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Nonni di un minore, idonee figure vicariali

I nonni di un minore possono essere valutati come idonee figure vicariali, se hanno rapporti significativi con il nipote

Pubblicato il 04 June 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 19/2022 pubblicata il 31/05/2022

nel procedimento sopra indicato, ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 184/1983, discusso all’udienza collegiale del 05 maggio 2022, promosso con ricorso depositato in data 20.07.2021 da:

XXX, in persona del suo Amministratore di sostegno

APPELLANTE e

YYY

APPELLANTE INTERVENIENTE ADESIVO

avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 144/2021 (proc. N. 25/2020 R.G. ADS) dell’1 giugno 2021 (depositata il 21 giugno 2021 e notificato il 22 giugno 2021), che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore ZZZ, nato a.

CON L’INTERVENTO

del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, in persona del Dott.;

del Tutore provvisorio del minore, Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore assistito dall’ Avv. del Curatore speciale del minore, Avv..

CONCLUSIONI

Per l’appellante XXX:

1) disporre l’integrazione del contradditorio nei confronti di YYY (padre del minore) e dei Sig.ri *** e *** (nonni materni), in quanto già parti costituite nella precedente fase di giudizio;

2) in totale riforma della sentenza n. 144/2021 del Tribunale per i minorenni di Milano, revocare lo stato di adottabilità del proprio figlio ZZZ;

3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la madre fosse ritenuta non idonea, disporre l’affidamento di ZZZ, in ambito familiare, ai nonni materni sig.ri *** e ***, entrambi residenti a;

4) in via ulteriormente subordinata, disporre l’affidamento etero familiare di ZZZ, salvaguardando i contatti sia con i genitori sig.ri XXX e YYY e sia con i nonni materni sig.ri *** e ***

Per l’appellante interveniente adesivo YYY:

1) in totale riforma della sentenza n. 144/2021 del Tribunale per i minorenni di Milano, revocare lo stato di adottabilità di suo figlio ZZZ;

2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la madre fosse ritenuta non idonea, disporre l’affidamento di ZZZ, in ambito familiare, ai nonni materni sig.ri *** e ***, entrambi residenti a;

3) in via ulteriormente subordinata, disporre l’affidamento etero familiare di ZZZ, salvaguardando i contatti sia con i genitori sig.ri XXX e YYY e sia con i nonni materni sig.ri *** e ***

Per l’Ente Tutore:

Piaccia a Questa Ecc.ma Corte d’Appello respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale:

– Rigettare l’atto di appello in oggetto e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 144/2021 del 1° giugno 2021, pubblicata il 21 giugno 2021 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, per tutti i motivi di cui in narrativa.

Per il Curatore speciale del minore:

IN VIA PRELIMINARE DI RITO

1- Dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’impugnazione avversaria, perché instaurata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 17 L. 184/1983 e per l’effetto dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 144/2021 del Tribunale per i Minorenni di Milano, dichiarativa dell’adottabilità di ZZZ, con tutte le conseguenze di legge previste.

NEL MERITO

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga tempestiva l’impugnazione ex adverso promossa:

2- Respingersi il ricorso in appello promosso dalla signora XXX avverso la sentenza n. 144/2021 del Tribunale per i Minorenni di Milano emessa in 6 giugno 2021 e notificata via pec alle parti in data 21 giugno 2021, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui tutti richiamati e, per l’effetto, confermare la sopra citata sentenza, con tutti gli effetti a essa conseguenti. Per il Procuratore Generale:

“confermarsi l’impugnata decisione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 144/2021 emessa il 1° giugno 2021 (depositata il 21 giugno 2021 e notificata il 22 giugno 2021) il Tribunale per i Minorenni di Milano, deliberando in via definitiva ha:

•dichiarato lo stato di abbandono e pronunciato l’adottabilità del minore ZZZ nato a Milano il 13.02.2020 figlio di XXX e YYY;

•disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e l’interruzione di ogni rapporto del minore con i genitori e i familiari; nominato Tutore provvisorio il Comune di Milano in persona del Sindaco pro-tempore; disposto il collocamento del minore presso una famiglia avente i requisiti per l’adozione scelta dal Tribunale in collaborazione con l’Ente Tutore.

Avverso la sentenza, con atto depositato in data 20.07.2021 la sig.ra XXX ha proposto appello chiedendo: 1) l’integrazione del contradditorio nei confronti del sig. YYY (padre del minore) e dei sigg.ri *** e *** (nonni materni) in quanto già parti costituite nel precedente giudizio; 2) la revoca dello stato di adottabilità del figlio minore ZZZ; 3) in via subordinata, nel caso di inidoneità genitoriale della madre, l’affidamento del figlio ZZZ ai nonni materni sigg.ri *** e *** entrambi residenti a; 4) in via ulteriormente subordinata di l’affido etero-familiare del minore, salvaguardando i contatti con i genitori e i nonni materni. Secondo l’appellante il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulla pregressa condizione dei genitori da cui era scaturita – all’esito del procedimento n. 135/2017 ADS – la dichiarazione di adottabilità del primogenito della coppia (nato a Milano il 20.8.2017).

Secondo l’appellante le predette condizioni della coppia erano ormai superate, atteso che in data 22 aprile 2021 il Comune di Milano le aveva concesso in locazione un appartamento sito in ove si era trasferita con il padre del minore: la coppia, ad oggi, aveva pertanto un’autonoma e idonea situazione abitativa.

Si duole, altresì l’appellante XXX che il Tribunale avrebbe omesso di considerare i suoi progetti di vita da lei prospettati durante l’audizione del 26 ottobre 2020; in quella sede aveva rappresentato la sua volontà impegnarsi a concludere l’ultimo anno di scuola per conseguire un diploma professionale, trovare un lavoro e poter crescere ed accudire il figlio ZZZ. Erroneamente, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe effettuato un giudizio prognostico positivo sulla possibilità di recupero in tempi brevi delle sue competenze genitoriali.

Dolendosi altresì che, durante il giudizio di primo grado, non era stato svolto alcun approfondimento sulle capacità vicarianti dei nonni materni, molto affezionati al nipote e disponibile a prendersi cura di lui, ha insistito per la revoca della declaratoria dello stato di adottabilità del figlio ZZZ.

