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Nullità parziale della fideiussione, conservazione degli atti

La nullità parziale della fideiussione è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di conservazione del negozio giuridico, ancorché difforme dallo schema legale.

Pubblicato il 04 June 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1882/2022 pubblicata il 31/05/2022

nella causa iscritta al n. r.g. 1918/2021 promossa in grado d’appello

DA

XXX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.),

YYY (C.F.)

APPELLANTI

CONTRO

ZZZ SPA E PER ESSA JJJ S.P.A. (C.F.), contumace

APPELLATA

SSS SPV SRL E PER ESSA JJJ SPA (C.F. ),

INTERVENUTA

oggetto: Mutuo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli appellanti XXX s.r.l. e YYY:

“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:

– Ritenuta la fondatezza delle doglianze esposte nel presente atto d’appello,

– Riformare la Sentenza N. 4217/2021 – R.G. 21853/2016 – REP. 4017/2021 (emessa in data 17.05.2021 e pubblicata in data 18.05.2021 dal Tribunale di Milano (dott. ***), e per l’effetto – Accogliere le conclusioni rassegnate, rispettivamente, dalla XXX s.r.l. e dal Sig. YYY, con esclusione dei capi e delle domande non oggetto di riforma, rese nel corso del giudizio di I° grado, da intendersi qui integralmente trascritte, e conseguentemente

CONCLUSIONI

-PER LA XXX s.r.l.:

-In via SUBORDINATA, Riconvenzionale e nel merito:

16) Accertare e dichiarare l’inadempimento ex art. 1453 e 1218 cod. civ., nonché la violazione degli artt. 1374, 1375 e 1175 cod. civ. da parte della società opposta ZZZ S.p.A. in relazione all’esecuzione del contratto di mutuo del 06.12.2005 per le causali di cui in narrativa e, per l’effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo del 06.12.2005 per causa imputabile a ZZZ S.p.A.;

17) Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948-4° comma c.c. vantato da ZZZ S.p.A. indicato nella misura del complessivo importo pari ad Euro 720.740,88, od in quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, ovvero di quell’importo maggiore o minore accertato in corso di istruttoria (DOMANDA RIGETTATA NON OGGETTO DI RIFORMA);

18) Nell’eventualità in cui controparte dovesse dedurre tardivamente la risoluzione di cui all’art. 1453 cod. civ. del contratto di mutuo, Accertare e dichiarare l’inefficacia della risoluzione invocata per violazione degli artt. 1454, 1453 cod.civ. e, per l’effetto, Ritenere e dichiarare che ZZZ S.p.A non poteva richiedere in decreto ingiuntivo la restituzione del capitale erogato;

19) Nell’eventualità in cui controparte deducesse tardivamente la risoluzione di diritto di cui all’art. 1456 cod. civ. del contratto di mutuo, Accertare e dichiarare l’inefficacia della risoluzione invocata per indeterminatezza dell’oggetto e per “genericità” delle clausole di cui all’art. 1 ed all’art. 16 Allegato “C” del contratto di mutuo, quali clausole di stile, e, per l’effetto, Ritenere e dichiarare che ZZZ S.p.A non poteva richiedere in decreto ingiuntivo la restituzione del capitale erogato;

20) Accertare e dichiarare le intervenute preclusioni di Legge ex art. 115 c.p.c. e ex art. 167 c.p.c. qualora ZZZ S.p.A dovesse provvedere con la memoria ex art. 183-6° comma N. 1 c.p.c. a dichiarare e ritenere risolto – tardivamente – il contratto di mutuo del 06.12.2005;

21) Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1375, 1175 e 1956 cod. civ. da parte della società opposta ZZZ S.p.A. in relazione all’esecuzione del contratto di fideiussione del 21.03.2006 sottoscritto tra LA *** s.r.l. e ZZZ S.p.A. e, per l’effetto, Dichiarare estinta l’obbligazione fideiussoria sottoscritta da LA *** s.r.l.

(DOMANDA RIGETTATA NON OGGETTO DI RIFORMA);

22) Accertare e dichiarare che XXX s.r.l. in liquidazione, in conseguenza dell’inadempimento ex art. 1453 e 1218 cod. civ. imputabile a ZZZ S.p.A. nonché in conseguenza delle plurime condotte abusive contrarie agli artt. 1374, 1375, 1175 cod. civ. imputabili a ZZZ S.p.A., ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali per la complessiva somma di €. 22.553.569,90 (ipotesi “A” gestione in proprio), di cui €. 2.233.000,00 a titolo di perdita di valore immobile (6.380.200 – 4.147.130), di cui €. 5.268.295,90 a titolo di mancata gestione in proprio, di cui €. 15.052.274,00 a titolo di perdita di Gestione dal 2017 al 2037 (20 anni);

OVVERO per la complessiva somma di €. 16.327.000,00 (ipotesi “B” gestione altrui), di cui €. 2.233.000,00 a titolo di perdita di valore immobile (6.380.200 – 4.147.130), di cui €. 8.748.000,00 a titolo di mancati canoni di locazione in caso di gestione altrui (contratto 9+9 anni; 18 anni dal 2009 al 2026), di cui €. 5.346.000,00 a titolo di mancati canoni di locazione in caso di gestione altrui (dal 2026 al 2037);

23) Accertare e dichiarare che XXX s.r.l. in liquidazione, in conseguenza delle plurime condotte abusive contrarie agli artt. 1374, 1375, 1175 cod. civ. imputabili a ZZZ S.p.A., ha subito ulteriori danni di immagine e di mancato avviamento dell’attività sanitaria assistenziale, da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa;

PER L’EFFETTO

24) Condannare ZZZ S.p.A. al pagamento in favore di XXX s.r.l. in liquidazione della complessiva somma di €. 22.553.569,90 (ipotesi “A”), ovvero di €. 16.327.000,00 (ipotesi “B”) come sopra determinata a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali e quale danno conseguenza ex art. 2056, 2058 c.c. ed ex art. 1223, 1226 c.c., per i titoli ivi indicati, ovvero quella maggiore o minore che risulterà provata all’esito dell’istruttoria ovvero che l’Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, da determinarsi, occorrendo, mediante valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo;

25) Condannare, a titolo di danni di immagine e di mancato avviamento dell’attività sanitaria assistenziale, ZZZ S.p.A. al pagamento in favore di XXX s.r.l. in liquidazione di quella somma di denaro che si riterrà di giustizia;

