fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale

Domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale, reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale

Pubblicato il 15 May 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’ Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 309/2023 pubblicata il 03/05/2023

nella causa civile in grado d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 183/22 est.

Bignami discussa all’udienza collegiale del 14 marzo 2023 e promossa DA

XXX (C.F.)

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mirella Mogavero e Antonio Del Gatto, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Milano, via Savarè n. 1

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:

CONCLUSIONI per l’APPELLANTE

Piaccia a Cod.Ecc.ma Corte d’Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, previa riforma della Sentenza N. 183/2022 RG. 6-2002 in data 25.10.22 pubblicata il 22.12.22 del Tribunale di Como sezione lavoro:

1. Accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento di rigetto di riconoscimento dell’assegno sociale assunto dall’Inps e consequenzialmente il diritto soggettivo della Sig.ra XXX all’assegno sociale, per le causali esposte in atto;

2. Condannare, conseguentemente, l’Inps al pagamento della prestazione (assegno sociale) nella misura ex lege dovuta oltre al pagamento dei ratei delle pensioni maturati dalla data di presentazione alla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. In ogni caso con vittoria di lite, oltre IVA e CPA , come per legge di entrambe le fasi di giudizio 4. con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

CONCLUSIONI per l’APPELLATO INPS

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l’atto di appello perché totalmente infondata la domanda avversaria in esso svolta, con conseguente conferma, se del caso, anche con diversa motivazione, della Sentenza del Tribunale di Como, n. 183/2022 pubblicata il 22/12/2022 nella causa R.G. 6/22; in via subordinata, limitare in ogni caso l’importo da erogarsi a titolo di assegno sociale a carico dell’INPS alla differenza tra il reddito percepito dalla ricorrente a titolo di pensione AVS elvetica e l’importo massimo dell’assegno sociale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della L. 335/95, con decorrenza non anteriore alla data del 01/08/2020.

Con la condanna dell’appellante alle spese e competenze del presente giudizio.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023, XXX ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.259/22 che ne ha respinto la domanda volta ad accertare il suo diritto a percepire dall’appellato Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS l’assegno sociale di cui all’art.3 VI comma L.335/95.

Premesso di aver presentato in data 2 marzo 2020 domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale, respinta in data 30 marzo 2020 dall’ente previdenziale per mancanza del requisito anagrafico; di aver allora proposto ricorso al Comitato provinciale, allegando la dichiarazione di notorietà già allegata alla domanda, nella quale dichiarava che di non aver mai percepito l’assegno mensile di € 475,00, che, a seguito della sentenza di separazione del Tribunale di Como n.2362/11 del 25 ottobre 2011, avrebbe dovuto percepire dall’ex coniuge ***; di essersi vista respingere il ricorso in data 11 agosto 2020, con la motivazione che dalla sentenza allegata si evinceva un assegno di mantenimento pari ad € 1.000 mensili; di aver prodotto documentazione a sostegno della domanda, rappresentata da estratti di conto corrente, atto di precetto in data 31 ottobre 2020, pignoramento immobiliare e omologa di separazione, dichiarando di percepire unicamente una modesta pensione elvetica di importo variabile da € 215,00 a € 245,00 in ragione del tasso di cambio riferito ai franchi svizzeri; di essere perciò in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa di cui all’art. 3 comma 6 L. 335/95; con un unico motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato i presupposti per il riconoscimento con riferimento allo stato di bisogno, sostenendo che il tribunale avrebbe violato l’art.2697 c.c. in materia di onere della prova.

La difesa della signora XXX richiama la più recente giurisprudenza di legittimità – in particolare: Cass. 6 ottobre 2022 n.20109 e Cass. 15 settembre 2021 n.24954- che interpreta l’art.3 VI comma L.335/95 affermando che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale è solo quello effettivamente percepito. Di conseguenza, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, ciò che rileva è la mancata percezione dell’assegno divorzile per incapienza del coniuge divorziato, a prescindere dalla prova che l’avente diritto si sia effettivamente ed infruttuosamente attivato per riscuoterlo.