Con comparsa di costituzione del 28 febbraio 2022 si è costituito il Curatore speciale del minore che in via preliminare ha eccepito la tardività dell’appello promosso dalla sig.ra XXX. Prospetta al riguardo il Curatore che la sentenza impugnata è stata notificata a tutte le parti costituite il 21 giugno 2021, mentre l’atto di impugnazione è stato iscritto a ruolo il 29 luglio 2021, quindi oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 17, 1 comma L. 184/1983. La notifica via PEC – anche se priva dell’indicazione, nell’oggetto del messaggio, della natura dell’atto notificato – deve essere considerata idonea a far decorrere il termine breve per impugnare poiché è onere delle parti esaminare il contenuto della messaggistica ricevuta. Nel merito il Curatore del minore ha chiesto di confermare la sentenza impugnata. A suo dire, la fragilità e il ritardo mentale della sig.ra XXX costituiscono un grave limite per l’accudimento e la crescita del figlio minore. Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la mancanza di competenze genitoriali e l’incapacità di una progettualità futura è stata accertata a seguito di approfondita indagine nel giudizio di primo grado. Parimenti, sono stati espletati accurati accertamenti sul padre del minore dai quali sono emersi aspetti preoccupanti e sintomatici di totale incapacità genitoriale. In particolare, il sig. YYY è risultato soggetto particolarmente incline all’antisocialista, al disimpegno, privo di una seria volontà di reperire un’occupazione e inconsapevole delle problematiche inerenti alla crescita e cura di un figlio. Altresì, evidenzia il Curatore, sono stati ampiamente valutati dai Servizi anche i nonni materni rispetto ai quali è emersa una preoccupante volubilità nella loro relazione con la figlia e con il genero, condizione questa assai pericolosa per la crescita e il benessere del piccolo ZZZ. Rimarca poi il Curatore la tendenza della signora XXX a minimizzare le varie problematiche relative all’accudimento del figlio, tendenza che trova ampia conferma anche nell’atto d’appello, ove la domanda di revoca dello stato di adottabilità del figlio viene fondata esclusivamente sull’ avvenuta assegnazione a favore della coppia genitoriale di un alloggio popolare. Invero, espone il Curatore, dagli accertamenti svolti in primo grado emerge con chiarezza che non vi è allo stato alcuna possibilità che la madre e il padre di ZZZ possano acquisire competenze genitoriali idonee a garantire un adeguato processo di crescita psicofisica del figlio, né tantomeno sussiste la possibilità di valutare positivamente i nonni materni come figure vicarianti per il nipote.

Alla luce delle esposte considerazioni il Curatore ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, sussistendo lo stato di abbandono del minore.

Con atto del 02.3.2022 si è costituito il Tutore del Comune di Milano chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha evidenziato che dagli atti di causa è emerso incontrovertibilmente il grave stato di abbandono morale e materiale di ZZZ. Contrariamente a quanto affermato dalla madre appellante, il Tribunale per i minorenni ha fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi e non certamente solo sulla mancanza di autonoma e idonea sistemazione abitativa dei genitori.

In merito alla situazione della sig.ra XXX, ha rappresentato che: 1) come rilevato dalle osservazioni dei Servizi e dal CPS, che ha iniziato a seguire la signora sin dal 2005, la giovane è “affetta da anomalie della condotta in ritardo lieve/medio corrispondente a un’età mentale di 9 anni (QI 51), inoltre è stata dichiarata invalida al 100% con necessità di assistenza continua; 2) dalle relazioni della sua psicoterapeuta dott.ssa Rinaldi del 11 febbraio e 30 luglio 2020 risulta che tale situazione, rimasta immutata nel tempo, preclude alla donna l’accesso alla riflessione, alla progettualità e all’auto analisi. Aggiunge il Tutore che, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali del 14.02.2022 la sig.ra XXX nel corso della sua esistenza ha attuato varie fughe: nel 2014 si è allontanata da casa per un anno per trasferirsi dal ragazzo, ritornando presso la casa familiare solo al momento dell’arresto del fidanzato; nel 2015 è nuovamente fuggita da casa recandosi dal nuovo fidanzato Renato YYY (l’attuale compagno) vivendo con lui per sei mesi sotto un ponte; in seguito è stata ritrovata dagli amici disorientata presso un bar ed è stata condotta dal padre al Pronto Soccorso ove è stata ricoverata in Reparto psichiatrico per dieci giorni. La ragazza ha avuto durante quel periodo due episodi psicotici scatenati dall’uso di hashish; nel 2017 si è allontanata ancora da casa e, incinta, ha vissuto per circa un mese con il ragazzo in una roulotte sotto un cavalcavia, rifiutandosi di andare in Comunità. Infine nel 2017 il compagno è stato espulso dal territorio nazionale e il primogenito *** (nato nell’agosto 2017), dopo circa un anno, è stato dichiarato adottabile; 4) in seguito all’adozione del primogenito, stante il disinteresse mostrato dalla sig.ra XXX ad un inserimento in Comunità terapeutica, i Servizi – d’accordo con il CPS e l’ADS – hanno avviato un intervento educativo domiciliare presso l’abitazione dei genitori e la sig.ra XXX è stata inserita presso un Centro di aggregazione disabili; durante tale periodo la giovane donna ha manifestato la fobia di venir uccisa dal compagno YYY, il quale, pertanto, è stato denunciato alla Questura per sospetti maltrattamenti ( procedimento poi archiviato per irreperibilità della persona); 5) benché la relazione tra la sig.ra XXX e il sig. YYY perduri da circa 14 anni, il loro rapporto, -come osservato dai Servizi-, è caratterizzato da una forte conflittuale e da continue menzogne reciproche. Entrambi mostrano enormi fragilità psico-cognitive e inconsapevolezza delle necessità di crescita e sviluppo di un bambino; 6) la coppia, durante la gravidanza del secondogenito, hanno manifestato la loro completa incuranza e irresponsabilità. Invero: la sig.ra XXX ha appreso solo in occasione di un accesso al Pronto Soccorso di essere al quarto mese di gestazione e anche durante le visite successive ha mostrato completo disinteresse recandosi in Ospedale senza la relativa documentazione della gravidanza; 7) dopo l il decreto provvisorio del Tribunale del 5 marzo 2021, la sig.ra XXX ha rifiutato il collocamento in Comunità con il bambino, anteponendo i propri bisogni a quelli del figlio; pertanto il bambino è stato inserito in una Comunità per soli infanti. Inoltre, durante il periodo di lock-down determinato dalla pandemia COVID 19, in cui i contatti con i servizi sono stati esclusivamente telefonici, si è limitata a chiedere le foto del figlio, senza mai informarsi circa il suo stato di salute e la sua crescita; 8) dalla relazione dello Spazio Neutro del 9.02.2021 è emerso che i genitori hanno tenuto comportamenti potenzialmente disturbanti per il minore “quali l’avvicinarsi troppo con la faccia sovrastandolo, mettergli le mani sul viso, interrompere i suoi giochi per proporgliene di nuovi” e hanno dimostrato incapacità nel comprendere le reali cause per le quali l’autorità giudiziaria ha allontanato il figlio minore da loro, riconducendo la motivazione esclusivamente a problemi legati al lavoro e all’abitazione.

Alla luce di tutto ciò, conclude il Tutore, la revoca dello stato di adottabilità sarebbe altamente pericolosa per il benessere psico-fisico di ZZZ, posto che: a) la sig.ra XXX non è in grado di comprendere i propri limiti e fragilità, il significato del ruolo genitoriale, e di capire quali siano i bisogni e le necessità emotive del bambino; b) il contesto familiare è totalmente inadatto alla crescita del minore, non solo per ragioni economiche, ma anche per incapacità di comprendere le esigenze di crescita di ZZZ ( cfr. relazione dei Servizi del 3.08.2020 “ i genitori faticano a sopravvivere e ad occuparsi di loro stessi, non essendo minimamente in grado di comprendere la situazione giuridica di ZZZ e le sue quotidiane necessità”; c) parimenti il padre del minore, ha dimostrato incapacità di cura e di comprensione dei bisogni e delle necessità del minore e delle esigenze del figlio a coltivare relazioni stabili con i genitori. Nell’ultima relazione dei Servizi Sociali del 22.02.2022 si legge che “il signor YYY percepisce ZZZ come soggetto autonomo, in grado di prendere le sue decisioni e che possa vivere la sua vita in Comunità senza che vi siano conseguenze per la sua crescita. Non emerge alcuna minima consapevolezza della necessità che ZZZ debba crescere in una famiglia, con dei genitori che siano in grado di assumere il loro ruolo genitoriale con delle precise responsabilità di indirizzo, crescita, educazione e affetto”.