In ogni caso

26) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo Telematico N. 4081/2016 – R.G. 75266/2015 – REP. N. 2775/2016 del 06.02.2016, per le causali di cui in narrativa e/o comunque dichiararne l’inefficacia; 27) Dichiarare la società XXX s.r.l. in liquidazione e LA *** s.r.l. non tenute al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;

28) Accertare e dichiarare l’effettivo ammontare delle somme dovute da XXX s.r.l. in liquidazione a titolo di capitale ed interessi, sulla scorta di quanto emergerà in istruttoria e tenuto conto che non è ancora spirato il termine per la restituzione del capitale (180 mesi dalla stipula dell’atto di utilizzo mai predisposto da INTESA) e, per l’effetto, Ordinare a ZZZ S.p.A. la predisposizione del relativo Piano di Ammortamento e degli Atti di utilizzo;

29) Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. mediante Distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria:

-Per l’ammissione di CTU estimativa per determinare il valore di mercato – allo stato attuale e con previsione “a lavori ultimati” – dell’intero complesso immobiliare sito in *** di proprietà di XXX s.r.l.; nonché per determinare la redditività che avrebbe avuto la struttura RSA in oggetto una volta intrapresa l’attività di gestione “in proprio” a decorrere dall’anno 2008-2009; nonché per determinare i ricavi e l’ammontare dei canoni di locazione annuale in caso di “gestione altrui” che la XXX avrebbe potuto percepire a decorrere dall’anno 2009 (secondo un contratto di gestione 9+9 anni); nonché per determinare “il valore per capitalizzazione dei redditi” della costruenda RSA in oggetto;

-Concedere al CTU i più ampi poteri di acquisire presso gli uffici di ZZZ S.p.A., e/o presso ogni “Ente” o “Ufficio pubblico”, ogni documentazione utile, al fine di rispondere al quesito formulato;

-Si chiede ammettere Prova per testi sulle seguenti circostanze con i testi ivi indicati:

1) Vero che “In data 08.09.2005 lo Studio di INGEGNERIA ASSOCIATO ING. *** & A. *** predisponeva una Relazione tecnica descrittiva dell’intero complesso immobiliare sito in , di proprietà della società XXX s.r.l., per la costruzione di una Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) per n. 80 posti letto, di cui ne aveva già ottenuto la licenza per costruire nel 2003, come da doc. 5 che si rammostra” (Testi: Ing. Antonio ***; Ing. Flavio ***);

2) Vero che“In data 08.09.2005 lo Studio di INGEGNERIA ASSOCIATO ING. *** & A. *** predisponeva n. 2 Tavole tecnico-architettoniche descrittive il progetto dell’intero complesso immobiliare sito in, di proprietà della società XXX s.r.l., per la costruzione di una Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) per n. 80 posti letto, di cui ne aveva già ottenuto la licenza per costruire nel 2003, come da doc. 6 che si rammostra” (Testi: Ing. Antonio ***; Ing. Flavio ***);

3) Vero che “Nel gennaio 2012 la *** COOPERATIVA SOCIALE *** S.p.A. intraprendeva delle trattative con la XXX s.r.l. per valutare l’acquisizione e/o la gestione della futura attività imprenditoriale relativa alla costruenda RSA sita in”. (Teste: Ing. ***);

4) Vero che “In relazione alla circostanza di cui al capitolo precedente, nell’aprile 2012, la *** COOPERATIVA SOCIALE *** S.p.A. incaricava la società *** S.p.A. di stimare il valore attuale – ovvero nello stato di fatto in cui si trovava –, nonché la redditività a lavori ultimati, e quindi funzionante, dell’immobile sito in Oropa (Biella) via Oropa n. 460 di proprietà di XXX s.r.l., stimando come valore dell’immobile nell’aprile 2012 l’importo di € 4.147.130,00, e come valore dell’immobile finito in complessivi €. 6.380.200,00, come da doc. 12 che si rammostra”. (Teste: Ing. ***);

5) Vero che “nell’aprile 2012 la *** COOPERATIVA SOCIALE *** S.p.A. predisponeva un Business Plan, con proiezioni dal 2012 al 2022, sulla redditività ed i costi che avrebbe avuto l’attività di gestione della costruenda RSA di *** – di proprietà di XXX s.r.l. – qualora ne avesse acquisito la proprietà e la relativa gestione, come da doc. 15 che si rammostra.” (Teste: Ing. ***);

6) Vero che “In data 24.04.20012 la *** COOPERATIVA SOCIALE *** S.p.A. stipulava con XXX s.r.l un contratto preliminare di compravendita per acquisire il complesso immobiliare sito in denominato “ex ***” composto da terreni e fabbricati, al fine di realizzare il progetto di costruzione nonché gestire l’attività di Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) per n. 80 posti letto, come da doc. 11 che si rammostra”. (Teste: Ing. ***);

7) Vero che “In data 22.11.2007 la società XXX s.r.l. intimava a ZZZ di provvedere all’adempimento ed in particolare all’erogazione delle somme di denaro stabilite nel contratto di mutuo del 06.12.2005 al fine di pagare il SAL n. 18 al 10.11.2007 emesso dalla società *** s.r.l., come da doc. 7 dell’atto di opposizione e doc. 24 della memoria N. 2 di parte opponente” (Teste: Dott.ssa ***);

8) Vero che “Nel dicembre 2007 si teneva una riunione presso la filiale n. 40 di via alla presenza della direttrice dott.ssa ***, del rag. YYY e dell’Avv. *** ove questi ultimi richiedevano spiegazioni alla dott.ssa *** in merito all’interruzione delle erogazioni delle somme di denaro stabilite nel contratto di mutuo del 06.12.2005”. (Testi: dott.ssa ***; Avv. ***);

9) Vero che “Nella medesima riunione del dicembre 2007, avvenuta presso la filiale n., la direttrice dott.ssa *** rispondeva che per riprendere con le erogazioni delle somme di denaro di cui al contratto di mutuo del 06.12.2005 – al fine di finanziare i lavori della costruenda RSA in Oropa – ZZZ richiedeva ulteriori garanzie rispetto a quella ipotecaria concessa in sede di rogito del 06.12.2005” (Testi: dott.ssa ***; Avv. ***);

10) Vero che “Sempre nella medesima riunione del dicembre 2007, avvenuta presso la filiale, la direttrice dott.ssa *** riferiva che la richiesta di ZZZ di ottenere ulteriori garanzie finanziarie si rendeva necessaria a causa del decesso del Sig. ***”. (Testi: dott.ssa ***; Avv. ***);