Nella prospettazione dell’appello, perciò, alcun onere può gravare sull’assistito, nel senso di essere tenuto a provare di aver escusso in via preventiva l’eventuale soggetto obbligato, dal momento che né nella ratio né nella lettera del citato art.3 VI comma è ravvisabile un’indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere incolpevole.

L’appellato Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS ha resistito, precisando, per la prima volta in sede di appello, che all’epoca della presentazione della domanda il 2 marzo 2020, l’odierna appellante non aveva ancora compiuto l’età anagrafica di 67 anni necessaria al conseguimento della prestazione assistenziale richiesta, e concludendo, in principalità, per il rigetto dell’appello e, in via subordinata, per la limitazione, in ogni caso, dell’ammontare dell’assegno sociale alla differenza tra il reddito percepito a titolo di pensione AVS elvetica e l’importo massimo dell’assegno medesimo, con decorrenza non anteriore alla data dell’1 agosto 2020.

All’udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.

Il gravame è infondato e deve essere respinto, non risultando fondata la domanda della signora XXX, sia pure con diversa motivazione rispetto alla decisione di primo grado.

I fatti sono pacifici: l’odierna appellante, nata il 17 luglio 1953, ha presentato in data 2 marzo 2020, la domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale.

L’istituto, correttamente, l’ha respinta con provvedimento 30 marzo 2020, verificando che l’interessata non aveva ancora compiuto i 67 anni di età, e, dunque, per la mancanza del requisito anagrafico.

La circostanza non è contestata dalle parti.

In punto di diritto, basti osservare che con decorrenza dall’1 gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art.3 VI comma L.8 agosto 1995 n.335 è pari a 67 anni, età che la signora XXX ha compiuto il 17 luglio 2020, quindi oltre quattro mesi dopo la presentazione della domanda.

Di conseguenza, pur condividendo il collegio – come del resto già affermato in precedenti sentenze di questa corte – l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nell’atto di appello secondo cui, ai fini della sussistenza dello stato di bisogno – inteso come situazione di insufficienza dei mezzi necessari al sostentamento che giustifica il riconoscimento della prestazione assistenziale di cui si discute – da un lato, ciò che conta non è la mera titolarità di redditi, ma la loro effettiva percezione e, dall’altro, non è affatto richiesto che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico, decisivo ed assorbente è il rilievo che l’appellante alla data in cui è stata presentata la domanda amministrativa non aveva il requisito legale dell’età anagrafica richiesta per accedere all’assegno sociale.

Né la prestazione potrebbe esserle riconosciuta dall’agosto 2020, ovvero dal mese successivo al realizzarsi del requisito anagrafico, dal momento che la signora XXX non ha presentato successivamente al compimento del sessantasettesimo anno di età altra domanda amministrativa.

Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, laddove la prestazione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, la domanda stessa deve rigettata ove alla data di presentazione non ne sussistano i prescritti requisiti, mentre, laddove gli stessi maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione (arg. ex Cass. 31 luglio 2014 n.17511 in tema di pensione di anzianità).

In conclusione, il gravame deve essere respinto sia pure con diversa motivazione.

L’eccezionale particolarità della vicenda per cui è causa, in relazione alla individuazione dei presupposti carenti che non comportano il riconoscimento della provvidenza assistenziale richiesta, correttamente eccepita ed affermata solo nel presente grado di giudizio, giustificano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. come interpretato ex sentenza 18 aprile 2018 n.77 della Corte Costituzionale – laddove prevede il potere del giudice di compensare le spese in ipotesi che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate – l’integrale compensazione delle spese del grado.

Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L. 228/12 a carico dell’appellante principale soccombente.

P.Q.M.

Respinge l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.183/22; compensa le spese di lite del grado.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L. 228/12 a carico dell’appellante soccombente.

Milano, 14 marzo 2023

Il Presidente estensore

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati