagno per il proprietario. In tal caso, il ricorrente ha l’onere di fornire una prova puntuale della correlazione tra mezzo incidentato e decremento patrimoniale. Non è sufficiente, pertanto, asserire la mera indisponibilità del mezzo (in relazione ai giorni necessari per la riparazione) come conseguenza del sinistro che ha cagionato danni al medesimo, ma è necessario comprovare specificamente di aver sostenuto delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo, oppure che la mancanza di impiego del veicolo ha determinato una perdita economica, avendo il danneggiato dovuto rinunciare agli introiti che avrebbe potuto conseguire impiegando il veicolo. (Cass. 20620/2015; Cass. n. 13718 del 31/05/2017, Tribunale di Roma n. 18249 del 27/09/2018, Cass. n. 18773 del 26/09/2016, Cass. n. 124 del 08/01/2016 Cass. VI-3 Sezione civile nell’ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5447).

Parimenti infondata appare la domanda di condanna della compagnia YYY SyR S.A.U. ad un risarcimento nei confronti dell’appellante della somma di euro 1000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Quest’ultima si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.

Proprio dalla suddetta definizione è dato evincere che solo la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14 aprile 2016, n. 7409; Cass. Civ., 27 agosto 2013 n. 19583; Cass. Civ., 2 marzo 2001, n. 3035), mentre il verificarsi della soccombenza reciproca preclude la sua configurazione (Cass. Civ., 14 aprile 2016, n. 7409).

In base ai principi di causalità e soccombenza, gli appellati devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico degli appellati in solido fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi-sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gabriella Del Mastro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 2821/16, in contraddittorio con YYY SyR S.A.U., in persona del legale rappresentate pro tempore, ZZZ e KKK, così provvede:

1) accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, determina in euro 6.225,06, oltre interessi dal sinistro al soddisfo, il danno subito dal Margherito in conseguenza del sinistro in questione;

2) tenuto conto della somma di euro 5.600,00 ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna gli appellati in solido a corrispondere a XXX la somma di euro 625,06 ad integrazione dell’effettivo danno subito, oltre interessi dal sinistro al soddisfo;

3) condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, come da sentenza appellata con distrazione in favore dell’avv., e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 1759,86 di cui euro 142,36 per spese ed Euro 1617,50 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.;

4) pone le spese di ctu definitivamente a carico degli appellati in solido.

Brindisi, 12 maggio 2022

Il Giudice


Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all’Ufficio per il Processo dott.ssa ***.

 

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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