11) Vero che “Nei mesi di maggio-giugno e luglio 2008” si tenevano diverse riunioni presso la filiale n. e nella sede di via alla presenza della direttrice dott.ssa ***, del rag. YYY, del dott. *** e dell’Avv. ***, ove questi ultimi presentavano l’ingresso del nuovo potenziale socio, dott. ***, nella compagine societaria della XXX s.r.l. attraverso la costituzione ad hoc di una società New-Co”. (Testi: dott.ssa ***; Avv. ***; Dott. ***);

12) Vero che “A seguito delle diverse riunioni di cui al capitolo precedente, nel luglio 2008 ZZZ accendeva un c/c presso la filiale intestato a *** e/o alla società Agenzia * Milano S.p.A. (Testi: dott.ssa ***; Dott. ***);

13) Vero che “Il c/c acceso nel luglio 2008 presso la filiale intestato a *** e/o alla società Agenzia * Milano S.p.A. veniva effettuato al fine di consentire al dott. *** di depositare la complessiva somma in denaro di €. 150.000,00 richiesta a garanzia da ZZZ affinchè questa potesse provvedere a riprendere le erogazioni in favore di XXX s.r.l. delle somme di denaro di cui al contratto di mutuo del 06.12.2005”. (Testi: dott.ssa ***; Dott. ***);

14) Vero che “Nel luglio-agosto 2008 il dott. *** depositava la complessiva somma di €. 150.000,00 presso il c/c acceso presso ZZZ della filiale, come da doc. 27 e 28 della memoria N. 1 di parte opponente”. (Testi: dott.ssa ***; Dott. ***);

15) Vero che “In data 24.09.2008 ZZZ, nella persona della direttrice di filiale dell’agenzia di via in Milano (ex filiale n. non più esistente), richiedeva alla società XXX s.r.l. una perizia asseverata dell’immobile in costruzione sito in ***, nonché l’estratto del libro soci della società XXX s.r.l., come da doc. 29 della mem. N. 1 di parte opponente che si rammostra”. (Teste: dott.ssa ***);

16) Vero che “In data 26.09.2008, in data 01.10.2008 ed in data 07.10.2008 il Rag. YYY per conto della società XXX s.r.l. trasmetteva a ZZZ in persona della direttrice della filiale di via in Milano (ex filiale non più esistente) la perizia asseverata dal Tribunale di Vigevano a firma dell’Ing. ***, nonché copia del libro soci estratto dal notaio Todeschini, nonché visura camerale della società XXX s.r.l., come da doc. 30-31-32 della mem. N. 1 di parte opponente che si rammostra”. (Teste: dott.ssa ***);

17) Vero che “Trascorso oltre 1 anno dal deposito della complessiva somma di €. 150.000,00 avvenuto nel luglio 2008, presso il c/c acceso da ZZZ della filiale in Milano, provvedeva al ritiro della suddetta somma di denaro”. (Teste: Dott. ***);

18) Vero che “Nell’aprile 2012 veniva incaricato dalla XXX s.r.l. di presentare presso il Comune di Biella tutta la documentazione occorrente per ottenere la proroga di fine lavori delle licenze edilizie in possesso di XXX s.r.l., come da doc. 20 dell’atto di opposizione che si rammostra”. (Testi: Ing. ***; Ing. Antonio ***);

19) Vero che “La società XXX s.r.l. otteneva la c.d. S.C.I.A. con termine sino al 11.04.2015 per ultimare il lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Oropa, come da doc. 20 dell’atto di opposizione che si rammostra”. (Testi: Ing. ***; Ing. Antonio ***); 20) Vero che “Nel febbraio 2015 veniva incaricato dalla XXX s.r.l. di presentare presso il Comune di Biella tutta la documentazione occorrente per ottenere la proroga di fine lavori delle licenze edilizie in possesso di XXX s.r.l., come da doc. 21 dell’atto di opposizione che si rammostra”. (Testi: Ing. ***; Ing. Antonio ***);

21) Vero che “La società XXX s.r.l. otteneva la c.d. S.C.I.A. con termine sino al 11.04.2017 per ultimare il lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Oropa, come da doc. 21 dell’atto di opposizione che si rammostra”. (Testi: Ing. ***; Ing. Antonio ***); -Si indicano a Testi:

– Ing. Antonio *** (sui capitoli n. 1-2-18-19-20-21), presso lo Studio ingegneristico sito in;

– Ing. *** (sui capitoli n. 1-2-18-19-20-21), presso lo Studio ingegneristico sito in;

– Ing. *** (sui capitoli n. 3-4-5-6), presso *** SOC. COOP. S.p.A. sita in;

– Dott.ssa *** (sui capitoli da 7 a 16) presso la sede di ZZZ S.p.A.;

– Dott. *** (sui capitoli n. 11-12-13-14-17), domiciliato in; – Avv. *** (sui capitoli n. 8-9-10-11), domiciliato in.

CONCLUSIONI

-PER YYY:

In via SUBORDINATA, Riconvenzionale e nel merito:

14) Accertare e dichiarare l’inadempimento ex art. 1453 e 1218 cod. civ., nonché la violazione degli artt. 1374, 1375 e 1175 cod. civ. da parte della società opposta ZZZ S.p.A. in relazione all’esecuzione del contratto di mutuo del 06.12.2005 per le causali di cui in narrativa e, per l’effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo del 06.12.2005 per causa imputabile a ZZZ S.p.A.;

15) Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948-4° comma c.c. vantato da ZZZ S.p.A. indicato nella misura del complessivo importo pari ad Euro 720.740,88, od in quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, ovvero di quell’importo maggiore o minore accertato in corso di istruttoria (DOMANDA RIGETTATA NON OGGETTO DI RIFORMA);

16) Nell’eventualità in cui controparte dovesse dedurre tardivamente la risoluzione di cui all’art. 1453 cod. civ. del contratto di mutuo, Accertare e dichiarare l’inefficacia della risoluzione invocata per violazione degli artt. 1454, 1453 cod. civ. e, per l’effetto, Ritenere e dichiarare che ZZZ S.p.A. non poteva richiedere in decreto ingiuntivo la restituzione del capitale erogato;

