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Codice Civile
Codice Penale

Intervento chirurgico, modifica caratteri sessuali anatomici

Intervento chirurgico, modifica dei caratteri sessuali anatomici, rettificazione del sesso nei registri dello stato civile.

Pubblicato il 05 June 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4841/2022 pubblicata il 31/05/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26330/2021 promossa da:

XXX (C.F.)

ATTORE contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI MILANO (C.F. 80157390156)

CONVENUTO

OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11

CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare il diritto della signora XXX a ottenere l’attribuzione del sesso maschile e conseguentemente autorizzare la medesima a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione di genere e contestualmente disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile ed il mutamento del prenome, sostituendo “David” con quello anagraficamente attribuito di “Dana”, ordinando all’ufficiale dello stato civile del Comune di Milano la correzione di tutti gli atti anagrafici del genere da maschile a femminile e del prenome da “Dana” a “David”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, XXX Dana, nata a, ha rappresentato:

– di aver mostrato sin dall’infanzia una chiara identità psicosessuale maschile, nonostante possieda gli attributi del sesso femminile e sia stata denunciata all’anagrafe come appartenente al sesso femminile;

– di avere vissuto sin dalla adolescenza stabilmente come maschio;

– di avere ricevuto nel 2015 una prima diagnosi di disforia di genere a seguito di colloquio psicodiagnostico presso l’Ospedale di Careggi;

– di essersi trasferita per lavoro dal 2017 al 2020 in Australia per motivi di lavoro;

– di essere seguita sin dal 2020, sia sotto il profilo psicodiagnostico che ormonale, presso l’Ospedale Niguarda di Milano;

– di essere intenzionata a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo e quindi ad adeguare i propri caratteri sessuali esteriori all’identità maschile.

Parte attrice ha quindi chiesto di essere autorizzata al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili ed ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell’attribuzione del sesso.

Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all’audizione di parte attrice, che ha riferito:

“Sin dall’infanzia sentivo molto di più di appartenere alla parte maschile che femminile. Da piccola non me ne rendevo bene conto. Ho iniziato a capire meglio nel periodo del liceo, frequentando la comunità LGTB. A 19 anni ho preso il primo appuntamento a Firenze per i primi colloqui psicologici, che poi ho interrotto per partire per lavoro per l’Australia.

Lì non ho potuto continuare perché è un sistema diverso. Ho ripreso il percorso al Niguarda, quando sono tornato in Italia, e li ho portato tutti i documenti del periodo in cui ho fatto a Firenze i colloqui. Ho rifatto i colloqui anche al Niguarda e ho iniziato la terapia ormonale a marzo 2021 con il dott. Bini.

In famiglia, una volta che avevo compreso la cosa insieme alla comunità, prima di iniziare il percorso psicologico ne ho parlato con loro e loro mi hanno sempre supportato. Mia madre mi ha anche accompagnato al primo colloquio a Firenze.

Adesso qui in Italia non sto lavorando perché il ristorante in cui lavoravo non ha più riaperto dopo il Covid e sto cercando lavoro.

Sul luogo di lavoro ho sempre spiegato la mia situazione sin dal primo colloquio.

Ho scelto il nome David perché già lo utilizzavo da piccola come nomignolo da gioco quando giocavo con gli amici a guardia e ladri.

La terapia ormonale sta andando bene; sto assumendo testosterone una volta al mese e sono soddisfatto. Sono consapevole del fatto che la mia scelta è irreversibile ed è quello che voglio. Anzi proprio il tempo trascorso da quando ho iniziato la prima terapia a Firenze e quando sono tornato in Italia e mi sono rivolto al Niguarda, mi ha ulteriormente confermato che non voglio tornare indietro.

Dopo la mia famiglia, la prima persona con cui ho parlato della mia scelta è il mio migliore amico dell’infanzia che è rimasto tale. Anche con tutti gli altri amici non ho mai avuto problemi e mi sono sempre sentito accettato”.

Ritiene il Collegio che la domanda di XXX Dana volta ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili meriti accoglimento.

XXX Dana, nata, è nubile, come risulta dal certificato di stato di famiglia, residenza e stato libero (doc. 3).

Dalle relazioni mediche prodotte emerge che:

– è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata incongruenza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;

– la valutazione psicodiagnostica non ha messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico;

– all’esito del percorso psicoterapeutico si è evidenziato che il paziente ha una definita identità di genere maschile, è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;

– durante il periodo di somministrazione della terapia ormonale la parte si è mostrata soddisfatta dei risultati raggiunti, pienamente edotta dell’irreversibilità del percorso e desiderosa di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto.

Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l’assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.

Ne deriva che l’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a XXX Dana una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.

Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell’intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell’approdo finale.

In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l’esatta collocazione del diritto all’identità di genere all’interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l’interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”

Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall’audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di XXX Dana di cambiare genere e sesso da femmina a maschio.

Tali elementi consentono dunque di affermare che l’attrice, all’esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all’attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall’attrice al prenome “Dana” va sostituito il prenome “David”.

Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili. P.Q.M.

Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:

1) AUTORIZZA XXX Dana, nata a Milano il 9.4.1996, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili;

2) DISPONE sin d’ora la rettificazione dell’atto di nascita di XXX (cognome) DANA (nome), nata a Milano (atto) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato “Dana” il prenome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “David ”;

3) ORDINA all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;

4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 maggio 2022

Il Giudice Relatore Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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