Una società agricola conduceva in affitto dei terreni. Il creditore notificava il pignoramento al proprietario debitore. Subito dopo la notifica, l'affittuaria versava al debitore i canoni anticipati per tre anni, ottenendo un piccolo sconto. Successivamente, il custode giudiziario chiedeva la risoluzione del contratto per morosità, ritenendo inefficace il pagamento anticipato per gli anni successivi al primo. La Corte d'Appello dichiarava risolto il contratto ordinando il rilascio del fondo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'affittuaria. Nel tema pignoramento immobiliare e canoni di affitto, la legge tutela prioritariamente i creditori. Il pagamento anticipato dei canoni privo di data certa anteriore al pignoramento o non trascritto vincola la procedura esecutiva solo per un anno. Il versamento ulteriore fatto al debitore pignorato non libera l'affittuario, che risulta pertanto moroso verso la procedura.
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