17) Nell’eventualità in cui controparte deducesse tardivamente la risoluzione di diritto di cui all’art. 1456 cod. civ. del contratto di mutuo, Accertare e dichiarare l’inefficacia della risoluzione invocata per indeterminatezza dell’oggetto e per “genericità” delle clausole di cui all’art. 1 ed all’art. 16 Allegato “C” del contratto di mutuo, quali clausole di stile, e, per l’effetto, Ritenere e dichiarare che ZZZ S.p.A non poteva richiedere in decreto ingiuntivo la restituzione del capitale erogato;

18) Accertare e dichiarare le intervenute preclusioni di Legge ex art. 115 c.p.c. e ex art. 167 c.p.c. qualora ZZZ S.p.A dovesse provvedere con la memoria ex art. 183-6° comma N. 1 c.p.c. a dichiarare e ritenere risolto – tardivamente – il contratto di mutuo del 06.12.2005;

19) Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1375, 1175 e 1956 cod. civ. da parte della società opposta ZZZ S.p.A. in relazione all’esecuzione del contratto di fideiussione del 30.11.2005 sottoscritto tra il Sig. YYY e ZZZ S.p.A. e, per l’effetto, Dichiarare estinta l’obbligazione fideiussoria sottoscritta dal Sig. YYY anche per nullità della fideiussione poiché redatta su Modello ABI come recepito dalla CORTE DI CASSAZIONE N.29810 DEL 12.12.2017;

20) Accertare e Dichiarare il Sig. YYY non tenuto al pagamento delle somme richieste a qualsiasi titolo nel decreto ingiuntivo Telematico N. 4081/2016 – R.G. 75266/2015 – REP. N. 2775/2016 del 06.02.2016, e/o di quelle che dovessero risultare dovute da XXX dopo l’istruttoria; In ogni caso

21) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo Telematico N. 4081/2016 – R.G. 75266/2015 – REP. N. 2775/2016 del 06.02.2016, per le causali di cui in narrativa e/o comunque dichiararne l’inefficacia; 22) Dichiarare il Sig. YYY non tenuto al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, né gli interessi di mora “a scadere dal 18.11.2015 al saldo” come richiesti in decreto ingiuntivo;

23) Accertare e dichiarare l’effettivo ammontare delle somme dovute da XXX s.r.l. in liquidazione a titolo di capitale ed interessi, sulla scorta di quanto emergerà in istruttoria e tenuto conto che non è ancora spirato il termine per la restituzione del capitale (180 mesi dalla stipula dell’atto di utilizzo mai predisposto da ***) e, per l’effetto, Ordinare a ZZZ S.p.A. la predisposizione del relativo Piano di Ammortamento e degli Atti di utilizzo;

24) Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, mediante Distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”

Per l’intervenuta in giudizio in grado d’appello SSS SPV s.r.l. rappresentata da JJJ s.p.a.:

“Piaccia all’Ell.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, voglia così giudicare: In via preliminare:

1. dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto da XXX S.r.l. in liquidazione e dal Sig. YYY, per le ragioni tutte indicate in narrativa ovvero dichiarare inammissibile, emettendo ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e prive di una ragionevole possibilità di essere accolta, confermando la sentenza n. 4217/2021 emessa il 17 maggio 2021 in esito al giudizio avente R.G. n. 21853/2016 avanti al Tribunale di Milano, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.

Nel merito e in via principale:

2. rigettare, in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto e privi di alcun supporto probatorio, tutti i motivi di appello proposti da XXX S.r.l. in liquidazione e dal Sig. YYY, confermando la sentenza n. 4217/2021 emessa il 17 maggio 2021 in esito al giudizio avente R.G. n. 21853/2016 avanti al Tribunale di Milano, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;

3. respingere, con la miglior formula, tutte le domande proposte da XXX S.r.l. in liquidazione e dal Sig. YYY, ivi comprese quelle istruttorie, per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso:

4. accertare e dichiarare che XXX S.r.l. in liquidazione e il Sig. YYY hanno agito temerariamente in giudizio quanto meno con colpa grave e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, 3 comma c.p.c., condannare gli appellanti al risarcimento dei danni a favore di SSS

SPV S.r.l. nella misura che l’Ecc.ma Corte d’Appello vorrà quantificare in via equitativa; 5. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell’impugnazione

Sentenza n. 4217 del Tribunale di Milano pubblicata il 18.5.2021

2) Il fatto
Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

. il 6.12.2005 tra XXX s.r.l. e *** s.p.a. (poi ZZZ s.p.a.) è stato concluso un contratto definito di mutuo (doc. 1 appellante);

. il 24.1.2006 tra XXX s.r.l. e *** s.r.l. è stato concluso un contratto d’appalto, avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio da adibire a RSA, in cui era stabilita l’ultimazione dell’opera entro il 31.10.2007 (doc. 8 appellante);

. il 19.7.2006 tra XXX e *** s.r.l. è stato concluso un contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura e la posa, degli impianti di riscaldamento, di ventilazione e idrico sanitari nell’edificio oggetto della ristrutturazione da destinare a RSA, in cui era stabilita l’ultimazione dei lavori entro il 31.10.2007 (doc. 9 appellante);

. il 19.7.2006 tra XXX s.r.l. e *** è stato concluso un contratto di appalto, avente ad oggetto l’esecuzione dell’impianto elettrico nell’edificio oggetto della ristrutturazione da destinare a RSA, in cui era stabilita l’ultimazione dei lavori entro il 31.10.2007 (doc. 9 appellante).

3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

ZZZ s.p.a. ha chiesto con decreto ingiuntivo (accolto dal Tribunale il 6.2.2016) la condanna di XXX s.r.l. (in qualità di debitore principale) e di *** s.r.l. e YYY (in qualità di fideiussori) al pagamento della somma di € 4.457.451,60, a titolo di restituzione del capitale e di pagamento delle rate non pagate, con riguardo al mutuo concesso il 6.12.2005 al debitore principale oltre interessi di mora.

XXX s.r.l. e YYY hanno proposto nei confronti del suddetto decreto ingiuntivo opposizioni separate poi riunite in un unico giudizio, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della mutuante e la condanna della stessa al pagamento della somma di € 22.553.569,90 oppure di € 16.327.000 oltre al danno di immagine, a titolo di risarcimento del danno.

ZZZ s.p.a., regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle opposizioni proposte.

