Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva ritenuto che la situazione di convivenza instaurata dalla controricorrente col nuovo compagno fosse in sé idonea ad escludere la spettanza dell’intero importo dell’assegno divorzile: ciò in applicazione del principio – enunciato da Cass. 3 aprile 2015, n. 6855, seguita da Cass. 8 febbraio 2016, n. 2466 – per cui la nuova famiglia di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicche’ il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Di recente, tuttavia, le Sezioni Unite si sono espresse in modo difforme.
Si è rilevato, infatti, che l’affermazione di una caducazione automatica del diritto all’assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità, e a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non risulta neppure compatibile con la funzione dell’assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a partire da Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287, la quale non è esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa; in conseguenza – è stato detto – qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (Cass. Sez. U. 5 novembre 2021, n. 32198, cit.).
La Corte di merito non si era conformata a tale canone di giudizio e aveva conseguentemente omesso alcuna indagine intorno alla situazione reddituale e patrimoniale e ai profili sopra indicati, correlati allo svolgimento del rapporto coniugale.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15241 del 12 maggio 2022