Aggiunge il Tutore che, correttamente, anche i nonni materni, ampiamente valutati, sono stati ritenuti inidonei a ricoprire un ruolo vicariante. Richiama in proposito la prima relazione dei Servizi Sociali sul nucleo familiare del 30.11.2020, nella quale si legge che “dalle dichiarazioni fatte dai nonni materni, emerge un pensiero di estrema denigrazione del compagno della figlia, che non è mai stato nominato per nome o cognome, ma solo con l’epiteto zingaro. Anche i rapporti con la figlia sembrano essere connotati da una certa incertezza, poiché la ragazza non riferisce ai genitori dove vive, cosa fa e quali sono le sue abitudini di vita con il compagno, anzi sembra utilizzare l’ambiente domestico come posto in cui mangiare, lavarsi e cambiarsi i vestiti. Come emerso dalle valutazioni del CPS la sig.ra XXX presenta un deficit che impedisce l’accesso alla riflessione e alla progettualità sia sul sé che sui figli. Non emerge una sufficiente rappresentazione mentale del proprio figlio e del suo ruolo di genitore. La signora XXX è seguita da un amministratore di sostegno per tutto ciò che concerne la sfera economica e sociale (…) emerge un quadro di semplicità e povertà culturale che gli rende complesse comprendere la situazione giuridica nei confronti del nipote e il ruolo di sostegno che gli operatori ricoprono (…) fatica a comprendere la situazione e a rileggere con criticità la mancanza delle competenze genitoriali della figlia, che loro reputano pronta per fare la madre. La conflittualità che emerge tra i genitori della signora XXX e il Signor YYY comprometterebbe ulteriormente un contesto familiare già precario”. Richiama, ancora, il Curatore, il contenuto dell’audizione dei nonni materni avanti al Tribunale per i minorenni (in data 13.02.2021) osservando che “sono parsi confusi e scarsamente consapevoli rispetto alle complesse problematiche personologiche della figlia ed hanno mantenuto, come in passato, una posizione sempre rigida e fermamente oppositiva, tale da non poter avviare un progetto sia a tutela del minore, sia a tutela della stessa figlia”. Alla prima udienza di trattazione avanti a questa Corte del 17.03.2022, tenutasi in presenza dell’appellante sig.ra XXX assistita dal difensore, del Curatore e del difensore del Tutore, la Corte, verificata la regolarità della citazione del padre del minore e la sua mancata costituzione, ne ha dichiarato la contumacia.

A seguito del deposito da parte del difensore dell’appellante di documentazione comprovante la notifica della sentenza di primo grado in data 22.6.2021, il Curatore speciale del minore ha rinunciato all’eccezione di tardività dell’appello.

Nulla opponendo le parti, la Corte ha rinviato il procedimento all’odierna udienza per consentire la costituzione dei nonni materni, che non avevano ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello.

Con atto di intervento adesivo del 12.04.2022 si è costituito il sig. YYY riportandosi integralmente all’atto di appello proposto dalla compagna XXX, formulando le proprie conclusioni conformi a quelle rassegnate dall’appellante XXX, chiedendo cioè: in via principale di revocare lo stato di adottabilità del figlio ZZZ; in via subordinata di disporre l’affidamento ai nonni materni; in via ulteriormente subordinata di disporre l’affido etero-familiare di ZZZ salvaguardando i contatti sia con i genitori e i familiari. Dopo aver riproposto nel proprio atto la sua storia personale, già illustrata al Giudice di primo grado in sede di audizione ex art. 12 L. 184/1984 del 26.10.2020, (ed in particolare la sua permanenza in Comunità dai dieci ai diciotto anni ove aveva studiato e aveva conseguito un attestato di elettricista; di essere apolide – essendo nato in Italia, ma non essendo stata la sua nascita denunciata all’ Ufficio Anagrafe italiano, né essendo stato riconosciuto cittadino bosniaco-; di essere stato mandato in Bosnia al compimento della maggiore età, dove veniva collocato in un Centro di accoglienza per qualche mese, per poi essere rimandato in Italia; di avere ottenuto l’asilo politico in Italia; di aver riportato un’unica condanna penale, nel 2017/2018 di dieci mesi di reclusione con pena poi sospesa per il presunto ingresso irregolare in Italia), e dopo aver esposto che il primogenito *** (da lui non riconosciuto) era stato dichiarato adottabile a sua insaputa durante il periodo in cui lo stesso era stato costretto a rimanere in Bosnia, ha chiesto anch’egli la riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni, deducendo la sussistenza dei presupposti per una concreta possibilità di un pieno recupero delle capacità genitoriale “ sia pure supportato da un temporaneo intervento esterno”, avendo egli esternato al Giudice di primo grado il suo intendimento di “trovare un’abitazione e di mettersi in regola con il lavoro”.

All’odierna udienza, tenutasi in presenza delle parti e dei rispettivi procuratori, poiché i nonni materni non si sono costituiti (a dire dell’Avv. ***, per problemi economici) nonostante la regolarità della citazione, ne è stata dichiarata la contumacia. La sig.ra XXX ha dichiarato di essersi iscritta ad un corso di estetista, mentre il sig. YYY ha dichiarato di aver iniziato una prova lavorativa presso un autolavaggio. L’assistente sociale dr. *** ha riferito del buon andamento dell’inserimento di ZZZ nella famiglia adottiva. I procuratori degli appellanti si sono riportati alle rispettive conclusioni. Il Curatore, il Tutore e il Procuratore Generale hanno insistito per la conferma del provvedimento impugnato. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.

****

Preliminarmente, stante l’intervenuta costituzione di YYY con atto del 14.4.2022, deve revocarsi la dichiarazione di contumacia del predetto.

Nel merito, reputa questa Corte che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Ai fini di una più agevole comprensione delle ragioni che hanno portato il Giudice di primo grado a dichiarare lo stato di adottabilità di ZZZ YYY, appare opportuno ripercorrere anche in questa sede le tappe principale della vicenda adottiva di ZZZ.

La signora XXX, madre di ZZZ, è seguita dal CPS dal 2015 in quanto affetta da “anomalie della condotta in ritardo lieve/medio corrispondente a un’età mentale di 9 anni (QI 51)”, ed è stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua: le è stato nominato, pertanto, un Amministratore di sostegno, l’Avvocato ***.

In data 14.02.2020, l’Amministratore di sostegno della sig.ra XXX, in seguito alla nascita di ZZZ, segnalava al Giudice Tutelare la situazione di degrado e fragilità della giovane beneficiaria e del figlio appena nato, chiedendo la trasmissione urgente alla Procura della Repubblica. L’ADS, infatti, rappresentava che, dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sacco ove la signora si era recata per un malessere, era emerso che la giovane aveva trascurato la gravidanza (lei e il compagno si erano presentati senza opportuna documentazione sullo stato della gravidanza e non erano stati in grado di fornire indicazioni sul decorso della gravidanza). L’ADS richiamava altresì la relazione dell’11.2.2020 della psichiatra del CPS che aveva in cura la sig.ra XXX dalla quale risultava che “la cornice emotiva e psichica della giovane è tuttora connotata da instabilità, ambivalenza, impulsività. L’acceso alla riflessione, alla progettualità, all’auto analisi le sono preclusi a causa del deficit cognitivo (…) non emergono sufficienti rappresentazioni mentali circa il nuovo figlio [ZZZ – secondogenito]”. Da ultimo, l’ADS segnalava che la beneficiaria non aveva più stabile collocazione abitativa.