Il Tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha così deciso:

“-rigetta le opposizioni proposte da XXX s.r.l., LA *** s.r.l. e da YYY e, per l’effetto,

-conferma il decreto ingiuntivo n. 4081/16 emesso dal Tribunale di Milano in data 6.2.16, che viene dichiarato esecutivo;

-condanna le società XXX s.r.l. e LA *** s.r.l. a rimborsare, in solido, a ZZZ s.p.a. le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 74.711,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;

-condanna YYY a rimborsare a ZZZ s.p.a. le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 18.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.”

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati per la parte che interessa il presente giudizio.

Il contratto stipulato per atto notarile in data 6.12.2005 con riferimento alla somma di € 4.500.000,00 non è un vero contratto di mutuo, poiché in tale data nessuna somma è stata consegnata alla società mutuataria XXX s.r.l., ma è un finanziamento in cui la banca si obbliga a perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione, denominati atti di utilizzo, ovvero, a sua esclusiva facoltà, effettuando erogazioni rateali del mutuo, in base a stati di avanzamento lavori (v. art. 1 contratto e artt. 3 e 7 Condizioni generali), alla parte mutuataria ai sensi delle pattuizioni convenute e delle Condizioni generali.

A ciascun atto di erogazione parziale e quietanza corrisponderà un mutuo a sé stante (v. art. 8 Condizioni generali).

In caso di erogazioni rateali, gli interessi dovuti alla banca (v. art. 3 Condizioni generali) saranno corrisposti entro le scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, come previsto nel contratto all’art. 1.

Sulla base del predetto contratto risultano essere state effettuate dalla banca convenuta otto erogazioni rateali anticipate (v. doc. n. 5 fascicolo monitorio), dal 12.5.2006 al 9.10.2007, per la somma complessiva di euro 3.443.000,00.

Nel contratto è previsto all’art. 1 che l’atto o gli atti di utilizzo dell’intero importo concesso a mutuo devono essere stipulati entro il 31.12.2007; in difetto, l’ammontare complessivo del finanziamento si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro tale termine, fatta salva la facoltà della banca di ritenere risolto il contratto.

La circostanza che l’ultimazione delle opere fosse prevista per la fine dell’anno 2007 emerge, d’altro canto, dalla relazione tecnico-descrittiva redatta da uno Studio di ingegneria e allegata al Progetto Imprenditoriale della RSA in data 10.10.05 inviato alla banca dalla società opponente mutuataria XXX (v. doc. n. 5 opponenti), nella quale si afferma che la RSA potrà essere commercializzata verso la fine del 2007 ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento.

Anche nel contratto di appalto stipulato tra la mutuataria XXX s.r.l. e l’appaltatore *** s.r.l. all’art. 6 è previsto che la costruzione dell’edificio da adibire a RSA sarebbe stata ultimata entro il 31.10.2007 (v. doc. n. 8 opponenti).

Inoltre nel contratto di appalto stipulato tra la mutuataria XXX s.r.l. e l’appaltatore *** s.r.l. all’art. 5 è previsto che l’ultimazione dei lavori relativi all’impianto di riscaldamento, all’impianto di ventilazione e all’impianto idro-sanitario sarebbe avvenuta tassativamente entro il 31.10.2007 (v. doc. n. 9 opponenti).

Infine, nel contratto di appalto stipulato tra la mutuataria XXX s.r.l. e l’appaltatore *** all’art. 5 è previsto che l’ultimazione dei lavori relativi all’impianto elettrico sarebbe avvenuta tassativamente entro il 31.10.2007 (v. doc. n. 10 opponenti).

Dal regolamento pattizio emerge, quindi, in primo luogo che la banca -v. art. 1 contratto e art. 7 Condizioni generali- si è obbligata a perfezionare il mutuo mediante uno o più atti di utilizzo, correlati al “completamento” dell’iniziativa e, in particolare, nell’ipotesi che al momento della stipulazione siano ancora in essere lavori relativi ai beni ipotecati a garanzia del mutuo o sia ancora in fase di realizzazione il programma di investimenti finanziato, l’erogazione della somma mutuata è subordinata all’ultimazione dei lavori o alla completa realizzazione dell’investimento finanziato.

Nella fattispecie in esame non è stato dedotto -né provato- che si sia realizzato il completamento dell’iniziativa.

Sempre in base alle predette pattuizioni contrattuali (v. art. 1 contratto e art. 7 Condizioni generali), è soltanto una mera esclusiva facoltà della banca addivenire alla stipulazione di atti di erogazione parziale e quietanza a stati avanzamento lavori.

Non risulta che la società mutuataria opponente abbia richiesto un sopralluogo, dopo l’ultima erogazione rateale dell’ottobre 2007, finalizzato ad ottenere un’ulteriore erogazione.

D’altro canto, risultano documentate tensioni societarie che hanno connotato la vita della società mutuataria XXX proprio all’epoca e che è durata alcuni anni.

Pertanto, non sussiste alcuna condotta inadempiente ascrivibile alla banca convenuta e in particolare l’interruzione ingiustificata e illegittima da parte della stessa delle erogazioni rateali, non essendoci la prova di un rifiuto di erogare il residuo importo di euro 1.065.946,50, che, comunque, sulla base delle clausole contrattuali era nella sua mera esclusiva facoltà di concedere in mancanza dell’ultimazione della iniziativa, condizione al verificarsi della quale era subordinata la stipulazione dell’atto di utilizzo del mutuo.

All’art. 16 delle Condizioni generali del contratto le parti hanno pattuito che la banca si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con conseguente obbligo del rimborso anticipato del mutuo, oltre che nei casi previsti dalla legge e in contratto, anche nei seguenti casi: quando si verifichi il mancato pagamento, anche solamente parziale di qualsiasi importo dovuto dalla mutuataria in forza del contratto di mutuo protrattosi per centottanta giorni dalla scadenza e quando la mutuataria abbia abbandonato, sospeso o eseguito in modo non conforme alle previsioni il programma finanziato o non lo abbia ultimato nei termini previsti dall’art. 7 e quindi entro un anno dalla stipulazione del mutuo.

Tra i casi previsti dal contratto vi è quello indicato all’art. 1, secondo cui l’atto o gli atti di utilizzo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni rateali, entro il 31.12.2007 e, in difetto, l’ammontare complessivo del finanziamento si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, fatta salva la facoltà della banca di ritenere risolto il contratto.

Con il ricorso monitorio l’opposta, richiedendo anche il pagamento del capitale effettivamente erogato, ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa sulla base dell’art. 1 del contratto e dell’art. 16 delle Condizioni generali.

In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/01).

