In data 25 maggio 2010 veniva concluso un contratto di noleggio a freddo dei ponteggi (con tutta la relativa attrezzatura), stipulato con riferimento a tre diversi cantieri. In conformità all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, invece, va affermato il principio secondo cui, in caso di pattuizione contrattuale del pagamento “a corpo”, qualora il contratto di noleggio a freddo sia eseguito parzialmente, il corrispettivo dovuto per le opere realizzate deve sempre essere calcolato con il criterio “a corpo” e non può essere computato “a misura”, rimanendo irrilevante l’elenco dei prezzi contenuti nel computo metrico estimativo.
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