Una cittadina ha richiesto il subentro casa popolare dopo la morte dell'anziana assegnataria, sostenendo di aver convissuto con lei per prestarle continua assistenza. L'ente gestore dell'edilizia pubblica ha respinto la richiesta per la totale mancanza di una valida certificazione anagrafica comprovante la convivenza prima del decesso. I giudici di merito hanno confermato il diniego, evidenziando comunicazioni tardive, contrasti testimoniali e l'assenza di verifiche tempestive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della richiedente, ribadendo che la legge regionale impone una rigorosa prova formale e documentale della convivenza, la quale non può essere sostituita da semplici dichiarazioni private sul domicilio o da testimonianze generiche.
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