L’opposta ha provato il suo diritto producendo il contratto di finanziamento e la documentazione inerente le erogazioni rateali ed ha allegato l’inadempimento della controparte; non risulta, d’altro canto, provato alcun comportamento inadempiente alla stessa ascrivibile.

Gli opponenti non hanno, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere in via monitoria.

5) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell’appello e nella comparsa conclusionale XXX s.r.l. in liquidazione e YYY hanno chiesto la riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

1) Primo motivo d’appello: l’appellata è inadempiente, in quanto non ha erogato a XXX l’intera somma di € 4.500.000, oggetto del mutuo del 6.12.2005, ma ha interrotto ingiustificatamente l’erogazione delle somme mutuate dopo che aveva erogato fino al 9.10.2007 la somma di € 3.353.043,50, nonostante fossero state realizzate tutte le condizioni a cui era sottoposta l’erogazione del mutuo, dato che i SAL (stati di avanzamento lavori) fino a quel momento erano stati regolari.

In conseguenza del suddetto inadempimento il contratto di mutuo deve essere dichiarato risolto e la mutuante è obbligata a risarcire il danno subito da XXX:

. per la perdita di valore dell’immobile, la cui costruzione era oggetto del finanziamento in questione, pari alla differenza tra il valore dell’immobile finito (pari a 6.380.200) e il valore allo stato attuale (pari a € 4.147.130);

. per la perdita dell’utile che sarebbe derivato dalla gestione in proprio della RSA (a cui doveva essere adibito l’immobile in costruzione) per 8 anni (dal 2009 al 2016), pari a € 5.268.295,90, oppure dell’introito, che sarebbe derivato dalla concessione in locazione dell’immobile per 18 anni, pari a € 8.748.000;

. per la perdita totale dell’attività, atteso che per il periodo dal 2017 al 2037 XXX non potrà più esercitare nell’immobile in questione l’attività a cui questo era destinato, perdendo quindi, nel caso di svolgimento dell’attività in proprio, la somma di € 15.072.254 (per il periodo dal 2017 al 2037), oppure, nel caso di concessione in locazione, la somma di € 5.346.000 (per il periodo dal 2026 al 2037).

2) Secondo motivo d’appello: la fideiussione prestata da YYY è nulla ai sensi dell’art. 2 L. 287/1990, in quanto stipulata in conformità con il modello ABI ritenuto da Banca d’Italia contrastante con la normativa anticoncorrenziale.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale SSS SPV s.r.l. (nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da ZZZ s.p.a.) ha chiesto il rigetto dell’appello per i motivi di seguito esposti.

In ordine al primo motivo d’appello: non vi è stato alcun inadempimento della banca al contratto del 6.12.2005, in quanto l’erogazione delle rate del mutuo prima della ultimazione dell’iniziativa era una mera facoltà della banca, la quale non ha più erogato alcunchè dopo l’erogazione in data 7.10.2007, in quanto XXX non aveva più chiesto l’effettuazione di alcun sopralluogo per la verifica di ulteriori stati di avanzamento lavori.

In ordine al secondo motivo d’appello: la fideiussione rilascia da YYY non è una fideiussione omnibus conforme al modello ABI del 2003; in ogni caso l’appellante non ha allegato né provato che almeno una delle clausole che potrebbero essere affette da nullità ha trovato applicazione nella fattispecie in esame.

6) La decisione della Corte d’Appello sui punti controversi

La Corte d’appello ritiene di confermare l’impugnata sentenza del Tribunale di Milano.

Innanzi tutto, si rileva che gli appellanti non hanno riproposto le domande già proposte da XXX in primo grado da n. 1 a n. 15 e n. 17 e 21, nonché le domande già proposte da YYY da n. 1 a n. 13 e n. 15.

Le domande riproposte da XXX al n. 18 e da YYY al n. 16 sono subordinate alla circostanza che la controparte avesse proposto la domanda di risoluzione ai sensi degli art. 1453 e 1454 c.c. del contratto di mutuo, oggetto della controversia, domanda che non è, però, mai stata proposta.

Le domande riproposte da XXX ai n. 26, 27 e 28, nonchè le domande riproposte da YYY ai n. 21, 22 e 23 sono del tutto prive di argomentazioni a sostegno della loro fondatezza, pertanto risultano inammissibili ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

Pertanto, nel presente giudizio d’appello non è più in discussione la determinazione dell’entità dell’obbligazione a carico di XXX s.r.l. nei confronti di SSS SPV s.r.l., cessionaria del credito vantato da ZZZ s.p.a., nell’ammontare della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, pari a € 4.457.451,60, di cui € 3.343.053,50 per capitale ricevuto, € 866.113,57 per rate non pagate e € 148.338,03 per interessi di mora maturati fino al 17.11.2015.

Oggetto del presente giudizio d’appello, con riguardo al debito del debitore principale, è invece l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di XXX ad ottenere da ZZZ il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di quest’ultima e dalla conseguente risoluzione del contratto di mutuo, diritto di risarcimento da compensare con l’obbligazione a carico di XXX oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

1) Asserita sussistenza dell’inadempimento della banca, la quale, a fronte di un mutuo, stipulato il 6.12.2005, che la obbligava a erogare la somma di € 4.500.000, ha erogato la minor somma di € 3.343.053,50 e conseguente sussistenza dell’obbligo della banca di risarcire il danno che ne è derivato.

La Corte ritiene infondato il motivo d’appello.

Innanzi tutto, si rileva che il nomen iuris, attribuito dalle parti al contratto del 6.12.2005, non é di per sé rilevante al fine di individuarne l’oggetto voluto dalle parti, qualora questo risulti chiaramente individuato, come nella fattispecie in esame, dalle clausole pattuite.

Il contratto del 6.12.2005 prevede la concessione da parte della banca in favore di XXX di un mutuo, dell’importo di € 4.500.000, finalizzato a investimenti immobiliari[1], che si sarebbe, però, perfezionato, vale a dire sarebbe venuto ad esistenza, mediante una o più erogazioni, denominate “atti di utilizzo”, solo nel momento del completamento delle singole iniziative previste dal programma di investimento (completamento esplicitamente individuato con l’ultimazione dei lavori o con la completa realizzazione dell’investimento finanziario).[2]

Con la stipulazione dell’atto di utilizzo avrebbe dovuto essere predisposto il piano di ammortamento per la restituzione della somma complessivamente erogata.