Anche i Servizi Sociali di Milano con relazione del 14.02.2020 segnalavano la condizione di grave pregiudizio del minore. Ripercorrendo la storia della madre, sig.ra XXX, rappresentavano che la stessa “nel corso della sua esistenza ha attuato varie fughe dalla casa genitoriale: si è allontanata nel 2014 per trasferirsi con un ragazzo marocchino che viveva di espedienti; con lui ha vissuto alcuni periodi in auto, facendo poi ritorno a casa dei genitori dopo un anno, al momento dell’arresto del fidanzato. A gennaio 2015 Alina è nuovamente fuggita da casa recandosi dal nuovo fidanzato Renato YYY, con il quale ha vissuto 6 mesi in un capanno sotto un ponte. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa; ritrovata successivamente da alcuni amici in un bar disorientata e condotta dal padre al Pronto Soccorso, è stata ricoverata in Reparto Psichiatrico dieci giorni. La ragazza ha avuto in quel periodo due episodi psicotici scatenati dall’uso di hashish. Riallacciato il rapporto con Renato YYY, a gennaio 2017 si allontanava ancora da casa e, incinta, viveva con lui in una roulotte sotto un cavalcavia e per circa un mese sotto un ponte, rifiutandosi di andare in Comunità. Nel luglio 2017 il compagno veniva espulso dal Paese; Alina partorisce il figlio XXX ***, dichiarato in stato di adottabilità dopo circa un anno”. In seguito al rifiuto della signora XXX di entrare in Comunità, il CPS e l’ADS attivavano un intervento educativo domiciliare presso l’abitazione dei genitori della donna, e la medesima veniva inserita in un Centro di aggregazione disabili. Durante tale periodo la sig.ra XXX manifestava il timore di “essere uccisa dall’YYY o dalla famiglia di lui”. A maggio 2019 la giovane interrompeva il progetto educativo per trasferirsi dal sig. YYY, nel frattempo rientrato in Italia. Dopo tale trasferimento, la giovane donna manteneva rapporti discontinui e altalenanti con il CPS e non si presentava più ai colloqui fissati con i Servizi. A settembre 2019 la sig.ra XXX – al quarto mese di gestazione – aveva interrotto ogni rapporto con i propri genitori e la coppia conviveva ospite presso l’abitazione del padre del sig. YYY in. Dagli accertamenti svolti sui nonni materni di ZZZ, emergeva che gli stessi risultavano “persone semplici che poco comprendono le problematiche di Alina, non in grado di contenerla adeguatamente, e con un rapporto spesso conflittuale con lei”. Relativamente all’ YYY riferivano che anche il giovane – proveniente da un contesto familiare multiproblematico e con esperienze di collocamento extrafamiliare – risultava non idoneo a ricoprire il ruolo genitoriale atteso che “appare a sua volta come una figura portatrice di notevoli problematiche (carcerazioni, sospetto di maltrattamenti nei confronti di Alina, senza fissa dimora), non pare avere svolto alcuna attività lavorativa adducendo motivi sanitari non certificati e non sembra rivolto neppure alla ricerca di un’abitazione adeguata”.

In data 27.02.2020 il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni chiedeva l’apertura di un procedimento di adottabilità ex artt. 8 e ss. legge 184/83 stanti “le carenze dei genitori gravissime e irreversibili o almeno non reversibili in tempi compatibili con le esigenze evolutive del minore”.

Aperto il procedimento, con decreto provvisorio del 5.03.2022 il Tribunale per i Minorenni, tenuto conto della gravissima fragilità della madre, succube del compagno che è persona prevaricatoria e violenta, della mancata adesione della madre ad un progetto terapeutico, dell’assenza di riferimenti nell’ambito familiare allargato, così disponeva: 1) affidava il minore all’Ente territorialmente competente (Comune di Milano); 2) incaricava i servizi specialistici del territorio di: a) effettuare il collocamento del minore in un contesto comunitario madre-bambino o anche presso una Comunità per soli infanti con regolamentazione dei rapporti con il padre ( e con la madre in caso di collocamento da solo) e con i parenti in modalità inizialmente protetta e osservata; b) effettuare un’accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare anche allargato al fine di valutare eventuali risorse di sostegno o vicarianti; c) di effettuare una valutazione psicodiagnostica in merito alla struttura di personalità dei genitori al fine di valutare l’adeguatezza nell’esercizio delle funzioni genitoriali rispetto ai tempi ed alle esigenze psico-evolutive del minore.

Con relazione del 10.03.2020 i Servizi Sociali riferivano che i genitori del minore avevano deciso consapevolmente di accettare il collocamento del minore presso una struttura comunitaria per soli infanti. Pertanto, il piccolo ZZZ veniva inserito presso la struttura Cooperativa ***.

