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Indebito assistenziale, principio di generale ripetibilità

Indebito assistenziale, prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.

Pubblicato il 26 May 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott., quale giudice del lavoro, all’udienza del 20 maggio 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4664/2022 pubblicata il 20/05/2022

nella causa iscritta al n.2189/2022 R.G e vertente

TRA

XXX, elettivamente domiciliato in (parte ricorrente);

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente contumace);

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’illegittimità dell’indebito pari ad € 23.876,01 di cui alla comunicazione Inps del 9.11.2021.

E’ stata dichiarata la contumacia dell’Inps che non si è costituito.

Infine la causa all’odierna udienza è stata decisa.

**** Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Vediamo prima i fatti di causa.

Risulta dagli atti che il ricorrente, celibe e affetto da una gravissima patologia psichica che lo rende totalmente non autosufficiente, è titolare del trattamento di pensione di invalidità civile unitamente all’indennità di accompagnamento sin dall’anno 1992 e che il medesimo ha sempre dichiarato all’Inps di essere ricoverato in struttura di lungodegenza (v. doc.11 Modello ICRIC; doc.2.2 Domanda ricostituzione del 07.01.2019; doc.3 Domanda ricostituzione del 02.10.2020; doc.4 Domanda ricostituzione del 22.03.2021),

Negli anni che qui interessano il ricorrente è stato ricoverato presso la struttura *** corrente in Roma alla, ed inserito nel servizio residenziale del Centro Riabilitativo in regime assistenziale estensivo elevato che postula la gravità della patologia.

Risulta pure dagli atti che con nota del 9 novembre 2021 (doc. 5) l’Inps comunicava al ricorrente che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.10.2021, un pagamento non dovuto sulla pensione catg INVCIV..per un importo complessivo di euro 23876,01, per i seguenti motivi: documentazione ricovero titolo gratuito…”..”

Tutto ciò premesso, si è in presenza di un indebito relativo all’indennità di accompagnamento e quindi di un tipico indebito assistenziale.

Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l’Inps non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19638/2015, Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 31372/2019 ecc.).

Con la più recente ordinanza n. 12608 del 25 giugno 2020, e con altre pronuncie dello stesso tenore, la Suprema Corte ha chiarito che: L’indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come ….All’indebito relativo….. in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell’indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell’indennità di accompagnamento).3.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” .4.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell’art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.5. Sulla precipua questione dell’indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019) che “ L’indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell’ “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.6. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ‘L’indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all’avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l’ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l’accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l’incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito“.7.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell’incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all’art. 2033 cc., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l’assenza di buona fede “dell’accipiens”.8.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’ «affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell’art. 38 (ost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”9.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Picone); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.10.- Nella specifica fattispecie dell’indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell’accipiens” atto a far venir meno l’affidamento dell’accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( INPS, Ministero dell’Economia, Agenzia dell’Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l’indebito.11.- L’art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall’INPS, si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente; tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l’affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l’erogazione ed accerta l’indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.12.- Per quanto concerne poi l’esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell’affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.13.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell’accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio; trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.14.– Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell’ipotesi in cui l’accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall’INPS al quale già l’art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.15.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall’art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l’Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all’INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d’ufficio dall’INPS in via telematica.16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall’art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l’istituzione presso l’INPS del ” Casellario dell’Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all’INPS soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all’Amministrazione finanziaria.Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all’INPS la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall’Amministrazione.La norma (che ha modificato l’articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.17.- L’obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all’INPS.18.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell’indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall’INPS e che quindi esso l’Istituto già conosce.19.1. In questa ipotesi l’affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l’INPS della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell’indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un’omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l’INPS conosce o ha l’onere di conoscere.19.2. Inoltre come già detto, l’art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l’istituzione presso l’INPS del “Casellario dell’Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell’indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) (allorchè le situazioni ostative all’erogazione siano note all’ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell’indebito posta dall’art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).20. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l’indebito dovendosi tutelare l’affidamento dell’accipiens, non potendosi applicare l’art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’INPS già conosce o ha l’onere di conoscere”.

Nel caso di specie risulta con certezza che: negli anni dal 2018 al 2021 il ricorrente ha percepito la prestazione assistenziale oggetto della avversa pretesa restitutoria; Il debito è stato notificato relativamente a somme pregresse, per sopravvenuti motivi diversi da quello sanitario; nessun dolo è ravvisabile in capo all’odierno ricorrente il quale,affetto da gravissima patologia psichica, ha in ogni caso comunicato la degenza come da docc.1-23-4 nonché mediante i modelli ICRIC inviati negli anni 2016 e 2017.

Ne consegue che il ricorrente, in assenza di dolo, nemmeno configurabile per il solo fatto della omessa comunicazione del ricovero anche per gli anni dal 2018 al 2021 considerando oltretutto la gravissima patologia da cui è affetto il sig. Mattei, non deve restituire le somme richieste dall’Inps.

Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, la domanda merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

dichiara l’illegittimità dell’indebito di cui alla comunicazione dell’Inps del 9.11.2021 e dichiara che il ricorrente non deve restituire le somme (euro 23.876,01) richieste dall’Inps;

condanna infine l’Inps a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.

Roma 20.05.2022

IL GIUDICE

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