Prima della stipulazione dell’atto di utilizzo (quindi prima dell’erogazione con la quale si sarebbe perfezionato il mutuo) la banca aveva la facoltà (ma non l’obbligo) di effettuare delle cd. erogazioni rateali (vale a dire delle anticipazioni) dell’importo pattuito per il mutuo e, in tal caso, sulla rata effettivamente erogata il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere gli interessi, al tasso previsto nel contratto, con scadenza semestrale3.

La facoltà della banca di concedere l’erogazione mediante versamento rateale era condizionata allo stato di avanzamento lavori o alle fasi di realizzazione del programma di investimenti, che la banca aveva diritto di verificare e controllare in corso d’opera[3].

L’atto, o gli atti, di utilizzo dell’intero importo mutuato, avrebbero dovuto essere stipulati entro il 31.12.2007 (tenuto conto, infatti, che nella fattispecie in esame XXX aveva concluso tre contratti d’appalto in cui era prevista la conclusione dei lavori entro la data del 31.10.2007) e così da tale termine sarebbe iniziata la decorrenza dell’ammortamento anche con riguardo alle precedenti erogazioni rateali; il mutuatario, cioè, avrebbe dovuto iniziare a restituire il capitale ricevuto, sia con le erogazioni rateali sia con l’erogazione conclusiva, secondo un apposito piano di ammortamento[4].

In mancanza della stipulazione dell’atto di utilizzo entro la data suddetta, l’importo complessivo del mutuo sarebbe stato definitivamente determinato nella somma effettivamente erogata con i versamenti rateali eseguiti fino alla data del 31.12.2007, salva la facoltà della banca di ritenere risolto il contratto[5].

Nella fattispecie in esame è pacifico che l’iniziativa, per la quale era stato concesso il mutuo (cioè la ristrutturazione dell’edificio da destinare a RSA), non è mai stata ultimata e comunque non è stata

3 Art. 1 contratto 5.12.2005: “La Banca potrà altresì effettuare, a sua esclusiva facoltà, anteriormente ad ogni atto di utilizzo, erogazioni rateali del mutuo alla parte mutuataria, ai sensi degli art. 1, 3 e 7 delle ‘Condizioni Generali’, nonché delle pattuizioni di cui infra.

Gli interessi dovuti dalla parte mutuataria alla Banca su dette erogazioni rateali:

a) saranno corrisposti alle scadenze del 30 (trenta) giugno e 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, ferma restando la loro regolamentazione definitiva in atto o atti di utilizzo;

b) saranno calcolati ad un tasso percentuale determinato nella metà della somma dei seguenti addendi: …..”

ultimata entro il 31.12.2007 (data ultima entro il quale avrebbe dovuto perfezionarsi il mutuo con la stipulazione dell’atto di utilizzo), quindi non si è mai verificata la condizione prevista per la concessione del mutuo definitivo per l’intero importo di € 4.500.00, previsto nel contratto, ma l’importo complessivo del mutuo si è definitivamente fissato nella somma di € 3.343.053,50, fino a quel momento effettivamente erogata.

Nel corso del rapporto la banca ha concesso otto erogazioni rateali, l’ultima delle quali il 9.10.2007. La banca ha allegato che, dopo la suddetta ottava erogazione, XXX non aveva più chiesto l’effettuazione di sopralluoghi al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori, così da consentire l’eventuale concessione di ulteriori rate e quindi la banca non aveva più concesso altre erogazioni rateali.

XXX ha prodotto, al riguardo, un fax del 22.11.2007 (cf. doc. 24 appellante), con cui ha chiesto l’erogazione della somma portata dal SAL n. 18 del 10.11.2007 (cf. doc. 7 appellante), (rilasciato dall’appaltatore *** s.r.l.), asserendo che il perito della banca aveva già effettuato perizia positiva al riguardo.

La banca ha contestato di aver effettivamente ricevuto in data 22.11.2007 un fax del tenore di quello prodotto e ne ha evidenziato alcune incongruità.

Il documento in questione appare effettivamente ambiguo, in quanto il SAL n. 18 del 10.11.2007 si trova allegato alla lettera e al fax del 21.12.2007, inviati da *** s.r.l., con cui questa ha trasmesso a XXX la fattura n. 228/2007 relativa al suddetto SAL del 10.11.2007 (cf. doc. 7 appellante); pertanto il fax del 22.11.2007, inviato da XXX alla banca, risulterebbe precedente alla data in cui la stessa XXX aveva ricevuto da *** la fattura con allegato il SAL in questione (doc. 24 appellante).

La suddetta richiesta di erogazione del 22.11.2007 presenta un’ulteriore anomalia; dai documenti prodotti dall’appellante (cf. doc. da 36 a 41 appellante) e da quanto affermato nell’atto di appello emerge che, fino al SAL n. 17 compreso, l’appaltatrice aveva fatturato gli importi a lei dovuti sempre pochi giorni dopo la data dell’emissione del certificato dello stato di avanzamento lavori (SAL) e le erogazioni della banca sono, quindi, sempre state successive alle date delle fatture di ***, mentre il SAL n. 18 risulta redatto il 10.11.2007 e la fattura emessa solo il 21.12.2007, cioè ben 40 giorni dopo, senza che di tale anomalia sia stata fornita alcuna spiegazione; in ogni caso è del tutto evidente che tra il 21 dicembre 2007, data della fatturazione del SAL da parte di ***, e il 31 dicembre 2007, data di scadenza definitiva del contratto, nessuna perizia avrebbe potuto essere ragionevolmente eseguita dalla banca, così da poter effettuare un’ulteriore erogazione rateale.

A prescindere, comunque, da quanto testè esposto, quand’anche si ritenesse che la banca non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata erogazione della rata correlata al SAL n. 18, si evidenzia che:

. la somma che avrebbe potuto essere erogata dalla banca, in correlazione con il suddetto SAL, era pari a € 38.838,83, quindi l’eventuale inadempimento della banca sarebbe di importo del tutto marginale (in rapporto alla somma di oltre € 1.000.000 ancora necessaria, a dire dell’appellante, per il completamento dell’iniziativa finanziata), posto che dopo il suddetto SAL del 10.11.2007, non risultano più emessi altri SAL entro la data del 31.12.2007 (data di scadenza del rapporto); pertanto tale mancata erogazione non giustificherebbe né la risoluzione del contratto per inadempimento della banca né il diritto di XXX al risarcimento del danno, che sarebbe stato determinato dall’impossibilità di portare a completamento la ristrutturazione dell’immobile per la quale il finanziamento era stato concesso;

. in ogni caso, la banca, come sopra esposto, non aveva l’obbligo ma solo la facoltà di concedere le erogazioni rateali a fronte della presentazione e della verifica dei SAL.