Con relazione del 27.07.2022 il Consultorio Familiare dell’ASST Fatebenefratelli, incaricato dal Tribunale di effettuare un’accurata indagine psicosociale e valutazione psicodiagnostica in merito alla struttura di personalità dei genitori, ha comunicato di aver avviato la valutazione del solo sig. YYY, stante l’immutata situazione psichica della sig. XXX rispetto alle precedenti relazioni del CPS e del Servizio Sociale, e in considerazione dell’urgenza relativa alla situazione del minore. Riportavano che dopo un primo appuntamento al quale il giovane non si presentava perché risultato positivo al COVID, il sig. YYY si presentava ad un secondo appuntamento unitamente alla sig. XXX ( nonostante che per ragioni sanitarie gli fosse stato raccomandato di presentarsi da solo) la quale si rifiutava di sottoporsi a tampone, venivano pertanto fissati successivi colloqui ai quali il sig. YYY non si presentava o si presentava con ritardo rendendo impossibile lo svolgimento dell’indagine, indagine che, pertanto, si riusciva ad avviare solo con il colloquio del 12.06.2020 Dall’incontro emergeva che il sig. YYY era del tutto privo di alcun pensiero critico rispetto alla propria storia personale e tendeva ad omettere alcune importanti esperienze traumatiche della propria infanzia. Riferiva agli operatori che i suoi genitori avevano quattordici figli, di cui otto adottati; all’età di dieci anni – unitamente a cinque fratelli minori di lui – veniva inserito in una Comunità; successivamente veniva inserito in una Comunità abitativa a Pavia e poi a Milano in un appartamento con la famiglia d’origine. Ometteva qualsivoglia accenno alla gravissima trascuratezza genitoriale riportata dalle relazioni dei Servizi sociali che avevano seguito il nucleo familiare di origine in cui si faceva riferimento ad un allontanamento eseguito in considerazione delle gravissime condizioni sanitarie ed esistenziali derivanti da una vita in strada; inoltre, minimizzava la violenza all’interno delle relazioni tra il padre e la madre e l’abuso di alcool da parte del padre. Dall’approfondimento delle relazioni primarie familiari emergeva una situazione del nucleo familiare d’origine precaria e imprevedibile, connotata da figure genitoriali totalmente inadeguate anche sul piano degli accudimenti primari dove la vita si era sviluppata all’insegna della sopravvivenza e non della cura. Con riferimento alla relazione dell’YYY con il figlio ZZZ, gli operatori del Consultorio davano atto che la visione della realtà da parte del sig. YYY era improntata ad un egocentrismo primitivo nel quale il figlio assumeva presenza quale proiezione inconsapevole del suo vissuto; modalità di rappresentazione che non consentiva al padre di comprendere i bisogni specifici affettivi e di cura di un neonato. Inoltre, gli operatori evidenziavano la negazione assoluta, da parte dell’uomo, rispetto alle fragilità e al deficit cognitivo della compagna: rispetto alla problematica abitativa l’YYY si limitava a dichiarazioni d’intenti, prive di una reale pianificazione dei comportamenti necessari per orientarsi al raggiungimento degli obiettivi. Sottolineava, poi, il Consultorio Familiare, come il racconto eseguito dal sig. YYY sul suo vissuto passato e presente si presentasse confuso e impreciso (ad esempio diceva di abitare dal padre, ma si era presentato con aspetto trascurato, non ricordava il nome del posto ove lavorava) e come emergessero elementi che facessero supporre che il sig. YYY beneficiasse della pensione della compagna a fronte di una propria incapacità di vivere in autonomia; il sig. YYY non riusciva a riconoscere il figlio nella sia individualità, ma solo come mera proiezione della sua storia e, quindi, come giovane adulto in grado di fare delle scelte di vita. A fronte di ciò, il Consultorio concludeva per la totale inadeguatezza del sig. YYY – anche a causa di un trascorso infantile di violenza e incuria che gli aveva impedito di interiorizzare modelli genitoriali adeguati, di comprendere le esigenze emotive, affettive e di accudimento di un neonato.

Alla medesima conclusione il Consultorio, richiamando le pregresse relazioni del CPS relative alla sig.ra XXX, perveniva, in relazione alla madre di ZZZ.

Con relazione del 3.08.2020 i Servizi Sociali riferivano che ZZZ – inserito nella Comunità per soli infanti – stava crescendo in buona salute seguendo tutte le tappe di crescita previste dalla sua età; stava seguendo correttamente il percorso vaccinale. Durante il periodo di lockdown i signori XXX e YYY si erano limitati a chiedere fotografie del minore, senza interessarsi dello stato di salute del figlio e della sua crescita. I Servizi, altresì, riferivano che da una videochiamata del 17.04.2020 si apprendeva che i signori XXX e YYY si recavano presso il Consultorio per utilizzare i bagni e lavarsi. Aggiungevano che nessuno degli operatori era riuscito ad accedere all’abitazione di Largo Boccioni ove la coppia aveva riferito di abitare. Terminato il lockdown, agli incontri fissati dai Servizi, spesso i genitori non si presentavano. Gli stessi, non mancavano però di contattare i Servizi, lamentandosi che l’ADS della signora non forniva il denaro necessario per le spese quotidiane; dal canto suo l’ADS, informava i Servizi che, pur fornendo all’ amministrata la disponibilità di una somma pari ad €. 200,00 settimanali, spesso la giovane richiedeva accrediti ulteriori sulla carta prepagata con motivazioni poco chiare.

Rispetto al collocamento del figlio ZZZ il sig. YYY comunicava ai Servizi che preferiva restasse in Comunità ove poteva andare a scuola apprendendo le regole di buona condotta; rappresentava, tuttavia, la propria contrarietà all’adozione. I servizi evidenziavano che il sig. YYY, il quale aveva fornito informazioni confuse e imprecise sulla propria attività lavorativa, (aveva riportato di lavorare come centralinista in una pizzeria, guadagnando €. 700,00 mensili, senza indicar il nome e l’ubicazione del locale) dimostrava “di non aver presente le necessità tipiche dei bambini piccoli, le attenzioni e i bisogni dei neonati, tanto da riferirsi al figlio come un ragazzino che può decidere se tornare con la sua famiglia”. In relazione alla sig. ra XXX, i Servizi riferivano che, dopo un breve periodo in cui la giovane si era allontanata dal compagno, andando a vivere da un’amica, periodo nel quale era stata inserita in un Centro di aggregazione ed era stato attivato a suo favore un intervento educativo, la giovane si era riavvicinata al compagno, rendendosi irreperibile ai Servizi. Concludevano, pertanto che i genitori erano inidonei ad accudire il figlio stante “l’enorme fragilità psico-cognitiva di entrambi, caratterizzata da costanti menzogne, frequenti litigi e la pressoché inesistente consapevolezza della necessità di un bambino, dei suoi bisogni e delle sue tappe di sviluppo”.

Con relazione del 30.11.2020 i Servizi, dopo aver riportato del regolare processo di crescita del minore, comunicavano che erano stati attivati gli incontri in Spazio Neutro tra il minore e i genitori, che il sig. YYY aveva chiesto insistentemente agli operatori di facilitare le pratiche per la richiesta di residenza fittizia presso la sede dell’Anagrafe di Via***, non potendo fissare la residenza presso l’abitazione di del padre, essendo quest’ultimo in subaffitto; che la coppia aveva il progetto di acquistare una casa fuori da Milano, ma l’ADS della signora riferiva, che non vi erano le disponibilità economiche. Risultava, infatti, che la coppia viveva grazie agli aiuti economici percepiti dalla signora XXX per la sua invalidità Quanto ai nonni materni, i Servizi riportavano di aver effettuato un colloquio in data 5.11.2020 dal quale emergeva sia totale sfiducia della coppia verso gli operatori – stante l’adozione del primogenito ***, che a detta loro “era stato portato via dalla madre e dato in adozione”-, sia un’accesa conflittualità verso il sig. YYY. Invero i Servizi riferivano che “dalle dichiarazioni fatte dai nonni materni emerge un pensiero di estrema denigrazione del compagno della figlia, che non è mai stato nominato per nome o cognome ma solo con l’epiteto di zingaro. Anche i rapporti con la figlia sembrano essere connotati da una certa incertezza, poiché la ragazza non riferisce ai genitori dove vive, cosa fa e quali sono le sue abitudini di vita con il compagno, anzi sembra utilizzare l’ambiente domestico come posto in cui mangiare, lavarsi e cambiarsi i vestiti (…). Dal confronto con la signora *** e il signor XXX sembra emergere un quadro di semplicità e povertà culturale che rende loro complesso comprendere la situazione giuridica nei confronti del nipote e il ruolo di sostegno che gli operatori dei servizi ricoprono per la figlia ***”.

Rispetto alla sig.ra XXX, i Servizi specialistici sottolineavano che continuava “a permanere il deficit cognitivo che impedisce l’accesso alla riflessione ed alla progettualità per sé e per i figli (…) accenna ai figli in termini affettuosi, ma senza capacità di critica e assunzione di responsabilità genitoriale”. In relazione al sig. YYY riferivano che l’uomo “dimostra un pensiero concreto, semplice in cui l’articolazione è ridotta, mostrando limiti nella capacità astrattiva e pianificatoria (…) dimostra di non avere una rappresentazione del figlio nella sua specificità, ma è una mera proiezione della propria storia (…) non è consapevole delle esigenze emotive, affettive e di accudimento di un neonato e ritiene che la comunità rappresenti una buona collocazione per il bambino”.

Con relazione del 22.04.2021 i Servizi confermavano il permanere della situazione di incapacità in capo ai signori XXX e YYY nel comprendere il motivo dell’inserimento del figlio in Comunità e l’assenza di una riflessione critica circa le loro capacità genitoriali e le esigenze di vita di un bambino. Parimenti i Servizi confermavano l’inadeguatezza dei signori XXX e *** (nonni materni) come figure vicarianti. Pertanto, esprimevano parere favorevole all’adottabilità.

Sulla base di tali emergenze processuali, correttamente il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità di ZZZ, ritenendo sussistere “l’assoluta inidoneità dei genitori e e del nucleo allargato ad occuparsi del minore per carenze gravi ed irreversibili o comunque non recuperabili in tempi compatibili alle sue esigenze evolutive”. Ha altresì ritenuto la carenza assoluta di margini “per il mantenimento dei legami famigliari che in verità appaiono allo stato pregiudizievoli rispetto al suo [di ZZZ] percorso evolutivo senza una ragionevole aspettativa di minimo recupero”.

Le considerazioni del giudice di primo grado trovano conforto nell’ultima relazione dei Servizi sociali pervenuta a questa Corte.

Nella relazione del 24.02.2022 i Servizi danno atto di aver appreso dall’ADS che la sig.ra XXX ha prelevato l’intera somma depositata sul suo c/c (circa 3.000,00 euro), circostanza in un primo momento negata dalla giovane, poi giustificata dalla stessa con il sospetto che l’ADS le sottraesse ingiustamente i denari. Si legge poi nella relazione che la sig.ra XXX, pur avendo manifestato il desiderio di voler iscriversi ad una scuola di indirizzo estetico, in fase di iscrizione non si è più presentata al Servizio Sociale e non ha fornito la documentazione necessaria; con riferimento al sig. YYY, i Servizi confermano che “la sua esistenza sembra più improntata ad una sopravvivenza e non sono presenti elementi che lo rendano in grado di prendersi cura di qualcun altro, dimostrando già notevoli fatiche nell’occuparsi esclusivamente di sé stesso”. Confermano altresì, che permane la scarsa consapevolezza delle criticità rispetto ai ruoli genitoriali, la persistente negazione di qualsiasi problematica o fragilità cognitiva e l’accesa conflittualità tra i genitori e i nonni materni; da ciò la totale incapacità dei genitori e dei ai nonni materni di occuparsi delle esigenze di un bambino piccolo, incapacità che non risulta recuperabile o modificabile in tempi compatibili con le esigenze di crescita di ZZZ. Evidenziano poi i Servizi che, prima della interruzione dei rapporti tra ZZZ e i familiari disposta con la sentenza impugnata, durante gli incontri in Spazio Neutro tra ZZZ e i nonni, questi ultimi avevano spesso posto in essere comportamenti disturbanti, quali portare giochi non adatti all’età di ZZZ, l’avvicinarsi troppo alla faccia sovrastandolo, mettergli le mani sul viso, interrompere i suoi giochi per portargliene di nuovi. In relazione ad ZZZ i Servizi hanno segnalato che a luglio 2021 è stato collocato in affidamento preadottivo presso una famiglia scelta dal Tribunale per i Minorenni ove si è inserito positivamente e ha instaurato un legame profondo con la coppia che considera come suoi genitori a cui si affida totalmente e che ricerca nelle situazioni quotidiane. Non sono state riscontrate difficoltà affettive nelle relazioni con i parenti stretti della coppia che hanno accolto ZZZ rispettando i suoi tempi di conoscenza. Durante gli ultimi mesi è stato avviato anche un percorso di poche ore al giorno presso uno spazio di gioco vicino all’abitazione dei genitori affidatari, propedeutico al suo inserimento futuro alla scuola materna. I Servizi hanno concluso che l’eventuale cambiamento dell’assetto familiare può essere “dannoso e confusionario per il bambino, che necessita di stabilità e serenità per la sua corretta crescita psico-evolutiva”.

Orbene, come già anticipato, alla luce delle risultanze del procedimento di primo grado e considerato il contenuto di tale ultima relazione di aggiornamento fatta pervenire dai Servizi Sociali, questa Corte non può che condividere le argomentazioni svolte dal Tribunale poste a fondamento della dichiarazione di stato di abbandono del minore e della sua conseguente adottabilità.

Com’è noto, rappresenta costante arresto della Suprema Corte quella secondo cui “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito. In particolare in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata come extrema ratio – a causa della irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e di curarlo per loro totale inadeguatezza” (Cass. civ. sez. I, 13/02/2020, n.3654).

Nel caso in decisione, le risultanze delle osservazioni da parte degli operatori sociali sono ampiamente sufficienti per giustificare il provvedimento in questa sede impugnato. Entrambi i genitori sono totalmente inidonei a svolgere il loro ruolo genitoriale: la mancanza di consapevolezza delle proprie fragilità rende infausta la prognosi su un recupero di una genitorialità minimamente adeguata in tempi compatibili con le esigenze di crescita di ZZZ.

Non appare superfluo evidenziare che già il primo figlio della coppia (*** nato nell’agosto 2017) è stato dichiarato adottabile, dichiarazione a cui i genitori non si sono opposti.

La condizione dei genitori non è in alcun modo migliorata nel tempo, miglioramento che del resto neppure è dedotto in questa sede a fondamento dell’appello proposto.

Già nel corso della gestazione da parte della sig.ra XXX di ZZZ, la coppia ha dimostrato la totale inadeguatezza genitoriale, stante la trascuratezza con il quale è stata gestita la gravidanza (irregolarità nelle visite, rifiuto alla proposta di ricovero ospedaliero e scarsa collaborazione nel reperire la documentazione necessaria e a fornire le indicazioni sul decorso della gravidanza – v. verbale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sacco del 3.02.2020 e relazione dei Servizi del 14.02.2020). A fronte di tale trascuratezza e della mancanza degli accertamenti medici necessari, alla nascita del piccolo ZZZ, i medici hanno dovuto eseguire controlli ulteriori per verificare lo stato di salute del minore.