In conclusione, quindi, la domanda degli appellanti di dichiarare che il contratto del 5.12.2005 si era risolto per inadempimento di ZZZ e che questa era obbligata a risarcire il danno che ne era derivato a XXX risulta infondata.

ZZZ (e quindi la cessionaria del credito SSS SPV) hanno invece diritto alla restituzione dell’intera somma mutuata e degli interessi maturati (il cui importo, come detto, in appello non risulta contestato), in quanto, anche a prescindere dal fatto che il termine di 180 mesi (previsto nel contratto per la restituzione della somma mutuata effettivamente erogata entro la data del 31.12.2007) alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era ampiamente decorso, in ogni caso il mancato completamento dell’iniziativa, prevista dal programma di investimento, costituiva motivo di risoluzione del contratto e la banca, con la proposizione, il 28.12.20015, del ricorso, accolto dal Tribunale con il decreto ingiuntivo del 17.2.2016, notificato alla debitrice il 25.2.2016, ha chiaramente manifestato la volontà di ritenere risolto il contratto.

2) Asserita nullità della fideiussione prestata da YYY per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.

La Corte ritiene infondato il motivo d’appello. L’appellante YYY ha chiesto di accertare la nullità totale per violazione dell’art. 2 L. 287/1990 della fideiussione omnibus dallo stesso prestata, il 30.11.2005, in favore di *** (poi ZZZ) a garanzia dei debiti che sarebbero stati contratti da XXX s.r.l. nei confronti della banca.

Nella fattispecie in esame la fideiussione rilasciata da YYY in favore di *** s.p.a. il 30.11.2005 contiene disposizioni dal contenuto in buona parte equivalente, anche se non formalmente identiche, a quelle dello schema contrattuale ABI del 2003, di cui al provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d’Italia, con particolare riguardo alle clausole n. 2, 6 e 8, riportate nella suddetta fideiussione.

In ogni caso, però, dall’accertata illiceità della deliberazione del 2003 di ABI (in quanto associazione delle imprese bancarie) – che ha comportato l’adozione da parte delle associate (tra cui ***) di un modulo uniforme per la conclusione dei contratti di fideiussione, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale in questione (di cui nel provvedimento dell’Autorità di vigilanza viene riconosciuto il carattere lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né, men che meno, lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso – non può derivare la nullità totale del contratto, ma può derivare esclusivamente la nullità delle clausole che costituiscono l’applicazione dell’intesa anticoncorrenziale, in quanto è evidente che le parti contraenti, ed in particolare la banca nel cui interesse le clausole in questione sono state stipulate, avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette7.

Pertanto, nella fattispecie in esame potrebbero essere, tutt’al più, ritenute nulle unicamente le clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, ma l’appellante (che non ha neppure richiesto la dichiarazione della nullità parziale della fideiussione) non ha esposto, neppure nel giudizio d’appello (cioè nel 7 Cass. SU 41994/2021: “2.15. Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata – appunto – a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio.

2.15.1. Va osservato – al riguardo – che la regola dell’art. 1419, primo comma, c.c. – ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall’esperienza tedesca – insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell’ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell’estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.

2.15.2. La giurisprudenza ha osservato – in proposito – che la nullità della singola clausola contrattuale – o di alcune soltanto delle clausole del negozio – comporta la nullità dell’intero contratto ovvero all’opposto, per il principio «utile per inutile non vitiatur», la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all’eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell’interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass., 10/11/2014, n. 23950). La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all’intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all’intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).

2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l’effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D’altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) – salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario – avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva – al riguardo – il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.

Al contempo, è del tutto evidente che anche l’imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

2.15.4. La nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.” giudizio in cui ha, per la prima volta, proposto la questione), le circostanze di fatto da cui dovrebbe emergere il suo interesse ad ottenere la dichiarazione di nullità delle suddette clausole del contratto di fideiussione, tenuto conto, peraltro, che l’eccezione di decadenza del creditore ad escutere la fideiussione di cui all’art. 1957 c.c. (la cui deroga contenuta nell’art. 6 della fideiussione sarebbe nulla) non è stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado.

Regolamento delle spese di lite.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione da € 16.000.000 a € 32.000.000, con esclusione della fase istruttoria – trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) Respinge l’appello proposto da XXX s.r.l. in liquidazione e YYY nei confronti della sentenza n. 4217/2021 del Tribunale di Milano.

2) Condanna XXX s.r.l. in liquidazione e YYY a rifondere, in solido tra loro, le spese di lite sostenute da SSS SPV s.r.l., che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 65.453, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

3) Accerta la sussistenza a carico di XXX s.r.l. in liquidazione e YYY dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 26.5.2022

Il Consigliere est

Il Presidente


[1] Art. 1 contratto 6.12.2005: “Il presente mutuo è finalizzato a CREDITO IMPRESE: INVESTIMENTI IMMOBILIARI. La parte mutuataria si obbliga a rispettare la suddetta finalizzazione, pena la risoluzione del contratto”

[2] Art. 1 contratto 6.12.2005: “La Banca potrà perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione

– denominati atti di utilizzo – correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento”

[3] art. 3 condizioni generali del contratto: “Se il mutuo è destinato al finanziamento di opere edilizie, o comunque di un investimento in corso di realizzazione, la Banca potrà erogarlo mediante versamenti rateali in base a stati avanzamento lavori o alle fasi di realizzazione del programma di investimenti.

L’accertamento dello stato dei lavori e la determinazione della misura, delle modalità e della forma dei versamenti rateali sono riservati alla Banca che, in corso d’opera, avrà diritto di far eseguire i controlli relativi agli stati di avanzamento e della conformità delle opere alla legge, agli strumenti urbanistici, al progetto e/o al programma di investimenti consegnato alla Banca.”

[4] art. 1 contratto del 5.12.2005: “L’atto o gli atti di utilizzo dell’intero importo concesso a mutuo dovranno essere stipulati, mettendo altresì in ammortamento le eventuali erogazioni rateali, entro il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).”

[5] Art. 1 contratto del 5.12.2005: “In difetto, l’ammontare complessivo del finanziamento s’intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito, atta salva la facoltà della Banca di ritenere risolto il presente contratto.”

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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