La sig.ra XXX – come riportato dalla psichiatra dott.ssa Rinaldi – presenta gravi fragilità psichiche connotate da “instabilità, ambivalenza, impulsività” inoltre, il deficit cognitivo (QI 51, la giovane presenta un’età mentale propria dei 9 anni) di cui è affetta le preclude l’autoriflessione, l’autoanalisi e la tenuta di una progettualità nel medio e lungo periodo (v. relazione dell’ 11.02.2020). Queste criticità sono tali da non consentirle di elaborare il proprio ruolo genitoriale e impediscono alla giovane di assumere capacità di critica e di responsabilità genitoriale (v. relazione della psichiatra del 30.07.2020). Oltretutto, la sig.ra XXX ha sempre mantenuto un comportamento oppositivo e interruttivo di qualsivoglia percorso di sostegno, riabilitativo ed educativo propostole dagli operatori: ha anteposto i propri bisogni a quello del proprio figlio, decidendo di non accettare il collocamento in Comunità educativa unitamente ad ZZZ perché, a suo dire, la Comunità avrebbe rappresentato per lei un senso di costrizione che “avrebbe vissuto come disagevole” (v. relazione del 10.03.2020); è sempre stata discontinua negli incontri con il CPS e i Servizi Sociali (v. relazione della dott.ssa Rinaldi del 11.02.2020); anche il progetto elaborato dall’Amministratore di Sostegno e dal CPS che prevedeva il suo collocamento in una Comunità terapeutica è stato bruscamente interrotto a maggio 2019, a seguito del riavvicinamento al sig. YYY (v. relazione. del 3.08.2020); parimenti, successivamente ha rifiutato l’inserimento in un centro di aggregazione per disabili (v. relazione dei Servizi Sociali del 3.08.2020); la sig.ra XXX ha sospeso anche gli incontri presso il Consultorio Familiare legati al suo percorso di educazione alla contraccezione (v. relazione dei Servizi Sociali del 3.08.2020). Inoltre, le fragilità psichiche e cognitive della sig.ra XXX la portano ad assumere un atteggiamento di totale soggezione nei confronti del sig. YYY (si legge nella relazione dei Servizi Sociali 30.07.2020: “mantiene una dimensione psicologica ed emotiva di dipendenza dalla relazione affettiva con Renato, in termini infantili e idealizzati”) : e, infatti, ogni qualvolta si è riavvicinata all’ YYY ha sospeso i colloqui fissati con i Servizi e si è allontanata anche dal nucleo familiare d’origine.

Parimenti, il sig. YYY appare del tutto inidoneo a rivestire il ruolo genitoriale. Come opportunamente osservato dal Giudice di prime cure l’ uomo dimostra di non avere una rappresentazione del figlio nella sua specialità a causa del suo vissuto infantile caratterizzato da vicende problematiche e maltrattanti, nonché da modelli di figure genitoriali totalmente inadeguate (il padre del sig. YYY faceva abuso di alcool ed era violento nei confronti della madre; inoltre, sino ai dieci anni il sig. YYY ha vissuto per le strade del quartiere di Quarto Oggiaro con il nucleo familiare di origine conducendo una vita connotata da incuria e maltrattamenti). Come evidenziato dai Servizi Sociali il figlio rappresenta per il sig. YYY “una mera proiezione della propria storia e l’immagine che emerge del minore è costantemente quella di un giovane adulto che fa scelte di vita. Il minore diviene proiezione di sé senza riuscire a riconoscerlo nella sua individualità” (v. relazione del 27.07.2020). Il padre del minore non risulta nemmeno capace di intuire i bisogni di accudimento e le esigenze affettive ed emotive di un neonato stante la sua fermezza nel ritenere che la Comunità rappresenti il luogo migliore ove il bambino possa crescere. Come opportunamente osservato dal Consultorio familiare (cfr. relazione del 27.07.2020 dell’Ospedale Sacco), “la sua esistenza sembra improntata ad una sopravvivenza e non sono presenti elementi che lo rendano in grado di prendersi cura di qualcun altro, dimostrando già notevoli fatiche nell’occuparsi esclusivamente di sé stesso”.

Entrambi i genitori, sono apparsi scarsamente interessati ad ZZZ anche sotto l’aspetto affettivo e relazionale: durante il periodo pandemico, quando il minore era collocato presso la Comunità per soli infanti (avendo la madre rifiutato il collocamento unitamente al figlio), hanno richiesto esclusivamente foto del figlio, ma non hanno mai chiesto del suo stato di salute e di crescita (v. relazione del 24.02.2022 ove i Servizi riferiscono che “nel momento in cui la scrivente ha rimandato ai genitori di prendere contatto per avere notizie su ZZZ i contatti si sono fatti via via più sporadici, contatti in cui si chiedevano foto del minore e con contenuti che poco riguardavano lo stato di crescita di ZZZ e si focalizzavano più sulle esigenze di coppia”). La situazione economica della coppia è estremamente fragile: la sig.ra XXX può contare sulla sola pensione di invalidità di circa 800,00 euro mensili e il sig. YYY, come lo stesso ha dichiarato all’odierna udienza, non ha un’occupazione stabile (ha riferito di lavorare in prova in un autolavaggio). Inoltre, dagli atti risulta che la coppia non è in grado di gestire le sue disponibilità economiche, se è vero che avanza continue richieste all’ ADS di accredito di somme (sulla carta prepagata) senza alcuna giustificazione. Addirittura dall’ultima relazione pervenuta a questa Corte del 24.2.2022) risulta che l’odierna appellante ha ritirato l’interamente la somma depositata sul proprio conto corrente all’insaputa dell’Amministratore di sostegno.

Tutto ciò evidenzia l’infondatezza degli assunti della difesa dei sig.ri XXX e YYY secondo cui l’esito del procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità di ZZZ sarebbe stato fortemente condizionato dalla vicenda adottiva relativa al primogenito. Le gravi criticità evidenziate, pur trovando la loro origine in tempi risalenti, non si sono modificate nel tempo e sono, purtroppo, attuali; inoltre, la genesi delle gravi fragilità dei genitori (il deficit cognitivo della madre, l’infanzia deprivata del padre, la dipendenza psicologica della signora XXX rispetto al compagno) esclude che le stesse possano essere superate in tempi compatibili con le esigenze di crescita di ZZZ.

A fronte del contenuto di tutte le relazioni dei Servizi Sociali susseguitesi nel tempo ed in particolare dell’ultima relazione pervenuta a questa Corte, risulta totalmente priva di fondamento la doglianza mossa dagli appellanti, relativa alla mancata valutazione da parte del giudice di prime cure di asseriti miglioramenti delle capacità genitoriali delle parti, invero del tutto genericamente menzionati. Come già evidenziato, gli accertamenti svolti – neppure contestati dalla difesa degli appellanti – comprovano la perdurante inadeguatezza della coppia ad assumere un ruolo genitoriale minimamente adeguato: entrambi i genitori si mostrano totalmente inconsapevoli rispetto alle rispettive fragilità personologiche; la madre non risulta in grado di investire in un processo di cura, crescita personale e di acquisizione di adeguate capacità genitoriali; entrambi, hanno accolto favorevolmente il collocamento di ZZZ in una Comunità per soli infanti e non si sono mai interessati delle condizioni psicofisiche del bambino.

A fronte di ciò, non si vede come si possa affermare, così come fa la difesa degli appellanti – si ribadisce, del tutto genericamente – che le capacità genitoriali della coppia siano migliorate rispetto al momento in cui è stato dichiarato adottabile il primogenito.

Gli appellanti, si presentano tuttora inidonei a svolgere il loro ruolo genitoriale, nessun sostegno potrebbe adeguatamente sopperire alle loro gravi lacune, non emerge alcun indizio che possa valere a far ritenere che nell’imminente futuro i genitori possano assicurare al figlio un adeguato processo di crescita sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista psico-affettivo; in questo quadro, gravemente compromesso, il reperimento di un’abitazione da parte della coppia appare dato del tutto marginale.

Deve altresì, ritenersi del tutto infondata la censura mossa dagli appellanti in relazione all’omessa valutazione delle figure vicarianti dei nonni materni da parte del Giudice di prime cure.

Dagli esaustivi accertamenti svolti in primo grado è risultato che i nonni materni appaiono come persone semplici con limitate risorse culturali e intellettuali, situazione questa che preclude loro di comprendere la situazione giuridica del nipote e il ruolo di sostegno degli operatori nei confronti della loro figlia Alina XXX (v. relazione del 30.11.2020). Inoltre, la sig.ra *** e il sig. XXX, come emerso dalle plurime osservazioni dei Servizi Sociali, non comprendono e negano le problematiche personologiche della figlia e pertanto, non solo non sono in grado di contenerla adeguatamente, ma altresì hanno spesso un rapporto conflittuale con lei; gli stessi hanno anche mostrato di un rapporto conflittuale e di denigrazione nei confronti del sig. YYY che faticano ad accettare come compagno della figlia. Tutto ciò ha trovato ampia conferma nelle stesse dichiarazioni rese dai nonni materni in sede di audizione ai sensi dell’art. 12 L.183/84 (in data 12.3.2021).

Si aggiunga che dall’ultima relazione pervenuta a questa Corte, risulta che gli stessi versano in una condizione di grave ristrettezza economica e presentano problemi di salute di un certo peso (problemi cardiaci la signora, invalidità civile il nonno per problemi cardiaci e uditivi, cfr. relazione dei Servizi sociali del 24.2.2022).

Nel corso dell’audizione ex art. 12 L.184/83 la sig.ra *** ha dichiarato che la figlia sta bene, “sa fare la mamma, [i servizi sociali] hanno imbrogliato mia figlia… dicevano di mia figlia che aveva il cervello di nove anni, a me non sembrava proprio… non ha mai avuto problemi cognitivi … va sempre a vedere il bambino, ci manda le foto, le piace vederlo e fargli le foto, è contenta di fare la mamma ….Un genitore non vuole vedere sua figlia con uno zingaro, nessuno lo accetta … noi riteniamo Alina e Renato adeguati come genitori… il bambino [quando incontrava il padre in Spazio Neutro] piangeva perché [il padre] indossava il cappello … nostra figlia viene più volte al giorno a trovarci, ma da sola, YYY sta giù o nel portone, non so perché.. noi non siamo mai andati a casa loro… non ci hanno mai invitato… non so perché”.

Palese è la semplificazione di una realtà complessa, la mancanza di consapevolezza delle problematiche della figlia, l’incapacità di cogliere i bisogni di cura di un bambino.

Non può pertanto che condividersi il convincimento del Giudice di primo grado secondo il quale, il nucleo familiare di origine materno non rappresenta un contesto familiare affettivo e protettivo; in proposito, osserva opportunamente il Tribunale, che già solo nei confronti della figlia Alina XXX si sono dimostrati totalmente incapaci di gestirla, esponendola a gravi rischi, come nel caso in cui, allontanatasi dal sig. YYY in seguito a un acceso litigio, si sono rifiutati di accoglierla e ospitarla presso la propria abitazione. Nel rapporto con il nipote ZZZ si sono dimostrati fin dall’inizio disinteressati alle sorti della vicenda adottiva, atteso che si sono rivolti per la prima volta ai Servizi sociali solo dopo esplicito invito dei Servizi in data 5.11.2020, ben otto mesi dopo il collocamento di ZZZ in Comunità. Prima di allora non si sono mai attivati per chiedere agli operatori notizie o informazioni sullo stato di salute del bambino né tantomeno hanno richiesto di poterlo incontrare.

Estremamente significativa è poi la circostanza che anche in questa fase del giudizio hanno deciso di non costituirsi in giudizio; decisione che, si stenta a credere essere determinata da ragioni economiche (come riportato dal difensore dell’appellante sig.ra XXX) atteso che ben, potevano fare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Non può poi non rimarcarsi che negli ultimi incontri in Spazio Neutro tra i nonni materni – che peraltro, oltre a versare – e il minore, i Servizi hanno constatato la loro totale inadeguatezza a rapportarsi con ZZZ, avendo i predetti messo in atto comportamenti disturbanti e chiedendo di continuo l’intervento degli operatori per mediare la relazione con il piccolo (v. rel. del 24.02.2022). Deve pertanto concludersi che anche il nucleo familiare materno presenta gravi e permanenti problematicità che non consentono loro di prendersi cura di un bambino: poca consapevolezza delle criticità dei genitori di ZZZ, accesa conflittualità e scarsa comunicazione con la figlia e il sig. YYY, incapacità di comprendere che la figlia è affetta da deficit cognitivo e necessita di sostegno, risentimento e atteggiamento oppositivo nei confronti degli operatori dei Servizi sociali e specialistici. Tutti elementi questi, che non solo evidenziano l’assenza di capacità vicarianti, ma altresì che, in caso di collocamento di ZZZ pressi i nonni, rappresenterebbero fonte di grave pregiudizio per il piccolo che verrebbe inserito in un contesto familiare conflittuale e confusivo non in grado di aderire alle indicazioni dei Servizi sociali.

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, i nonni di un minore possono essere valutati come idonee figure vicariali, se hanno rapporti significativi con il nipote, se sia siano resi disponibili alla sua cura (cfr. Cass. Sez. I n. 4746 del 14.2.2022), presupposti del tutto insussistenti nel caso di specie, difettando non solo pregressi rapporti significativi, ma altresì una concreta disponibilità a svolgere un ruolo vicariale, come attesta non solo la mancanza di un pensiero concreto, articolato e prospettico rispetto alle esigenze di accudimento e di crescita del minore, ma altresì la circostanza che nella presente fase del giudizio non si sono costituiti.

Le esposte considerazioni, valgono anche per escludere che possa essere conforme all’interesse di ZZZ, mantenere i rapporti con i genitori e i nonni materni (cd. adozione aperta, richiesta in estremo subordine dagli appellanti); si reputa, anzi che ciò potrebbe essere fortemente pregiudizievole per il suo processo di crescita.

Ciò non solo perché il minore – segnato dalla vicenda adottiva, che di per sé è vicenda di difficile e dolorosa elaborazione – deve concentrare tutte le sue energie psichiche ed emotive nell’investimento affettivo verso il nucleo familiare adottivo, ma altresì perché le gravi criticità riscontrate nei genitori e nei nonni materni, nonché la loro opposività rispetto all’operato dei Servizi sociali, escludono una prognosi positiva sulle loro capacità di osservare le indicazione degli operatori sociali volte a tutelare la relazione di ZZZ con i genitori adottivi, a facilitare questi ultimi nel loro compito e a fornire al minore gli strumenti adeguati per leggere e fare chiarezza sulla sua storia.

Alla luce di tutto quanto esposto deve concludersi per la conferma della sentenza impugnata. La natura del giudizio, nonché la circostanza che sia gli appellanti, sia il Curatore speciale del minore sono ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rende equa la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P. Q. M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX e YYY avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 144/2021 dell’ 1 giugno 2021 che ha dichiarato lo stato di adottabilità di ZZZ YYY

RIGETTA

l’appello e per l’effetto conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del procedimento.

Si notifichi ai Servizi Sociali del Comune di Milano, alle persone indicate dall’art. 16 legge 184/1983 e si comunichi al Procuratore Generale.

Milano, 5 maggio 2022

Il Presidente est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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